Art. 5 — Disposizioni finanziarie
[1]Per l'attuazione degli investimenti previsti dalla delega legislativa di cui alla presente legge si provvede a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nella misura di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2027, 2028 e 2029.
[2]Per l'attuazione delle disposizioni di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettere bb) e cc), è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
[3]Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione degli articoli 2, comma 1, lettere n), p)e r), e 3,comma 1, lettere m), o), p), q) ed ee), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo ovvero mediante utilizzo degli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dei fondi speciali di cui all'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n.196, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
[4]Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, dall'attuazione delle deleghe legislative recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai suddetti decreti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
