Art. 10 — Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n.380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n.380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1977 al 1 gennaio 2002. 220 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attivita' industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere e' stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 5, nonche' in relazione ai tipi di attivita' produttiva. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attivita' turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente articolo 5, nonche' una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attivita', con deliberazione del consiglio comunale. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonche' di quelle nelle zone agricole previste dal precedente articolo 9, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione e' dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N.380
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art10 · fonte del testo
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