È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, prospettata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 19 l. 17 febbraio 1968, n. 108 e 7 l. 23 aprile 1981, n. 154, nonché dell'art. 27 l. 5 agosto 1962, n. 1257. I primi due articoli vengono censurati in quanto non estendono alle Regioni a statuto speciale, come la Valle d'Aosta, il principio del doppio grado di giurisdizione in tema di contenzioso elettorale; ma tali norme non sono direttamente applicabili al giudizio principale, retto dall'art. 27 della legge n. 1257 del 1962, rispetto al quale l'impugnazione viene prospettata solo di riflesso, non essendo dato comprendere la portata della censura pertanto trattandosi di mera riproposizione di questione già dichiarata inammissibile con sentenza n. 1131 del 1988, va emessa a riguardo pronuncia di manifesta inammissibilità.
Art. 19 Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale · Art. 27 Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta · Art. 3 cost. · Art. 7 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale