Art. 2 — Oggetto della delega legislativa

La delega legislativa di cui all'articolo 1 ha ad oggetto:

  • a)la previsione di un programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, che concorra all'attuazione della strategia nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica, a garantire al Paese la sicurezza, la resilienza e l'indipendenza energetica, a prevenire i rischi di interruzione della fornitura di energia e a contenere i costi della stessa nonché a promuovere la competitività del sistema produttivo;
  • b)la disciplina delle competenze per l'approvazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma nazionale di cui alla lettera a);
  • c)la previsione di adeguati strumenti informativi e formativi sul ruolo delle tecnologie nucleari al fine della decarbonizzazione;
  • d)l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in vigore per l'Italia;
  • e)la disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano destinate alla ricerca, nonché la disciplina della destinazione d'uso dei relativi siti, anche per le finalità di cui alle lettere f), g) e h);
  • f)nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio, fino alla disattivazione, di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile nel territorio nazionale, anche ai fini della produzione di idrogeno e di calore, e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione;
  • g)nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell'esercizio, fino alla disattivazione, di impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare nel territorio nazionale e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione;
  • h)nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell'esercizio, fino alla disattivazione, di impianti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nonché di impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile, e dei relativi sistemi di sicurezza e radioprotezione;
  • i)la disciplina dell'utilizzo dell'energia da fonte nucleare sostenibile, anche per il settore navale e marittimo;
  • l)la disciplina della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo dell'energia da fusione, anche per i profili regolatori;
  • m)le modalità di promozione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della fissione nucleare e dell'energia da fusione, anche mediante forme di incentivazione dei relativi investimenti;
  • n)la previsione di misure di promozione e valorizzazione dei territori interessati;
  • o)le modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri, fisici e di ogni altra figura professionale per lo sviluppo delle competenze necessarie alla filiera industriale e al settore nucleare;
  • p)il riordino della disciplina relativa alla sicurezza, alla vigilanza e al controllo, attraverso il riordino o la soppressione degli organi e degli enti titolari di competenza in materia, anche al fine di valutare l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare, ferme restando le competenze del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica;
  • q)la disciplina di un sistema di garanzie in relazione all'intero ciclo di vita degli impianti;
  • r)la disciplina delle eventuali modalità di sostegno alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, coerentemente con il programma nazionale di cui alla lettera a);
  • s)il coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con le altre norme che regolano il mercato energetico.

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urn:nir:stato:legge:2026-09-29;169~art2

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