Corte costituzionale

Ordinanza n. 35/1979

Altra decisione · depositata il 25/05/1979 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma

primo, lett. c ed e della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per

l'edilizia residenziale), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno

1977 dal pretore di Napoli, nel procedimento penale a carico di Labella

Alida, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265 del 28 settembre

1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1979 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che il pretore di Napoli ha sollevato, in riferimento

all'art. 42, secondo e terzo comma della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art.9, primo comma, lett. c ed e

Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (nella parte in cui richiede

indiscriminatamente la preventiva concessione per tutti gli interventi

interni di manutenzione straordinaria e per tutte le modifiche

interne).

Considerato che nel corso del presente giudizio di legittimità

costituzionale è entrata in vigore la Legge 5 agosto 1978, n. 457

(recante norme per l'edilizia residenziale), il cui art. 48, pur non

abrogando espressamente la norma denunziata, dispone testualmente:

"Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione

prevista dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita da una

autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano

il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per

l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende accolta qualora

il sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso

il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco

del loro inizio.

Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della

presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre da tale

data.

La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica

per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi

1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497";

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice a quo perché

accerti, alla stregua della nuova situazione normativa, se la

questione sollevata sia ancora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Napoli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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