Corte costituzionale

Sentenza n. 1131/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/12/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19 della

legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli

regionali delle Regioni a statuto normale), 7 della legge 23 aprile

1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità

alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e

circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al

Servizio sanitario nazionale) e 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257

(Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta),

promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1987 dalla Corte

d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Aloisi

Domenico e la Regione autonoma della Valle d'Aosta ed altri, iscritta

al n. 133 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno

1988;

Visti gli atti di costituzione di Martin Maurizio ed altri e di

Andrione Mario nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Guido Romanelli per Andrione Mario e l'Avvocato dello

Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra il

Consigliere regionale Domenico Aloisi e la Regione Valle d'Aosta ed

altri, la Corte d'appello di Torino, con ordinanza del 25 settembre

1987 (r.o. 133/88), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 19 l. 17 febbraio 1968, n. 108 e 7 l. 23

aprile 1981, n. 154 e "di riflesso" dell'art. 27 l. 5 agosto 1962, n.

1257.

Il giudizio era stato promosso, dall'Aloisi, ai sensi del cit.

art. 27 l. n. 1257 del 1962, per reagire contro la deliberazione del

Consiglio regionale della Valle d'Aosta che aveva respinto il suo

ricorso tendente a far dichiarare decaduti per ineleggibilità

sopravvenuta i Consiglieri Mario Andrione, Giuseppe Borbey, Guido

Chabod, Maurizio Martin e Angelo Pollicini.

Il giudice a quo rileva che il ripetuto art. 27 della legge del

1962 attribuisce in primo ed unico grado alla giurisdizione della

Corte d'appello la cognizione dei ricorsi relativi al contenzioso

elettorale regionale, mentre successive leggi statali (n. 108 del

1968 e n. 154 del 1981) nell'estendere alle regioni ad autonomia

ordinaria la nuova disciplina del contenzioso amministrativo hanno

assicurato, in queste ultime, per casi simili a quello di specie, il

doppio grado di giurisdizione.

A suo avviso, dunque, il legislatore del 1968 e del 1971, non

estendendo anche alla Regione Valle d'Aosta la medesima disciplina,

avrebbe introdotto una diversità di trattamento di fattispecie

perfettamente omogenee, priva di ragionevole giustificazione, non

potendo considerarsi tale la speciale autonomia attribuita alla

stessa Regione. Di qui il dubbio che le sopracitate norme delle due

leggi in questione e "di riflesso, ed è ciò che qui interessa"

l'art. 27 della l. n. 1257 del 1962 siano costituzionalmente

illegittime per contrasto con l'art. 3, primo comma Cost..

Nell'affermare la rilevanza della questione la Corte d'appello

osserva che "se fosse introdotto il doppio grado di giurisdizione,

attraverso l'abrogazione in parte qua della legge 5 agosto 1962, n.

1257, questa Corte dovrebbe dichiarare il difetto di

giurisdizione-competenza a conoscere della causa come giudice di

primo ed unico grado".

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito il

Consigliere Andrione, facendo proprie e ulteriormente svolgendo le

argomentazioni esposte nell'ordinanza di rimessione e chiedendo

pertanto una declaratoria di illegittimità costituzionale delle

disposizioni denunciate.

Con separato atto, si sono costituiti pure i Consiglieri Martin,

Chabod, Pollicini e Borbey i quali, nel concludere anch'essi per la

fondatezza della questione, fanno espressa riserva di ulteriormente

dedurre nei termini di rito.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, il

quale, pur riconoscendo la sussistenza delle lamentate disparità di

trattamento, obbietta che la normativa per le elezioni del Consiglio

delle Regioni a speciale autonomia ha un assetto tutto particolare:

innanzi tutto perché la sua adozione è rimessa dai rispettivi

statuti alla legge regionale per il Trentino-Alto Adige, la Sardegna

e la Sicilia e ad apposita legge statale per la Valle d'Aosta e il

Friuli-Venezia Giulia; in secondo luogo perché oggettivamente le

particolari condizioni politiche delle dette regioni, che

giustificano le speciali forme di autonomia loro concesse, potrebbero

giustificare altresì le particolari modalità di trattamento dei

ricorsi in materia di elezioni.

In effetti - prosegue l'Avvocatura - in Sicilia e Sardegna sono le

stesse assemblee elettive che giudicano sui titoli di ammissione dei

propri componenti e sui casi di ineleggibilità e incompatibilità;

il medesimo sistema vige anche in Trentino-Alto Adige, dove però è

consentito, contro la deliberazione del Consiglio, il ricorso alla

Corte d'appello di Trento; in Friuli-Venezia Giulia e in Valle

d'Aosta è previsto che i ricorsi contro le decisioni del Consiglio

siano proposti alla Corte d'appello rispettivamente competente.

Nell'ordinamento delle Regioni a statuto speciale dunque,

esisterebbe una uniformità di disciplina ispirata allo stesso

principio costituzionale di autonomia (art. 66 Cost.) da cui

discende, per le due Camere del Parlamento Nazionale, la competenza a

giudicare dei titoli di ammissione dei propri membri.

In conclusione, sarebbe priva di pregio l'argomentazione del

giudice a quo che nega che la diversa configurazione dell'autonomia

speciale possa costituire ragionevole motivo di differenziare la

disciplina ad essa afferente rispetto a quella vigente per le regioni

a statuto ordinario: di qui l'infondatezza della questione proposta.

4. - In prossimità dell'udienza hanno presentato una memoria

illustrativa sia il Consigliere Mario Andrione, sia i Consiglieri

Martin, Chabod, Pollicini e Borbey, facendo presente che il giudizio

a quo si riferisce ad una vicenda relativa ad una legislatura

regionale già conclusa, come risulta anche da un provvedimento

dichiarativo del Presidente della Giunta della Valle, secondo il

quale tale legislatura ebbe termine il 27 giugno 1988, con prorogatio

del vecchio Consiglio fino al 27 luglio 1988.

A loro avviso, tale circostanza determinerebbe la cessazione della

materia del contendere del giudizio a quo con il definitivo venir

meno dell'interesse di attori e convenuti, cessazione dalla quale

deriverebbe automaticamente la sopravvenuta irrilevanza della

proposta questione di legittimità costituzionale.

Nel merito si sottolinea che il doppio grado di giurisdizione è

contemplato anche per la Regione siciliana, dalla legge reg. 24

giugno 1986, n. 31, art. 14, sesto comma; si precisa che la questione

presente non concerne la violazione del principio del doppio grado di

giurisdizione in quanto tale, ma esclusivamente la violazione del

principio di eguaglianza che esigerebbe il pari trattamento di tutti

i cittadini in tema di garanzie processuali inerenti ai procedimenti

in tema di ineleggibilità, essendo le questioni relative, per la

loro stessa finalità, identiche in tutto il territorio nazionale.

Nel caso di specie, si insiste, una discriminazione in danno dei

Consiglieri della Valle d'Aosta non sarebbe giustificata dalla

considerazione della speciale autonomia di cui gode la Regione,

autonomia che, peraltro, non sarebbe tenuta in conto dalla

devoluzione delle cause in questione ad un ufficio giudiziario avente

sede in un Comune (Torino) fuori del territorio della Regione.

Tale discriminazione sarebbe frutto di una mera dimenticanza del

legislatore statale che, nel dettare la nuova disciplina per le

Regioni a statuto ordinario, non avrebbe tenuto conto del fatto che

nella Valle e in altre Regioni ad autonomia differenziata esisteva un

sistema di contenzioso elettorale obsoleto e comunque meno

garantista.

La lamentata disparità di trattamento, inoltre, urterebbe anche

contro l'art. 51, primo comma Cost., non sussistendo quelle

condizioni peculiari della Regione interessata o quegli adeguati

motivi di interesse generale che soli - a tenore anche della recente

sentenza n. 235 del 1988 di questa Corte - sarebbero capaci di

consentire deroghe all'uniformità del regime del diritto di accesso

alle cariche elettive, garantito pure dall'art. 2 Cost. come diritto

fondamentale ed inviolabile. Considerato in diritto

1. - L'art. 27 della legge statale 5 agosto 1962, n. 1257

(contenente norme per la elezione del Consiglio Regionale della Valle

d'Aosta), prevede che contro la delibera assunta da detto Consiglio

in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilità è

ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Torino.

