Diritto alla riparazione: il Codice del consumo obbliga i fabbricanti a riparare elettrodomestici e smartphone
Con il d.lgs. n. 176 del 2026, in vigore dal 22 ottobre, il Codice del consumo recepisce la direttiva europea sulla riparazione dei beni. Per alcune categorie di prodotti il fabbricante deve riparare su richiesta anche dopo la garanzia, e chi ripara in garanzia allunga di dodici mesi la responsabilità del venditore.
· Redazione Iuspedia · 5 minuti di lettura

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Il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2026 e in vigore dal 22 ottobre, attua la direttiva (UE) 2024/1799 del 13 giugno 2024, che stabilisce norme comuni per promuovere la riparazione dei beni.
Il decreto ha quattro articoli. Il più importante è l'art. 1, che aggiunge al Codice del consumo un nuovo titolo, «Della riparazione dei beni» (articoli da 127-bis a 127-undecies), e ritocca le regole sulla garanzia legale di conformità.
Due situazioni diverse
Il decreto tiene distinti due momenti nella vita di un bene.
Il primo è la garanzia legale: il venditore risponde dei difetti di conformità che si manifestano entro due anni dalla consegna (art. 133 del Codice del consumo). Qui il decreto modifica regole già esistenti.
Il secondo è il periodo fuori dalla garanzia: il nuovo titolo si applica, dice l'art. 127-bis, alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori quando il difetto si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore. Qui le regole sono nuove.
In garanzia: dodici mesi in più a chi sceglie la riparazione
Quando il bene è difettoso, il consumatore può chiedere al venditore la riparazione o la sostituzione. Il decreto aggiunge all'art. 133 un comma 1-bis: se si effettua una riparazione per rendere il bene conforme, il periodo di responsabilità del venditore «è esteso una volta di dodici mesi».
Per rendere effettiva la scelta, il nuovo comma 2-bis dell'art. 135-bis obbliga il venditore, prima di intervenire, a informare il consumatore del diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione e dell'eventuale estensione della garanzia.
Cambia anche l'art. 135-ter. La riparazione o la sostituzione restano gratuite, vanno eseguite entro un periodo di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Durante la riparazione il venditore può fornire gratis un bene sostitutivo da restituire, anche ricondizionato. Un bene ricondizionato può essere dato al posto di quello difettoso solo su esplicita richiesta del consumatore.
Infine, l'art. 129 ora dice espressamente che, tra le qualità che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi da un bene, rientra anche la riparabilità, accanto a durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza.
Queste modifiche, precisa l'art. 3 del decreto, si applicano ai contratti conclusi a decorrere dal 31 luglio 2026.
Fuori garanzia: l'obbligo di riparazione del fabbricante
Il nuovo art. 127-quinquies stabilisce che, su richiesta del consumatore, il fabbricante ripara i beni per i quali gli atti dell'Unione europea elencati nell'allegato II-decies del Codice prevedono specifiche di riparabilità. Le premesse del decreto richiamano i regolamenti europei che riguardano, tra l'altro, lavatrici e lavasciuga domestiche, lavastoviglie, apparecchi di refrigerazione, asciugabiancheria, aspirapolvere, display elettronici, smartphone, telefoni cellulari e cordless, tablet, server, apparecchiature di saldatura, batterie e apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico.
L'obbligo ha alcune condizioni:
- la riparazione è gratuita o a un prezzo ragionevole;
- è eseguita entro un tempo ragionevole da quando il fabbricante riceve il bene;
- il fabbricante può dare un bene sostitutivo, gratis o a un costo ragionevole, per la durata della riparazione;
- se la riparazione è impossibile, il fabbricante non è obbligato, ma può offrire un bene ricondizionato.
Se il fabbricante è fuori dall'Unione europea, l'obbligo passa al suo rappresentante autorizzato; in mancanza, all'importatore e poi al distributore. Tutti possono affidare la riparazione a terzi.
Il decreto vieta anche ai fabbricanti clausole contrattuali o tecnologie, hardware o software, che impediscono la riparazione, salvo ragioni legittime e oggettive come la tutela della proprietà intellettuale. In particolare non possono impedire ai riparatori indipendenti di usare parti di ricambio originali, di seconda mano, compatibili o stampate in 3D, se conformi alle norme. Non possono rifiutare la riparazione solo perché il bene è già stato riparato da altri. Le parti di ricambio vanno offerte a un prezzo ragionevole che non scoraggi la riparazione, e i prezzi indicativi delle riparazioni devono essere consultabili su un sito web ad accesso libero.
Resta fermo che il consumatore può rivolgersi a qualsiasi riparatore di sua scelta.
Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione
Ogni riparatore, secondo il nuovo art. 127-quater, può consegnare al consumatore un «modulo europeo di informazioni sulla riparazione», su supporto durevole e prima che il consumatore si impegni. Il modulo è gratuito; si possono far pagare solo i costi di una diagnosi necessaria per capire il difetto e stimare il prezzo, ma il consumatore deve esserne informato prima.
Il modulo indica tra l'altro il difetto, il tipo di riparazione, il prezzo o almeno il prezzo massimo, i tempi, l'eventuale bene sostitutivo e il luogo di consegna. Per trenta giorni il riparatore non può cambiare le condizioni indicate. Se il consumatore le accetta e il riparatore poi non esegue la riparazione, il consumatore ha diritto al rimborso dei costi di diagnosi.
Piattaforma, controlli e sanzioni
Il Ministero delle imprese e del made in Italy è il punto di contatto per la sezione italiana della piattaforma online europea per la riparazione, dove potranno registrarsi riparatori, venditori di beni ricondizionati e iniziative di riparazione partecipativa. Per i consumatori l'uso è gratuito.
I patti che escludono o riducono questi diritti a danno del consumatore sono nulli, e la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Sul rispetto delle regole vigila l'Autorità garante della concorrenza e del mercato: chi viola gli obblighi su modulo, riparazione e informazioni rischia una sanzione da 5.000 a 50.000 euro per ciascuna violazione; nei casi di particolare gravità o di recidiva il minimo e il massimo raddoppiano.
L'art. 2 istituisce inoltre presso il Ministero un Osservatorio nazionale sulla riparazione, che raccoglie dati sul settore e sulle difficoltà di consumatori e imprese.
Cosa cambia in pratica
Per chi compra un bene, conviene sapere che in garanzia scegliere la riparazione allunga di dodici mesi la responsabilità del venditore, e che il venditore deve dirlo prima di intervenire. Fuori garanzia, per gli elettrodomestici e i dispositivi coperti dalle regole europee, si può chiedere la riparazione direttamente al fabbricante, a un prezzo ragionevole. Prima di affidare un bene a un riparatore si può chiedere il modulo europeo con prezzo e tempi bloccati per trenta giorni.
Norme e fonti
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Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026, p. 22.



