Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 160/1997

    Illegittimità dichiarata
    4 giugno 1997

    Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 4, della l. 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al S.S.N.), nella parte in cui include nelle fattispecie di litispendenza, fonte di incompatibilità, le cause di lavoro, in quanto spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, attuare gli artt. 3 e 51 Cost., statuendo il regime delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità; nonché degli artt. 6 e 7, l. n. 154 del 1981, in quanto il rilievo assolutamente preminente che nella questione in esame ha l'art. 9-bis, d.P.R. n. 570 del 1960, determina l'impertinenza delle censure mosse alle disposizioni impugnate. red.: S. Di Palma

    Art. 9-bis Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 3 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale · Art. 6 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale · Art. 7 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale

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  • Ordinanza n. 300/1989

    Questione inammissibile
    25 maggio 1989

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, prospettata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 19 l. 17 febbraio 1968, n. 108 e 7 l. 23 aprile 1981, n. 154, nonché dell'art. 27 l. 5 agosto 1962, n. 1257. I primi due articoli vengono censurati in quanto non estendono alle Regioni a statuto speciale, come la Valle d'Aosta, il principio del doppio grado di giurisdizione in tema di contenzioso elettorale; ma tali norme non sono direttamente applicabili al giudizio principale, retto dall'art. 27 della legge n. 1257 del 1962, rispetto al quale l'impugnazione viene prospettata solo di riflesso, non essendo dato comprendere la portata della censura pertanto trattandosi di mera riproposizione di questione già dichiarata inammissibile con sentenza n. 1131 del 1988, va emessa a riguardo pronuncia di manifesta inammissibilità.

    Art. 19 Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale · Art. 27 Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta · Art. 3 cost. · Art. 7 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale

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  • Sentenza n. 48/1987

    Questione inammissibile
    17 febbraio 1987

    È inammissibile la questione di legittimita` costituzionale che, cosi` come formulata, sostanzialmente si risolva nella richiesta di un intervento additivo implicante scelte normative riservate al discrezionale apprezzamento del legislatore. (Inammissibilita` della questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 51 Cost., e relativa all'art. 3, n. 4, ed agli artt. 6 e 7 della L. 23 aprile 1981 n. 154, nella parte in cui non prevedono una disciplina che concretamente consenta all'interessato di rimuovere l'incompatibilita` elettorale per lite pendente, nei casi in cui la rimozione dipenda non soltanto dalla volonta` dell'eletto ma anche da quella della controparte o comunque dalle determinazioni di terzi).

    Art. 3 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale · Art. 6 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale · Art. 7 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 13 ottobre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1981 al 13 ottobre 2000. 357 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Nessuno puo' presentarsi come candidato in piu' di due regioni o in piu' di due province, o in piu' di due comuni o in piu' di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale, provinciale, comunale o di circoscrizione. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della regione, della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed e' surrogato nell'altro consiglio. Ai fini della surrogazione, per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, si applica l'articolo 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilita' ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilita' previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela consenta. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilita' o di incompatibilita'. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita', invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettoreaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

    Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto (con l'art. 274 comma 1 lettera l) che l'abrogazione della presente legge, fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;154~art7 · fonte del testo

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