Le regioni entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge emanano norme che:

  • a)prevedono procedure semplificate per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali;
  • b)definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, nonche' per accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia;
  • c)prevedono procedure semplificate per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate all'adeguamento degli standards urbanistici posti da disposizioni statali o regionali. Le norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie forme di pubblicita' e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, nonche' i termini, non superiori a centoventi giorni, entro i quali la regione deve comunicare al comune le proprie determinazioni. Trascorsi tali termini i provvedimenti di cui al precedente comma si intendono approvati. Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla preventiva autorizzazione della regione. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380)).17
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

17

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 4 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 4 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.

Testo vigente dal 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 482/2002

    Parametro
    26 novembre 2002

    Restituzione degli atti al giudice rimettente in ordine alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione - concernente l'art. 4, comma 1 lettera e), comma 2, lettera d), nn. 1 e 2, e comma 5, della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, e l'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui, rispettivamente, assoggettano ad attestazione di conformità i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili e gli interventi di ristrutturazione edilizia volti alla trasformazione degli stessi in organismi edilizi diversi dal precedente e nella parte in cui attribuiscono alle regioni la competenza di stabilire quali mutamenti di destinazione d'uso degli immobili possano essere eseguiti, previa concessione o autorizzazione. La sopravvenuta modifica del quadro normativo di riferimento, intervenuta ad opera dell’ art. 1, comma 12, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dell’ art.13 commi 7 e 8, della legge 1° agosto 2002, n. 166, di quest’ultimo modificativo, impongono infatti un nuovo esame dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza.

    Art. 25 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 1 Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 165/2002

    Parametro
    7 maggio 2002

    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002. Il Presidente: Vari Il redattore: Onida Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola

    Art. 117 cost. · Art. 25 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 10 Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 362/2001

    Parametro
    7 novembre 2001

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 8 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo") sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con l'ordin…

    Art. 117 cost. · Art. 25 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1997 al 1 gennaio 2002. 44 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… approvati. Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla preventiva autorizzazione della regione. tolto: Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 4 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 4 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.

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urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art25 · fonte del testo

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