Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 4, della l. 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al S.S.N.), nella parte in cui include nelle fattispecie di litispendenza, fonte di incompatibilità, le cause di lavoro, in quanto spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, attuare gli artt. 3 e 51 Cost., statuendo il regime delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità; nonché degli artt. 6 e 7, l. n. 154 del 1981, in quanto il rilievo assolutamente preminente che nella questione in esame ha l'art. 9-bis, d.P.R. n. 570 del 1960, determina l'impertinenza delle censure mosse alle disposizioni impugnate. red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 9-bis Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 3 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1981 al 13 ottobre 2000. 109 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La perdita delle condizioni di eleggibilita' previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale. Le cause di incompatibilita', sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilita' sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilita' sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 della presente legge. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui e' venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita'aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto (con l'art. 274 comma 1 lettera l) che l'abrogazione della presente legge, fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-04-23;154~art6 · fonte del testo
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