Corte costituzionale

Ordinanza n. 383/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2002 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali), e dell'art. 4 della legge

23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed

incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale,

comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli

addetti al Servizio sanitario nazionale), promosso con ordinanza del

5 ottobre 2001 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 83 del registro

ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione di Ugo Sodano, di Simone Gargano,

del comune di Roma e della Regione Lazio nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2002 il Giudice

relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Andrea Guarino per Ugo Sodano, Federico

Tedeschini e Piero Sandulli per Simone Gargano, Achille Chiappetti e

Aldo Rivela per la Regione Lazio.

Ritenuto che - nel corso di un giudizio promosso dal primo dei

non eletti per sentire dichiarare la decadenza per incompatibilità

dalla carica di un consigliere della Regione Lazio, candidatosi nella

stessa lista elettorale del ricorrente, in quanto successivamente

nominato assessore del Comune di Roma - il Tribunale di Roma, con

ordinanza del 5 ottobre 2001, pervenuta a questa Corte il 29 gennaio

2002, ha sollevato, in riferimento agli articoli 5, 76 (quest'ultimo

deducibile, anche se solo in maniera implicita, dal contesto della

motivazione), 122 e 123 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),

e dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di

ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere

regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di

incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale);

che il remittente, esposto lo svolgimento del processo

dinanzi a lui pendente, osserva che le norme denunciate

prevederebbero l'incompatibilità della carica di consigliere

regionale con quella di assessore di un Comune compreso nel

territorio della Regione;

che il giudice a quo ritiene l'art. 65 del decreto

legislativo n. 267 del 2000, interpretato come norma di disciplina

delle situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità dei

consiglieri regionali, costituzionalmente illegittimo, sia per

invasione della sfera di autonomia riservata alle Regioni

dall'art. 122 della Costituzione (il quale, nel testo risultante

dalle modificazioni introdotte dall'art. 2 della legge costituzionale

22 novembre 1999, n. 1, attribuisce alla legge regionale, nei limiti

dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, la

disciplina del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di

incompatibilità dei consiglieri regionali), sia per superamento dei

limiti della delega legislativa conferita al Governo con l'art. 31

della legge 3 agosto 1999, n. 265 (in contrasto quindi con l'art. 76

della Costituzione);

che anche l'art. 4 della legge n. 154 del 1981 violerebbe

l'art. 122 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti Ugo

Sodano, ricorrente nel giudizio a quo nonché Simone Gargano e la

Regione Lazio, parti convenute nel giudizio medesimo, ed è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

che la difesa di Ugo Sodano ha chiesto che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o

(manifestamente) infondata;

che la questione di costituzionalità avente ad oggetto

l'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sarebbe

inammissibile per irrilevanza, dato che questa norma, inserita nel

testo unico sull'ordinamento degli enti locali, disciplinerebbe

soltanto l'incompatibilità alla carica di consigliere comunale e

provinciale;

che l'unica disposizione applicabile sarebbe l'art. 4 della

legge n. 154 del 1981, ma rispetto a quest'ultima disposizione il

giudice remittente non avrebbe motivato le ragioni del presunto

contrasto con l'art. 122 della Costituzione, contravvenendo

all'obbligo di motivazione delle ragioni di non manifesta

infondatezza della questione di legittimità costituzionale;

che, in ogni caso, la questione avente ad oggetto l'art. 4

della legge n. 154 del 1981 sarebbe manifestamente infondata: in

primo luogo perché dalla norma transitoria dettata dall'art. 5 della

legge costituzionale n. 1 del 1999 si ricaverebbe che il legislatore

costituzionale ha disposto il mantenimento in vita della legislazione

statale vigente finché la Regione non abbia esercitato il potere

normativo ad essa attribuito dal nuovo art. 122 della Costituzione;

in secondo luogo perché nelle materie riservate alla potestà

concorrente di Stato e Regioni le disposizioni statali di dettaglio

continuerebbero ad applicarsi fino a quando la Regione non abbia

provveduto ad adeguare la disciplina normativa di sua competenza ai

principi posti dal legislatore statale; in terzo luogo perché

l'art. 4 della legge n. 154 del 1981 sarebbe norma di principio,

posta a tutela del buon andamento e dell'imparzialità

dell'amministrazione degli enti locali, essendo volta a garantire il

libero espletamento delle cariche elettive;

che la difesa di Simone Gargano - dopo aver ricordato che il

Consiglio regionale del Lazio, nella seduta del 4 luglio 2001, ha

approvato una modifica del proprio regolamento interno, dettando,

all'art. 116, una "misura di salvaguardia" che sospende qualsiasi

procedimento volto all'accertamento delle cause di incompatibilità

dei consiglieri regionali - ha chiesto che la questione di

legittimità costituzionale sia accolta, in particolare osservando

che l'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sarebbe

incostituzionale, perché la legislazione statale che continua a

dettare la disciplina di una materia riservata alla competenza della

Regione si porrebbe in contrasto con l'art. 122 della Costituzione

(anche alla luce della modifica del Titolo V della Parte II della

Costituzione conseguente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,

n. 3); e che l'incostituzionalità dell'art. 65 del decreto

legislativo n. 267 del 2000 non determinerebbe la reviviscenza

dell'art. 4 della legge n. 154 del 1981, non essendo configurabile

una rinnovata vigenza di una norma ormai abrogata e contrastante con

una norma di rango costituzionale;

