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Gli stipendi del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei magistrati amministrativi regionali sono determinati, con effetto dal 1 gennaio 1979, nella misura indicata dalle tabelle annesse alla presente legge, comprensiva degli emolumenti di cui alla legge 28 aprile 1976, n. 155, ed alla legge 14 aprile 1977, n. 112, salva l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilita', sull'indennita' di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare. Ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della presente legge e' altresi' attribuito, con effetto dal 1 gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianita' maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile.

Testo in vigore dal 6 aprile 1979 al 8 marzo 1981

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 62/1990

    Questione infondata
    2 febbraio 1990

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 23/1990, 520/1989 e 1083/1988.

    Art. 9 Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato · Art. 2 Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato · Art. 10 Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti · Art. 1 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 23/1990

    Questione infondata
    23 gennaio 1990

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. 1083/1988.

    Art. 9 Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato · Art. 2 Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato · Art. 10 Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti · Art. 1 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati

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  • Ordinanza n. 520/1989

    Questione infondata
    30 novembre 1989

    Le questioni di legittimità costituzionale delle norme , anche di interpretazione autentica, che disciplinano il regime degli aumenti periodici di stipendio per le varie categorie di magistrati, vanno dichiarate manifestamente infondate, in quanto il giudice 'a quò non prospetta argomenti nuovi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati in precedenti pronunce di non fondatezza e di manifesta infondatezza. (Questioni concernenti l'art. 1, comma secondo, L. 6 agosto 1984 n. 425, in riferimento agli artt. 24, 102 e 113 Cost.; e l'art. 9, comma secondo, L. 2 aprile 1979 n.97, in relazione all'art. 5, ultimo comma, d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1080, all'art. 2, lett.d), L. 16 dicembre 1961 n. 1308 ed all'art. 10, ultimo comma, L. 20 dicembre 1961 n. 1345 così come interpretati dall'art. 1, comma secondo, L. n. 425 cit.; nonché, "per quanto di ragione", il medesimo art. 1, comma secondo, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - S. n. 413/1988; O.nn. 1047 e 1083/1988, 48/1989.

    Art. 1 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati · Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 103 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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