Stalking, il risarcimento non estingue il reato: la Consulta conferma l'esclusione dall'art. 162-ter c.p.
Con la sentenza n. 154 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondati i dubbi sulla norma che esclude gli atti persecutori dall'estinzione del reato per condotte riparatorie: chi è imputato di stalking non può chiudere il processo pagando, se la vittima non rimette la querela.
· Redazione Iuspedia · 3 minuti di lettura
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Con la sentenza n. 154 del 2026, decisa il 18 maggio e depositata il 25 settembre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull'art. 162-ter, quarto comma, c.p., che esclude l'estinzione del reato per condotte riparatorie per gli atti persecutori dell'art. 612-bis c.p., il cosiddetto stalking.
La norma
L'art. 162-ter è stato inserito nel codice penale dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Per i reati procedibili a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato se l'imputato, entro l'apertura del dibattimento di primo grado, ha riparato interamente il danno ed eliminato, ove possibile, le conseguenze del reato. Vale anche la somma offerta e non accettata dalla persona offesa, se il giudice la ritiene congrua.
L'estinzione opera quindi anche contro la volontà della vittima e, verificata la congruità, è automatica: a differenza del giudice di pace, il giudice penale non valuta se la riparazione soddisfi le esigenze di riprovazione e di prevenzione.
Pochi mesi dopo, la legge 4 dicembre 2017, n. 172 ha aggiunto il quarto comma: le disposizioni dell'articolo «non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis».
Il caso
La questione è stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia con ordinanza del 12 dicembre 2025, in un giudizio abbreviato per atti persecutori. La difesa aveva offerto 10.000 euro come integrale risarcimento, chiedendo l'estinzione del reato. Il legale della persona offesa aveva accettato la somma contestandone la congruità, senza rimettere la querela e opponendosi all'estinzione.
Secondo il rimettente, gli atti persecutori sono l'unico reato escluso espressamente, mentre la causa estintiva vale per reati con procedibilità simile e offensività analoga: la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), la violenza privata, la minaccia, le lesioni, la violazione di domicilio.
Perché la Corte ha respinto i dubbi
Il legislatore, ricorda la Corte, ha ampia discrezionalità sulle cause di estinzione e di non punibilità, anche per singoli reati.
Per lo stalking la procedibilità a querela non indica un reato lieve: protegge la riservatezza della vittima, che potrebbe non volere la propria vita privata esaminata in un processo. Il reato resta grave, perché richiede sempre un evento: ansia o paura, timore per l'incolumità o cambiamento delle abitudini di vita. Senza, si avrebbero solo minaccia o molestia.
Escludendo l'estinzione contro il dissenso di chi ha querelato, il legislatore ha voluto mantenere alta la protezione di una norma centrale contro la violenza di genere e domestica, sollecitata anche dalla Convenzione di Istanbul. Conta poi la struttura del reato, abituale e di evento: un'estinzione ottenuta pagando, senza verificarne l'efficacia dissuasiva, rischierebbe di lasciare la vittima in un perenne stato d'ansia, perché l'autore potrebbe ripetere le condotte contando di risarcire ed estinguere di nuovo il reato. La Corte richiama anche la «non rara progressione» dallo stalking, reato-spia, al delitto di sangue.
Il confronto con l'art. 612-ter non è pertinente: quel reato tutela la riservatezza nella sfera sessuale, può esaurirsi in una sola condotta, anche occasionale, e non richiede effetti psicologici o sulle abitudini di vita. Gli altri reati indicati sono eterogenei e puniti meno severamente dello stalking, sanzionato con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.
Che cosa cambia
La norma resta in vigore. Chi è imputato di atti persecutori non può ottenere l'estinzione del reato con il risarcimento, neppure integrale e giudicato congruo: se la persona offesa non rimette la querela, il processo prosegue. L'ultima parola resta alla vittima, attraverso la remissione della querela, che per questo reato è soltanto processuale ed è esclusa quando il fatto è commesso con minacce reiterate gravi.



