Corte costituzionale

Ordinanza n. 714/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 lett. b) della

legge della Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia

di edificazione nelle zone agricole), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 luglio 1985, dal T.A.R. per la

Lombardia - Sezione di Brescia, sul ricorso proposto dalla S.p.a.

Agricola Seriana, contro il Comune di Morengo, iscritta al n. 164 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 3 luglio 1987, dal T.A.R. per la

Lombardia, sul ricorso proposto da Resta Pallavicino Ferdinando,

contro il Comune di Trucazzano, iscritta al n. 709 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione della Regione Lombardia nonché gli

atti di intervento della stessa Regione;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988, il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, nel corso del giudizio sul ricorso proposto dalla

S.p.a. Agricola Seriana avverso due provvedimenti del Sindaco di

Morengo con cui erano state rilasciate concessioni edilizie

subordinatamente al versamento di oneri di urbanizzazione, il T.A.R.

Lombardia - Sezione staccata di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3

lett. b) della legge della Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93,

nella parte in cui subordina il rilascio di concessione edilizia in

favore del titolare o legale rappresentante dell'impresa agricola al

versamento di contributi;

che, in particolare, nella ordinanza di rimessione si assume che

la predetta norma avrebbe operato, ai fini della individuazione delle

categorie di beneficiari di concessione edificatoria non onerosa per

le opere da realizzare in zone agricole, una discriminazione in

favore dell'"imprenditore agricolo, singolo o associato, iscritto

all'albo di cui alla legge nazionale 13 aprile 1974, n. 18", nei cui

confronti la lett. a) dello stesso art. 3 dispone la gratuità della

concessione; discriminazione che si porrebbe in contrasto con i

princìpi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato nella materia

e, pertanto, esorbiterebbe dai limiti posti dall'art. 117 Cost. alla

potestà legislativa regionale;

che ciò viene affermato nell'assunto che l'art. 9, lett. a)

della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei

suoli) vada interpretato nel senso che la gratuità della concessione

edilizia attiene a tutte le opere strettamente strumentali alla

conduzione del fondo, senza alcuna differenziazione in relazione al

soggetto richiedente;

che il giudice a quo sospetta, altresì, di illegittimità la

disposizione in questione per violazione dell'art. 44 in relazione

all'art. 3 Cost., in quanto essa sottoporrebbe vicende obiettivamente

uguali a disciplina opposta, quanto alla gratuità della concessione,

in contrasto con l'obiettivo del razionale sfruttamento del suolo;

che il T.A.R. Lombardia ha sollevato identica questione, con

analoghe motivazioni, nel corso del giudizio sul ricorso proposto da

Resta Pallavicino Ferdinando, gestore di una azienda agricola, ma non

iscritto all'Albo di cui alla legge regionale della Lombardia n. 18

del 1974, avverso due provvedimenti di concessione edilizia, con i

quali erano stati posti a suo carico gli oneri di urbanizzazione;

che in entrambi i giudizi è intervenuta la Regione Lombardia,

concludendo per la infondatezza della questione;

Ritenuto che, data la identità dei ricorsi, i relativi giudizi

possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

Considerato, quanto alla prima censura, che la norma de qua ha

recepito una distinzione già operata dal legislatore statale ai fini

del riconoscimento del beneficio della gratuità della concessione

edilizia;

che, invero, l'art. 9, lett. a) della legge n. 10 del 1977

richiede in modo non equivoco, quale requisito per l'esonero dal

pagamento dei contributi di urbanizzazione, oltre a quello oggettivo

della strumentalità delle opere da realizzare nelle zone agricole

alla conduzione del fondo, anche quello, soggettivo, del possesso, in

capo al richiedente il provvedimento concessorio, degli elementi

necessari perché egli possa essere qualificato imprenditore agricolo

a titolo principale;

che, del resto, in nessun caso potrebbe ipotizzarsi una

violazione dell'art. 117 Cost., non ravvisandosi, nella gratuità

della concessione ai sensi dell'art. 9, lett. a), della legge 28

gennaio 1977, n. 10, un principio fondamentale della legislazione

statale, ma, piuttosto, una deroga a quello generale della onerosità

della concessione edilizia;

che, con riferimento al dedotto contrasto con l'art. 44 Cost. in

relazione all'art. 3 Cost., il giudice a quo suppone una omogeneità

in realtà inesistente tra le vicende relative alla realizzazione di

opere da parte di imprenditori agricoli a titolo principale e da

parte di altri soggetti, vicende che sono obiettivamente

differenziate e, pertanto, assoggettabili ad una diversa disciplina

in vista della realizzazione dei princìpi costituzionali del

conseguimento del razionale sfruttamento del suolo e di equi rapporti

sociali.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, lett. b), della legge regionale della

Lombardia 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione

nelle zone agricole), sollevata in riferimento agli artt. 3, 44, e

117 Cost., dal T.A.R. Lombardia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:714 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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