Gli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono sostituiti dal seguente: "Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive calcolate dall'Istituto centrale di statistica ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennita' integrativa speciale. Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione i benefici medi pro capite dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, universita', regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza. La variazione percentuale e' calcolata rapportando il complesso del trattamento economico medio per unita' corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente ed ha effetto dal 1 gennaio successivo a quello di riferimento. Gli stipendi al 1 gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1 gennaio del primo anno, per una percentuale pari al 30 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1 gennaio del triennio successivo. La percentuale dell'adeguamento triennale prevista dai precedenti commi e' determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al primo comma. Qualora i dati indicati nei commi precedenti non siano disponibili entro i termini previsti, gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell'anno precedente salvo successivo conguaglio e ferme restando le date di decorrenza dell'adeguamento. Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti la variazione percentuale e' determinata, per il periodo dal 1 luglio 1980 al 31 dicembre 1981, nella misura del 50 per cento della variazione del trattamento economico dei comparti del pubblico impiego di cui al secondo comma del presente articolo verificatasi nel periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1981 e l'adeguamento decorre dal 1 gennaio 1982. Dal 1 gennaio 1981 gli stipendi in vigore sono aumentati, a titolo di anticipazione sull'adeguamento di cui alla prima parte del presente comma, di una percentuale fissa del 12 per cento, con successivo conguaglio a decorrere dal 1 gennaio 1982".

Testo vigente dal 21 febbraio 1981

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 233/2017

    Questione inammissibile
    8 novembre 2017

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), come modificati dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze p…

    Art. 11 Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato · Art. 12 Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato · Art. 2 Provvidenze per il personale di magistratura · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 95/1991

    Questione inammissibile
    16 febbraio 1991

    Manifesta inammissibilità della questione per essersi sostanzialmente richiesto alla Corte di operare una revisione, in grado ulteriore, delle interpretazioni offerte dagli organi giurisdizionali, che esorbita dai limiti del controllo sulla compatibilità delle leggi denunciate con i principi della Costituzione ad essa demandato, e al tempo stesso di pronunciare una sentenza atta ad innestare nella normativa pensionistica un meccanismo d'adeguamento periodico concepito per il personale in servizio, attività, questa - per la varietà delle scelte possibili e la molteplicità delle implicazioni - anch'essa estranea al sindacato di costituzionalità, perché esclusivamente propria del legislatore. - Sul trattamento pensionistico dei magistrati e categorie assimilate: S. n. 501/1988; - Sulla impossibilità che il controllo di costituzionalità demandato alla Corte costituzionale si sostanzi in una revisione, in grado ulteriore, delle interpretazioni offerte dagli organi giurisdizionali: S. n. 456/1989.

    Art. 2 Provvidenze per il personale di magistratura · Art. 11 Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato · Art. 12 Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1981-02-19;27~art2 · fonte del testo

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