Corte costituzionale

Sentenza n. 296/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1991 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, lett. d),

della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei

suoli), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1990 dal

Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sui

ricorsi riuniti proposti da Maria De Col ed altra contro il Comune di

Azzano Decimo ed altra, iscritta al n. 170 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia

Giulia - nel corso di più giudizi riuniti, aventi ad oggetto la

richiesta di pagamento, in relazione ad una concessione edilizia, del

contributo ex art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 - ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, lett.

d), della suddetta legge, nella parte in cui non comprende, nella

previsione di esenzione dal suddetto contributo, accanto all'ipotesi

di ristrutturazione ed ampliamento nei limiti del venti per cento,

anche quella dell'integrale ricostruzione del fabbricato demolito,

adibito ad abitazione unifamiliare, su area immediatamente adiacente.

Nell'ordinanza di remissione si espone che le parti ricorrenti nel

giudizio a quo avevano ottenuto una concessione edilizia in relazione

alla demolizione di un loro fabbricato - vetusto e bisognoso di

ristrutturazione - ed alla sua ricostruzione su di un suolo contiguo,

con cubatura identica a quella preesistente. Il comune concedente,

però, pretendeva il pagamento, per tale concessione, del contributo

ex art 3 della l. n. 10 del 1977, mentre le concessionarie

sostenevano - con i ricorsi proposti - che esso non era dovuto in

base all'art. 9, lett. d) della stessa legge, il quale esenta dal

contributo "gli interventi di restauro, di risanamento conservativo,

di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al

venti per cento, di edifici unifamiliari". Tale norma, infatti,

andrebbe interpretata estensivamente, tenendo conto che la ratio

dell'art. 3 della l. n. 10 del 1977, è quella di imporre il

contributo in relazione al maggior "carico urbanistico" provocato da

ogni singola nuova costruzione: maggior carico inesistente nel caso

di specie, insistendo la nuova costruzione su un suolo adiacente a

quello sul quale sorgeva la costruzione demolita e non essendo stata

immutata la preesistente cubatura edificata.

Il giudice a quo, nell'ordinanza di rimessione, ha ritenuto che

l'art. 9, lett. d), pur potendo essere interpretato in modo da

ricomprendervi talune ipotesi di ricostruzione, riconducibili al

concetto di ristrutturazione, non si presta ad una interpretazione

così estensiva da consentire di esentare dal contributo in questione

le ricostruzioni su area diversa da quella ove sorgeva il fabbricato

da "ristrutturare". Ha dedotto, però, che in tale ultima ipotesi,

ove la ricostruzione avvenga con la stessa cubatura dell'edificio

preesistente, su area adiacente, non c'è una mutazione dello stato

del territorio che comporti nuovi carichi urbanistici.

L'imposizione del contributo ex art. 3 della l. n. 10 del 1977 si

appaleserebbe, pertanto, irragionevole e la mancata esenzione da esso

priva di giustificazione, così da porsi in contrasto con gli artt. 3

e 23 Cost..

2. - Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o, comunque, infondata.

In proposito ha sottolineato che l'art. 9, lett. d) della l. n. 10

del 1977 esenta dal contributo ex art. 3 gl'interventi di restauro,

ristrutturazione ed ampliamento di edifici unifamiliari, cosicché la

pronuncia additiva richiesta verrebbe ad estendere l'area

dell'esenzione ricomprendendovi un'ipotesi di ricostruzione del tutto

estranea al testo legislativo e, comunque, non omogenea rispetto alle

ipotesi ivi previste. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, lett. d) della l. 28 gennaio 1977, n. 10,

nella parte in cui non comprende nella previsione di esenzione dal

contributo per il rilascio della concessione, accanto all'ipotesi di

ristrutturazione ed ampliamento nei limiti del venti per cento, anche

quella della integrale ricostruzione del fabbricato demolito, adibito

ad abitazione unifamiliare, su area adiacente. Ha dedotto che tale

esclusione contrasta con gli artt. 3 e 23 Cost., tenuto conto che la

giurisprudenza ha ampliato il concetto di ristrutturazione fino a

ricomprendervi ipotesi di ricostruzione del fabbricato sul medesimo

suolo. Sarebbe irragionevole e priva di giustificazione la mancata

estensione della gratuità della concessione all'ipotesi di

ricostruzione del fabbricato demolito, adibito ad abitazione

unifamiliare, su area immediatamente adiacente. La ricostruzione,

infatti, non muterebbe lo stato del territorio e non comporterebbe

nuovi carichi urbanistici sullo stesso.