Giudicando in primo grado - sulla base di detta norma - di un

ricorso proposto per sentire dichiarare decaduti alcuni consiglieri,

il giudice a quo rileva che, mentre la legge n. 1257 del 1962 -

riproducendo, in sostanza, il sistema allora vigente in sede

nazionale - prevede, in tema di contenzioso elettorale, un unico

grado di giurisdizione, la legge 17 febbraio 1968, n. 108 e la legge

23 aprile 1981, n. 154, nell'estendere alle elezioni delle Regioni a

statuto ordinario il nuovo contenzioso elettorale amministrativo -

introdotto e disciplinato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147 -

prevedono, in proposito, un doppio grado di giudizio.

Poiché - secondo il giudice remittente - le situazioni regolate

dall'art. 27 della legge n. 1257 del 1962 e quelle previste dall'art.

19 della legge n. 108 del 1968 e dall'art. 7 della legge n. 154 del

1981 sono omogenee, la mancata estensione, da parte di queste ultime,

della nuova disciplina generale anche alla Valle d'Aosta

provocherebbe una disparità di trattamento priva di ragionevole

giustificazione, non potendo considerarsi tale il regime di speciale

autonomia di cui gode la Regione.

Per questo - afferma testualmente l'ordinanza di remissione - "la

legge 17 febbraio 1968, n. 108 all'art. 19 e la legge 23 aprile 1981,

n. 154 all'art. 7 appaiono viziate di illegittimità costituzionale

con riferimento all'art. 3, comma primo della Costituzione; di

riflesso - ed è ciò che qui interessa - appare viziato l'art. 27

della legge n. 1257/62".

2. - È da respingere innanzi tutto l'eccezione di irrilevanza

sopravvenuta della questione, prospettata dalla difesa delle parti

private, fondata sul sopraggiunto spirare della legislatura

consiliare e quindi del conseguente venir meno dell'interesse del

ricorrente nel giudizio a quo.

Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale una volta

che sia correttamente instaurato, resta insensibile - ai sensi

dell'art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa

Corte - alle vicende sopravvenute che determinano la cessazione del

processo principale (v. per es. sentt. nn. 135 del 1963, 300 del

1984, 88 del 1986, 701 del 1988).

3. - Tuttavia la questione, così come posta, è, per altro verso,

inammissibile.

Oggetto diretto dell'impugnazione sono le disposizioni sulla

tutela giurisdizionale in materia di ineleggibilità (o

incompatibilità) sopravvenuta nelle Regioni a statuto ordinario,

che, facendo parte di leggi intese a regolare in modo organico e

definito la materia delle elezioni dei Consigli di tali Regioni, non

potevano estendere la propria normativa anche alla Valle d'Aosta, per

la quale lo statuto speciale prevede l'intervento di una legge

(statale) dettata appositamente, per questa Regione.

La impugnativa di norme non applicabili nel giudizio principale

ed, oltretutto, contemporaneamente invocate come tertium

comparationis, deve pertanto ritenersi inammissibile.

Del pari inammissibile è anche la censura concernente la norma

effettivamente applicabile nel giudizio a quo - e cioè l'art. 27

della l. n. 1257 del 1962 - poiché non è dato comprendere, in

assenza di qualunque motivazione sul punto, rispetto a che cosa, in

quali sensi e per quali effetti tale norma sia impugnata "di

riflesso", né, in particolare, quale sia il nesso logico

intercorrente, secondo il giudice a quo, tra tale censura e quelle

formulate a carico delle disposizioni delle successive leggi del 1968

e del 1981.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di costituzionalità sollevata

dalla Corte d'appello di Torino nei confronti dell'art. 19 della

legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli

regionali delle Regioni a statuto normale); dell'art. 7 della legge

23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed

incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale,

comunale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio

sanitario nazionale), e "di riflesso", dell'art. 27 della legge 5

agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale

della Valle d'Aosta), in riferimento all'art. 3 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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