che la Regione Lazio, premesso che, nelle more della

pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, il Sindaco del Comune di

Roma ha accolto le dimissioni del Gargano, il quale non riveste più

la carica di assessore, ha concluso perché la questione sia

dichiarata inammissibile per difetto sopravvenuto di rilevanza, e in

subordine sia accolta;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso per

il rigetto dei dubbi di legittimità costituzionale, sul rilievo che

il novellato art. 122 della Costituzione non precluderebbe

l'applicazione della normativa statale vigente là dove la Regione

non abbia ancora esercitato la propria potestà legislativa; e

perché non sussisterebbe il denunciato vizio di eccesso di delega

riguardante l'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dato

che la norma si riferirebbe esclusivamente all'ordinamento degli enti

locali;

che, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la

Regione Lazio ha articolato le proprie difese ribadendo in via

preliminare che la cessazione dalla carica di assessore

determinerebbe il sopravvenuto difetto di rilevanza della questione

ed osservando che la disposta modifica del regolamento interno del

Consiglio regionale avrebbe "congelato" ogni procedimento diretto

all'accertamento di situazioni di incompatibilità fino all'adozione

della nuova disciplina regionale in materia elettorale; e nel merito

sostenendo che l'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000 si

presterebbe ad una lettura restrittiva, conforme a Costituzione, nel

senso che esso riguardi esclusivamente amministratori comunali e

provinciali e consiglieri di questi enti locali, mentre l'art. 4

della legge n. 154 del 1981 sarebbe in contrasto con l'art. 122 della

Costituzione, non potendosi, in mancanza di un'apposita legge di

principio, assegnare valore cogente ai casi di incompatibilità

indicati dalle leggi statali vigenti, emanate quando la competenza

legislativa statale in materia era piena;

che anche Ugo Sodano ha depositato, in prossimità

dell'udienza, una memoria illustrativa, nella quale si esclude che la

questione di costituzionalità sia divenuta irrilevante per effetto

della rimozione del Gargano dall'incarico di assessore comunale, in

quanto detta rimozione sarebbe tardiva e non idonea a sanare la causa

di incompatibilità, atteso che con l'inizio del procedimento

amministrativo contemplato dall'art. 7 della legge n. 154 del 1981 o

con la proposizione del ricorso al tribunale civile la situazione di

incompatibilità da accertare si "cristallizzerebbe" a quel momento;

che in data 5 giugno 2002 si è costituito il Comune di Roma,

chiedendo che sia disposta la restituzione degli atti al giudice

remittente per una nuova valutazione della rilevanza della questione.

Considerato che deve essere preliminarmente dichiarato

inammissibile l'atto di costituzione del Comune di Roma, in quanto

depositato dopo che era trascorso il termine perentorio, stabilito

dall'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale, di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di

rimessione nella Gazzetta Ufficiale (tra le molte, ordinanza n. 309

del 2002);

che l'accettazione, da parte del Sindaco del Comune di Roma,

delle sopravvenute dimissioni di Simone Gargano dall'incarico di

assessore comunale - a prescindere dall'idoneità della stessa a

rimuovere la denunciata situazione di incompatibilità - non impone

la restituzione degli atti al Tribunale remittente, giacché il

giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in

seguito ad ordinanza di rinvio del giudice a quo non è suscettibile

di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il

rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato (art. 22 delle

norme integrative: cfr., da ultimo, ordinanza n. 110 del 2000);

sche la questione concernente l'art. 65 del decreto

legislativo n. 267 del 2000 è irrilevante: la norma denunciata,

inserita nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali, si

riferisce infatti alle cause ostative alla carica di (sindaco o di)

assessore di un Comune compreso nel territorio della Regione (nonché

di presidente della Provincia o di assessore provinciale), mentre nel

giudizio a quo si controverte di una causa di incompatibilità alla

carica di consigliere regionale, ipotesi che continua ad essere

disciplinata dall'art. 4 della legge n. 154 del 1981, considerato che

l'art. 274, comma 1, lettera l, del citato testo unico, nel disporre

l'abrogazione di quest'ultima legge, fa espressamente salve "le

disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali";

che il dubbio di legittimità costituzionale avente ad

oggetto l'art. 4 della legge n. 154 del 1981, sollevato in

riferimento all'art. 122 della Costituzione (e agli artt. 5 e 123

della Costituzione, questi ultimi tuttavia richiamati soltanto nel

dispositivo dell'ordinanza di remissione, senza alcuna specifica

motivazione), è manifestamente infondato;

che, infatti, il nuovo testo dell'art. 122 della

Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale n. 1 del

1999 - che riserva alla Regione la competenza legislativa in materia,

tra l'altro, di incompatibilità dei consiglieri regionali (con il

rispetto dei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge

della Repubblica) - dà luogo solo a nuove e diverse possibilità di

intervento legislativo della Regione, senza che però venga meno, nel

frattempo, in forza del principio di continuità (cfr. sentenza n. 13

del 1974 e ordinanza n. 269 del 1974), l'efficacia della normativa

statale preesistente conforme al quadro costituzionale in vigore

all'epoca della sua emanazione;

che l'intervenuta modifica del regolamento interno del

Consiglio regionale, con cui si dispone la sospensione delle

procedure di esame delle cause di incompatibilità fino all'entrata

in vigore della legge regionale in materia, non integra una

disciplina regionale delle cause di incompatibilità medesime,

suscettibile di sostituirsi a quella della legge statale in vigore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 65 del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 76,

122 e 123 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza

indicata in epigrafe;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme

in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di

consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in

materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario

nazionale), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 122 e 123

della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:383 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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