Corte costituzionale

Ordinanza n. 167/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo

comma, e 3 della legge della Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93

(Norme in materia di edificazione nelle zone agricole), promosso con

ordinanza emessa il 27 maggio 1993 dal Tribunale amministrativo

regionale per la Lombardia su ricorso proposto da Cantù Ercole e

altri contro il Comune di Vimercate e altri, iscritta al n. 428 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Ercole Cantù e

altri per ottenere l'annullamento di una concessione edilizia

rilasciata dal Comune di Vimercate all'associazione "Centro ippico La

Corte" per la costruzione di box per cavalli, il Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5, 117 e

128 della Costituzione, nei confronti degli artt. 2, primo comma, e 3

della legge della Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in

materia di edificazione nelle zone agricole), nella parte in cui la

realizzazione di opere non destinate alla residenza è subordinata al

possesso di particolari requisiti soggettivi (qualità di

imprenditore agricolo o di figure assimilate) e all'accertamento di

un collegamento funzionale delle opere stesse con l'attività di

agricoltura;

che, secondo il giudice a quo, la rilevanza della questione è

dimostrata dal rilievo che egli dovrebbe annullare il rilascio della

concessione in esame, a meno che questa Corte non dichiari

l'illegittimità costituzionale delle disposizioni contestate;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo

osserva che le disposizioni impugnate, essendo dirette a

regolamentare la concreta utilizzazione delle opere (jus utendi),

quale emerge, non già dalle caratteristiche strutturali delle opere,

ma da fattori irrilevanti sotto il profilo urbanistico, oltre a

esorbitare dalla materia "urbanistica", attribuita alla competenza

legislativa regionale, violano, per un verso, l'art. 3 e, per un

altro, l'art. 117 della Costituzione, per il fatto che, mentre

discriminano irragionevolmente la posizione di chi svolge l'attività

agricola in modo professionale o principale rispetto a quella di chi

non l'esercita, ledono i principi desumibili dalle norme statali (in

particolare: l'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e gli artt.

7, 8 e 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47), alla luce della

giurisprudenza costituzionale che afferma l'irrilevanza, a fini

urbanistici, delle concrete modalità di utilizzazione dell'immobile;

che, sempre secondo il giudice a quo, le disposizioni impugnate,

predeterminando rigidamente gli strumenti urbanistici e vietando ai

comuni di consentire interventi non contemplati dalla legge

regionale, violano altresì gli artt. 5 e 128 della Costituzione;

che è intervenuta in giudizio la Regione Lombardia per chiedere

che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate;

che, secondo la Regione, le disposizioni impugnate, introducendo

un'eccezione alla regola generale di divieto dell'utilizzazione

edilizia dei territori agricoli ad esclusivo beneficio di una

limitata tipologia di opere, previa richiesta di una particolare

categoria di soggetti operanti nell'ambito di una realtà

imprenditoriale agricola, contengono una disciplina basata sulla

distinzione oggettiva tra le opere, considerate nelle loro

caratteristiche tipologiche e nel loro rapporto con il territorio,

come si conviene a una disciplina legislativa in materia di

urbanistica;

che, sempre secondo la Regione, gli artt. 3 e 117 della

Costituzione non sembrano affatto violati dalle disposizioni

impugnate, sia perché il riferimento, in queste, ai requisiti

soggettivi rappresenta un necessario strumento di selezione degli

interventi in considerazione della ratio della legge, diretta a

salvaguardare lo spazio da destinarsi all'agricoltura di fronte alla

crescente presenza di strutture edilizie residenziali, sia perché il

diverso trattamento, nell'ambito dello stesso tipo di zona, tra chi

è imprenditore agricolo e chi non lo è trova riscontro in numerose

leggi statali e, in particolare, nell'art. 9 della legge n. 10 del

1977;

che, infine, ad avviso della Regione, le pretese violazioni

degli artt. 5 e 128 della Costituzione, oltreché manifestamente

infondate, poiché è evidente che le leggi urbanistiche hanno

proprio l'effetto di non consentire ai comuni gli interventi non

contemplati dalle leggi stesse, sono inammissibili per assoluto

difetto di motivazione, come pure inammissibili appaiono, in

subordine, tutte le censure, essendo dirette a un indebito sindacato

sulle scelte discrezionali del legislatore regionale;

che, in prossimità della camera di consiglio, la Regione

Lombardia ha depositato un'ulteriore memoria, nella quale si

ribadiscono gli argomenti a favore della richiesta di

inammissibilità o di infondatezza delle questioni sollevate;

Considerato che gli artt. 2, primo comma, e 3 della legge della

Regione Lombardia n. 93 del 1980, oggetto di contestazione da parte

del giudice a quo, sono frutto di un'insidacabile scelta del

legislatore regionale, diretta a limitare l'utilizzazione edilizia

dei territori agricoli e a frenare il processo di erosione dello

spazio destinato alle colture, scelta che ha il proprio fondamento

nell'art. 44 della Costituzione, il quale, "al fine di conseguire il

razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti

sociali", facoltizza il legislatore, anche regionale, a predisporre

aiuti e sostegni all'impresa agricola e alla proprietà coltivatrice;

che, rispetto a tale ratio legislativa, non può essere affatto

considerata un'irragionevole discriminazione, lesiva dell'art. 3

della Costituzione, la subordinazione del rilascio della concessione

edilizia sia al possesso della qualità di imprenditore agricolo o di

altra figura assimilata, sia all'accertamento di un collegamento

funzionale dell'opera con l'attività agricola, essendo elementi

volti a denotare la destinazione effettiva delle opere alla

conduzione del fondo o, in genere, alla attività di agricoltura;

che, inoltre, del pari manifestamente infondata risulta la

pretesa violazione dell'art. 117 della Costituzione sotto il profilo

della lesione dei principi fondamentali desumibili dalle leggi

statali in materia urbanistica, poiché, come questa Corte ha già

avuto modo di affermare (v. ordinanze nn. 714 e 709 del 1988), mentre

rientra nei poteri del legislatore in tema di disciplina urbanistica

sottoporre a un trattamento differenziato tanto le zone agricole

rispetto ad altre zone, quanto, all'interno della stessa zona, la

posizione degli imprenditori agricoli o di altre figure assimilate

rispetto a quella di soggetti diversi, nello stesso tempo l'indicata

differenziazione è saldamente stabilita in disposizioni di legge

statale, segnatamente nell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,

recante "Norme per la edificabilità dei suoli" (a nulla rilevando,

invece, gli altri articoli di legge citati dal giudice a quo);

che, infine, la previsione in una legge regionale dei requisiti,

soggettivi e oggettivi, per il rilascio di una concessione edilizia

in zona agricola non può essere minimamente considerata lesiva dei

principi volti a garantire l'autonomia comunale, ai sensi degli artt.

5 e 128 della Costituzione;

che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale

sollevate dal giudice a quo devono esser dichiarate manifestamente

infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 3 della legge della

Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di

edificabilità nelle zone agricole), sollevate, in riferimento agli

artt. 3, 5, 117 e 128 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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