Fotovoltaico a terra nelle zone agricole, la Consulta conferma il divieto statale
Con la sentenza n. 156 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle zone agricole e sulla regola sarda per cui, nei progetti a cavallo fra aree idonee e non idonee, prevale la non idoneità. Le altre censure alla legge della Sardegna sono inammissibili.
· Redazione Iuspedia · 3 minuti di lettura
Con la sentenza n. 156 del 2026, decisa il 7 luglio e depositata l'1 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha respinto i dubbi del TAR del Lazio sul divieto, introdotto nel 2024, di installare fotovoltaico con moduli a terra nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici. Respinte anche le censure a una regola della legge della Regione Sardegna n. 20 del 2024 sulle aree non idonee; le altre questioni sono inammissibili.
Le norme in discussione
L'art. 5, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, ha inserito nell'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 il comma 1-bis. Nelle zone agricole il fotovoltaico con moduli a terra è ammesso solo in alcune aree elencate dalla legge (come cave e discariche chiuse o ripristinate), con eccezioni per le comunità energetiche rinnovabili e i progetti legati al PNRR. Il comma 2 salva i progetti con procedure già avviate o titoli già rilasciati all'entrata in vigore del decreto. Lo stesso divieto era richiamato dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 190 del 2024, il testo unico sui regimi amministrativi FER.
La legge sarda individua invece le aree idonee e non idonee agli impianti da fonti rinnovabili (FER). Il suo art. 1, comma 7, stabilisce che, se un progetto ricade in parte in aree idonee e in parte in aree non idonee, prevale la non idoneità.
Il caso
Il TAR del Lazio, sezione terza, con ordinanza del 13 maggio 2025, doveva decidere il ricorso di una società contro il decreto ministeriale 21 giugno 2024 sulle aree idonee. Tre progetti della società ricadevano in Sardegna in aree classificate «non idonee»; un ulteriore progetto agrivoltaico era colpito dal divieto statale. Per il TAR le norme sacrificavano in modo sproporzionato le rinnovabili e l'iniziativa economica, anche contro gli obiettivi europei di decarbonizzazione.
Cosa ha deciso la Corte e perché
Sul divieto statale la Corte richiama la sentenza n. 127 del 2026, che aveva respinto questioni analoghe dello stesso TAR. La norma non vieta tutti gli impianti solari nelle zone agricole, ma solo il fotovoltaico con moduli a terra: restano possibili gli impianti agrivoltaici con moduli sollevati, che lasciano proseguire coltivazioni e pascolo. L'art. 9 della Costituzione tutela anche il paesaggio, di cui fa parte quello agrario, e l'interesse agli impianti FER non è sempre «automaticamente prevalente». La scelta del legislatore è un bilanciamento «non irragionevole».
Per l'art. 1, comma 7, della legge sarda la Corte riprende la lettura della sentenza n. 184 del 2025: un progetto che tocca anche un'area non idonea non è vietato, ma resta escluso dalla procedura semplificata e si decide nel singolo procedimento di autorizzazione. In assenza di argomenti nuovi, la questione è non fondata.
Manifestamente inammissibili le censure agli artt. 1, commi 2, 5 e 8, e 3 della legge sarda, già colpiti dalla dichiarazione di illegittimità della sentenza n. 184 del 2025. Inammissibili anche le questioni sugli Allegati A-E, censurati in blocco senza indicare le singole norme contestate.
Cosa cambia
Nessuna norma viene cancellata. Nelle zone agricole il limite riguarda i moduli a terra, non l'agrivoltaico sollevato; in Sardegna la non idoneità di parte dell'area chiude solo la via semplificata.
Nel frattempo il decreto-legge n. 175 del 2025 ha abrogato l'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 e ha portato la nuova disciplina delle aree idonee nell'art. 11-bis del d.lgs. n. 190 del 2024. Per la Corte ciò non incide sul giudizio: per il principio tempus regit actum, il decreto ministeriale va valutato secondo le norme vigenti quando fu adottato.
Norme e fonti
Norme citate
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Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026, p. 211 ↗.



