((Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive calcolate dall'Istituto centrale di statistica ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennita' integrativa speciale. Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione i benefici medi pro capita dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, universita', regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza. La variazione percentuale e' calcolata rapportando il complesso del trattamento economico medio per unita' corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente ed ha effetto dal 1 gennaio successivo a quello di riferimento. Gli stipendi al 1 gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1 gennaio del primo anno, per una percentuale pari al 30 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1 gennaio del triennio successivo. La percentuale dell'adeguamento triennale prevista dai precedenti commi e' determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al primo comma. Qualora i dati indicati nei commi precedenti non siano disponibili entro i termini previsti, gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell'anno precedente salvo successivo conguaglio e ferme restando le date di decorrenza dell'adeguamento. Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti la variazione percentuale e' determinata, per il periodo dal 1 luglio 1980 al 31 dicembre 1981, nella misura del 50 per cento della variazione del trattamento economico dei comparti del pubblico impiego di cui al secondo comma del presente articolo verificatasi nel periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1981 e l'adeguamento decorre dal 1 gennaio 1982. Dal 1 gennaio 1981 gli stipendi in vigore sono aumentati, a titolo di anticipazione sull'adeguamento di cui alla prima parte del presente comma, di una percentuale fissa del 12 per cento, con successivo conguaglio a decorrere dal 1 gennaio 1982)).1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 febbraio 1981, n. 27

1

La L. 19 febbraio 1981, n. 27 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la sostituzione degli originari artt. 11 e 12. Il contenuto degli articoli cosi' sostituiti e' visualizzabile nell'art. 11.

Testo vigente dal 8 marzo 1981

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 233/2017

    Questione inammissibile
    8 novembre 2017

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per richiesta di pronuncia eminentemente creativa, non consentita alla Corte costituzionale - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge n. 97 del 1979 e 24 della legge n. 448 del 1998, censurati dal TAR Lazio, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 101, 104 e 108 Cost., nella parte in cui, il previsto meccanismo di adeguamento automatico triennale della retribuzione dei magistrati, ancorato alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie di pubblici dipendenti, non esclude la possibilità di conguagli di segno negativo e non contempla modalità alternative di determinazione dell'adeguamento stipendiale triennale, quando nel triennio la variazione nelle retribuzioni di riferimento sia di importo trascurabile oppure negativa. Il richiesto intervento in merito alle "modalità alternative" e al presupposto della variazione trascurabile delle retribuzioni di riferimento esula dai compiti della Corte costituzionale per la molteplicità di soluzioni che implica, rimesse all'apprezzamento discrezionale del legislatore e prive di un contenuto costituzionalmente imposto. ( Precedente citato: ordinanza n. 25 del 2016, sulla inammissibilità della questione in caso di richiesta di addizione non "a rime costituzionalmente obbligate" ) . Spetta alla discrezionalità del legislatore, chiamato a scegliere i termini di riferimento più ampi e appropriati, modulare in concreto il meccanismo di adeguamento automatico triennale degli stipendi dei magistrati, in modo da affrancare la magistratura da una mera dialettica contrattualistica e salvaguardare la costante adeguatezza del suo trattamento economico, che è garanzia imprescindibile dell'autonomia e dell'indipendenza presidiate dalla Costituzione . ( Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2012, n. 42 del 1993, n. 238 del 1990 e n. 1 del 1978 ) .

    Art. 11 Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato · Art. 12 Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato · Art. 2 Provvidenze per il personale di magistratura · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 95/1991

    Questione inammissibile
    16 febbraio 1991

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) - più esattamente degli artt. 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, nel testo sostituito dalla norma citata - sollevata dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, in relazione agli artt. 3, 3…

    Art. 2 Provvidenze per il personale di magistratura · Art. 11 Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato · Art. 12 Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 marzo 1981

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1979 al 8 marzo 1981. 117 parole tolte, 326 parole aggiunte.

Gli stipendi tolto: previsti nelle tabelle allegate aggiunto: del personale di cui alla presente legge sono adeguatitolto: , di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla tolto: variazione percentuale degli stipendi dei dipendenti pubblici verificatasi nello stesso periodo aggiunto: media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive calcolate dall'Istituto centrale di statistica ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennita' integrativa speciale. Agli effetti del comma precedente tolto: si tiene conto degli stipendi, al netto dell'indennita' integrativa speciale, erogati al personale in servizio, amministrativo, tecnico, insegnante, militare, di polizia ed operaio dell'Amministrazione dello Stato nonche' a tutto il personale in servizio delle aggiunto: sono presi in considerazione i benefici medi pro capita dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, tolto: degli enti ospedalieri, delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, degli aggiunto: universita', regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza tolto: ed assistenza sociali, quali risultano ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione generale sulla situazione economica del Paese. La variazione percentuale tolto: degli stipendi dei dipendenti pubblici e' calcolata rapportando tolto: lo stipendio aggiunto: il complesso del trattamento economico medio per unita' tolto: dell'ultimo aggiunto: corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedentetolto: . Gli aumenti decorrono aggiunto: ed ha effetto dal 1 gennaio successivo a quello di riferimento. Gli stipendi al 1 gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1 gennaio del primo anno, per una percentuale pari al 30 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1 gennaio tolto: dell'anno successivo al triennio di riferimento aggiunto: del triennio successivo. La percentuale dell'adeguamento triennale prevista dai precedenti commi e' determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al primo comma. Qualora i dati indicati nei commi precedenti non siano disponibili entro i termini previsti, gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell'anno precedente salvo successivo conguaglio e ferme restando le date di decorrenza dell'adeguamento. Nella prima applicazione delle disposizioni precedentitolto: , la variazione percentuale e' determinata tolto: rapportando lo stipendioaggiunto: , per il periodo dal 1 luglio 1980 al 31 dicembre 1981, nella misura del 50 per cento della variazione del trattamento economico dei comparti del pubblico impiego di cui al tolto: terzo comma, relativo all'anno 1981, a quello dell'anno 1978 aggiunto: secondo comma del presente articolo verificatasi nel periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1981 e l'adeguamento decorre aggiunto: dal 1 gennaio 1982. Dal 1 gennaio 1981 gli stipendi in vigore sono aumentati, a titolo di anticipazione sull'adeguamento di cui alla prima parte del presente comma, di una percentuale fissa del 12 per cento, con successivo conguaglio a decorrere dal 1 gennaio 1982.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 febbraio 1981, n. 27

    La L. 19 febbraio 1981, n. 27 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la sostituzione degli originari artt. 11 e 12. Il contenuto degli articoli cosi' sostituiti e' visualizzabile nell'art. 11.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1979-04-02;97~art11 · fonte del testo

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