Accertamento tecnico e consulenza preventiva, il procedimento si sospende con l'incarico al consulente

Dal 20 febbraio 2026 gli artt. 696 e 696-bis c.p.c. prevedono che il procedimento resti sospeso, per non più di sei mesi, dall'incarico al consulente fino al deposito della relazione, e che si chiuda con quel deposito. La regola vale anche per i procedimenti già in corso in cui la consulenza non era stata depositata.

· Redazione Iuspedia · 2 minuti di lettura

In questo articolo
  1. Accertamento tecnico preventivo
  2. Consulenza tecnica preventiva
  3. I procedimenti già in corso
  4. La conversione in legge

L'art. 17 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione», ha aggiunto due commi all'art. 696 c.p.c. e due all'art. 696-bis c.p.c.. Le modifiche sono in vigore dal 20 febbraio 2026, giorno di entrata in vigore del decreto.

I due istituti servono a ottenere una verifica tecnica prima della causa. L'accertamento tecnico preventivo dell'art. 696 lo chiede chi ha urgenza di far verificare lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose. La consulenza tecnica preventiva dell'art. 696-bis si può chiedere anche senza urgenza, per accertare e quantificare crediti nati dall'inadempimento di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito (la Corte costituzionale, con la sentenza n. 222 del 2023, vi ha aggiunto quelli nati da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli); prima di depositare la relazione, il consulente tenta di conciliare le parti.

Accertamento tecnico preventivo

Fino al 19 febbraio l'art. 696 si chiudeva con il terzo comma, sulla nomina del consulente tecnico e sulla data di inizio delle operazioni. Ora seguono due commi nuovi:

  • Sospensione. Il conferimento dell'incarico al consulente, o il suo giuramento se arriva dopo, «determina la sospensione del procedimento» fino al deposito della consulenza tecnica d'ufficio.
  • Durata massima. La sospensione non può superare sei mesi e «non impedisce l'espletamento della consulenza»: il consulente continua il suo lavoro.
  • Chiusura. Il procedimento è definito con il deposito della consulenza.
  • Compenso del consulente. Solo dopo il deposito il giudice liquida onorario e spese dell'ausiliario.

Consulenza tecnica preventiva

Nell'art. 696-bis i due commi nuovi seguono il sesto, quello che richiama gli artt. da 191 a 197. Lo schema è lo stesso, adattato alla conciliazione:

  • la sospensione dura fino al deposito del processo verbale di conciliazione o della consulenza, sempre per non più di sei mesi, e non impedisce al consulente di proseguire;
  • il procedimento si chiude con il decreto con cui il giudice dà efficacia di titolo esecutivo al verbale di conciliazione, oppure con il deposito della consulenza;
  • anche qui la liquidazione di onorario e spese viene dopo.

Il resto dei due articoli non è cambiato.

I procedimenti già in corso

L'art. 17, comma 4, estende le nuove regole ai procedimenti pendenti nei quali, al 20 febbraio 2026, non era ancora stata depositata la consulenza tecnica d'ufficio. Per la consulenza preventiva in cui le parti si sono conciliate conta invece il processo verbale della conciliazione: la norma si applica se a quella data non era stato ancora depositato. Il testo non estende le nuove regole ai procedimenti in cui quel deposito era già avvenuto.

La conversione in legge

Il decreto è stato convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2026 e in vigore dal 21 aprile. Nell'art. 17 le modifiche approvate in sede di conversione riguardano soltanto i commi 1 e 6, che trattano altre materie (i magistrati ausiliari e il collocamento fuori ruolo dei magistrati). I commi 3 e 4, quelli sul codice di procedura civile, sono rimasti identici al testo originario: le regole descritte valgono quindi senza variazioni dal 20 febbraio 2026, e per esse il decreto non prevede decorrenze successive.

Norme e fonti

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Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2026, p. 45 ↗.

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