2. - La questione è infondata.

In materia di concessioni edilizie, l'art. 3 della l. 28 gennaio

1977, n. 10 ha stabilito la regola generale della onerosità,

statuendo che la concessione comporta la corresponsione di un

contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione ed

al costo di costruzione. Tale contributo, a norma dell'art. 12, è

devoluto al comune ed è destinato alla realizzazione delle opere di

urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi

edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da

espropriare per l'attuazione dei programmi pluriennali previsti

dall'art. 13, nonché a spese di manutenzione ordinaria del

patrimonio comunale.

L'art. 9 della l. n. 10 del 1977 prevede talune ipotesi di

concessione gratuita, stabilendo una serie di esenzioni dalla

corresponsione del contributo, avuto riguardo allo scopo

dell'attività consentita o al carattere dell'opera ovvero

all'occasione dalla quale essa è stata determinata.

Si tratta di rationes particolari, devolute all'apprezzamento del

legislatore circa il contenuto e le finalità delle ipotesi esentate.

Tali ipotesi, che si presentano tutte come deroghe alla regola

della onerosità, sono state modificate e integrate dall'art. 7 del

d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 (conv. nella l. 25 marzo 1982, n. 94), il

quale - fra l'altro - ha assoggettato ad autorizzazione anziché a

concessione, gl'interventi di manutenzione straordinaria e quelli di

restauro e di risanamento conservativo di edifici abitativi, mutando

così il carattere dell'atto di legittimazione.

L'art. 9, lett. d) della l. n. 10 del 1977 - prevedendo (nel suo

testo originario) la concessione gratuita "per gl'interventi di

restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di

ampliamento, in misura non superiore al venti per cento, di edifici

unifamiliari" - ha introdotto un beneficio del tutto particolare che

si pone come deroga non soltanto alla regola dell'onerosità, ma

anche a quella dell'agevolazione posta dall'art. 9, lett. b).

Infatti, con tale disposizione era stata prevista la concessione

gratuita "per gl'interventi di restauro, di risanamento conservativo

e di ristrutturazione", purché non comportassero aumento delle

superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso e

il concessionario s'impegnasse a praticare prezzi di vendita e canoni

di locazione degli alloggi, concordati con il comune e a concorrere

negli oneri di urbanizzazione.

Per gli edifici unifamiliari il legislatore, con la lett. d)

dell'art. 9, facendo uso della sua discrezionalità, ha emanato una

norma di maggior favore, estendendo l'agevolazione ad ipotesi di

ampliamento (entro certi limiti) dell'edificio preesistente ed

esonerando il concessionario dagl'impegni previsti alla lett. b).

Da tale ipotesi si differenzia nettamente quella, alla quale il

giudice a quo ritiene debba estendersi la gratuità della

concessione.

Invero, ai fini dell'agevolazione prevista dall'art. 9, lett. d)

della l. n. 10 del 1977, il concetto di "ristrutturazione" mal si

presta a comprendere la fattispecie della demolizione accompagnata

dalla ricostruzione dell'edificio sullo stesso suolo.

La demolizione, poi, dell'edificio con la ricostruzione su suolo

contiguo è sicuramente ipotesi normativa diversa dalla

"ristrutturazione", essendo caratterizzata da elementi (territoriali

e costruttivi) e da risultato che le conferiscono fisionomia autonoma

e differenziata.

Appare pertanto pienamente giustificato il riferimento normativo

dell'esonero soltanto alla prima e non alla seconda della previsioni.

Ne consegue l'infondatezza della censura di incostituzionalità.

3. - Parimenti infondata è la dedotta violazione dell'art. 23

Cost. - il quale statuisce che nessuna prestazione, personale o

patrimoniale, può essere imposta se non in base alla legge - essendo

l'onerosità della concessione edilizia stabilita con legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, lett. d), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per

la edificabilità dei suoli), sollevata in riferimento agli artt. 3 e

23 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il

Friuli-Venezia Giulia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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