Art. 4 — Caratteristiche della concessione
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n.380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n.380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.
Alla scadenza del vincolo di destinazione di piano preordinato all'esproprio, se la P.A. non ha reiterato il vincolo o non ha previsto un mutamento di destinazione urbanistica, sorge per il privato solo l'interesse legittimo a una nuova pianificazione urbanistica e non, automaticamente, una lesione del diritto domenicale indennizzabile, non ricorrendo la fattispecie dell'espropriazione di valore, bensì quella della "area bianca" di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge n. 10 del 1977; pertanto, per il risarcimento del danno è necessario che il privato dimostri l'esistenza di una prognosi a sé favorevole in ordine all'ottenimento del bene della vita che l'impugnazione del silenzio della P.A. è volta a raggiungere.
Art. 4 · Art. 39 Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A) · Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 · Art. 4 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente affinché proceda a nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 41, 42 e 43 Cost. - degli artt. 1 e 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sull'edificabilità dei suoli), nella parte in cui subordinano al rilascio della concessione edilizia anche l'effettuazione di opere di modifica da eseguirsi all'interno delle abitazioni, pur se prive di interesse storico ed artistico ed anche quando le opere stesse non comportino apprezzabili trasformazioni di struttura degli edifici. Nelle more dell'incidente è infatti sopravvenuta la legge 28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 26 - modificato dall'art. 3 bis d.l. 23 aprile 1985, n. 146 conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298 - detta una nuova disciplina delle opere interne alle costruzioni, disponendo fra l'altro che esse non siano soggette "ne' a concessione ne' ad autorizzazione"; e, pertanto, è necessario che, nel giudizio di provenienza, sia valutata, alla stregua dello ius superveniens, la persistenza o meno della rilevanza della questione.
Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 43 cost. · Art. 26 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4, 6, 15, 17, 18 e 27 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e 31 e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 da un lato, in quanto, essendo principio consolidato in giurisprudenza che l'interruzione dell'opera abusiva fa cessare la permanenza, le norme denunciate non sono applicabili al caso di specie, e dall'altro, perché il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in punto di rilevanza.
Art. 25 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 42 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1977 al 1 gennaio 2002. 483 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La concessione e' data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalita', con la procedura e con gli effetti di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita' alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei comuni sprovvisti di detti strumenti, a norma dell'articolo 41-quinquies, primo e terzo comma, della legge medesima, nonche' delle ulteriori norme regionali. Per gli immobili di proprieta' dello Stato la concessione e' data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene. Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non puo' essere superiore a tre anni e puo' essere prorogato con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volonta' del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo piu' lungo per l'ultimazione dei lavori puo' essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata. La concessione e' trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarita' della proprieta' o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed e' irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge e le sanzioni previste dall'articolo 15 della stessa. Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. La regione stabilisce le forme e le modalita' d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio della concessione nei termini di legge. A decorrere dal 1 gennaio 1979, salva l'applicazione dell'articolo 4 della legge 1 giugno 1971, n. 291, nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali e in mancanza di norme regionali e fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti:
tolto: a) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non puo' superare l'indice di metri cubi 0,03, per metro quadrato di area edificabile;
tolto: b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico;
tolto: c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo dell'area di proprieta'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N.380
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art4 · fonte del testo
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