Corte costituzionale

Ordinanza n. 157/2002

Altra decisione · depositata il 07/05/2002 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, quinto

comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, come

modificato dall'art. 12 della legge della Regione Veneto 11 marzo

1986, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 giugno

1985, n. 61, recante "Norme per l'assetto e l'uso del territorio"),

promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1999 dal Consiglio di

Stato sul ricorso proposto dall'Associazione italiana per il W.W.F.

contro il comune di Tambre d'Alpago ed altri, iscritta al n. 292 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione dell'Associazione italiana per il

W.W.F., nonché l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Uditi gli Avvocati Andrea Pavanini per l'Associazione italiana

per il W.W.F., Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto che nel corso di un giudizio per la revocazione della

sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 aprile 1998, n. 668, con

cui era stato respinto l'appello promosso avverso la sentenza del

Tribunale amministrativo regionale del Veneto di dichiarazione di

inammissibilità del ricorso da parte dell'Associazione italiana del

W.W.F., dovendosi definire la fase rescissoria, lo stesso Consiglio

di Stato ha sollevato, d'ufficio, questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione,

dell'art. 52, quinto comma, della legge della Regione Veneto

27 giugno 1985, n. 61, come modificato dall'art. 12 della legge della

Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla

legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, recante "Norme per l'assetto e

l'uso del territorio");

che oggetto del giudizio di primo grado era stata

l'approvazione tacita di una deliberazione del Consiglio comunale di

Tambre d'Alpago del 14 febbraio 1987, recante "presa d'atto

dell'approvazione del piano particolareggiato della Palantina";

che la configurabilità di tale approvazione tacita derivava

dalla applicazione della normativa denunciata, la quale poneva un

termine perentorio per l'avocazione del piano da parte dell'ente

preposto al controllo urbanistico, all'inutile trascorso del quale il

piano diveniva esecutivo, configurandosi così una forma di

silenzio-assenso;

che, in ordine alla rilevanza, il giudice a quo osserva che

la disposizione sospettata di incostituzionalità, pur se

successivamente abrogata, in considerazione del periodo in cui ha

prodotto effetti, deve ritenersi applicabile alla fattispecie in

contestazione, sia per decidere la questione della tempestività del

ricorso di primo grado, sia per decidere in caso di accoglimento

della censura in rito dell'appellante, sui motivi di merito

incentrati sulla carenza dei presupposti per la formazione del

silenzio-assenso;

che sulla non manifesta infondatezza della questione, il

giudice rimettente richiama l'orientamento della giurisprudenza

costituzionale, secondo cui l'istituto del silenzio-assenso, se

applicato a procedimenti di elevata discrezionalità, come in materia

di pianificazione, inciderebbe sull'essenza stessa della competenza

regionale; inoltre lo stesso giudice a quo invoca l'orientamento

della Corte (sentenza n. 404 del 1997), che, nell'escludere la

fondatezza della questione con riferimento agli interventi

pianificatori di carattere attuativo ed esecutivo, ha sottolineato

che detti principi non si riferiscono "alle altre forme particolari

ed eccezionali di interventi pianificatori, che assumono la

sostanziale valenza di strumenti urbanistici generali per la

capacità di costituire variante agli strumenti stessi";

che infine, posto che il piano particolareggiato in questione

riguarda immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, dovrebbe

operare il principio fondamentale della necessità di pronuncia

esplicita, mentre il silenzio dell'amministrazione preposta al

vincolo non può avere valore di assenso (con richiamo a sentenze

n. 404 del 1997; n. 26 del 1996 e n. 302 del 1988);

che nel giudizio avanti alla Corte è intervenuta la Regione

Veneto, che ha concluso per la inammissibilità della questione

sollevata, poiché formulata in via ipotetica ed astratta e priva di

rilevanza, sia ai fini del giudizio sulla tempestività del ricorso,

sia in relazione all'accertamento dei presupposti per la formazione

del silenzio-assenso; nel merito conclude per la infondatezza della

questione;

che in particolare la regione sottolinea come la normativa in

questione costituirebbe diretta applicazione di un principio

affermato da una norma statale; più specificamente, dall'art. 25,

comma 1, lettera a) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in

materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,

recupero e sanatoria delle opere edilizie), e che essa non

interferirebbe sulla materia dei vincoli ambientali, siano essi

apposti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione

delle bellezze naturali), ovvero ai sensi dell'art. 1-bis, del d.l.

27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone

di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni,

dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

che nel giudizio si è costituita l'Associazione italiana per

il World Wide Fund for Nature - ONLUS, ricorrente nel giudizio a quo

la quale eccepisce la inammissibilità per carenza di rilevanza della

questione, atteso che la procedura tacita di approvazione dei piani

particolareggiati troverebbe applicazione nella sola ipotesi della

approvazione di piani attuativi, che non siano in variante rispetto

al piano regolatore e non, come nel caso di specie, nel caso di piano

particolareggiato adottato in variante allo strumento urbanistico;

che, nel merito, la predetta associazione conclude per la

declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata,

condividendo le argomentazioni del giudice rimettente;

che, in prossimità della data fissata per la pubblica

udienza, la Regione Veneto ha depositato una memoria, che sottolinea

i profili di inammissibilità già eccepiti nell'atto di intervento e

conclude per la infondatezza della questione;

che in relazione alla eccepita irrilevanza della questione la

regione interveniente sottolinea un ulteriore profilo, ancorandolo

all'interno di una prospettiva temporale, che inizia dalla

deliberazione di presa d'atto dell'approvazione del piano

particolareggiato (14 febbraio 1987) e si protrarrebbe fino ad oggi;

che in tale spazio temporale la deliberazione n. 59 del

26 marzo 1985 (di adozione del piano particolareggiato) avrebbe

validamente operato, producendo effetti irreversibili;

che, nell'imminenza della data fissata per la pubblica

udienza, anche l'Associazione italiana per il World Wide Fund for

Nature - ONLUS, ha depositato una memoria in cui ribadisce

l'eccezione di inammissibilità della questione per irrilevanza della

stessa, concludendo, nel merito, qualora si addivenisse ad una

interpretazione diversa, per la declaratoria di illegittimità

costituzionale della norma impugnata.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale,

sottoposta in via incidentale all'esame della Corte con l'ordinanza

del Consiglio di Stato 15 giugno 1999, riguarda l'art. 52, quinto

comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, come

modificato dall'art. 12 della legge della Regione Veneto 11 marzo

1986, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 giugno

1985, n. 61, recante "Norme per l'assetto e l'uso del territorio");

che la questione è proposta sotto il duplice profilo che la

norma configura una forma di silenzio-assenso anche in ipotesi di

approvazione di piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica,

in difformità o variante di piano regolatore, ed anche se

comprendente immobili sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale;

che nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione è fatto

riferimento al solo parametro dell'art. 117 della Costituzione, ma in

realtà, nella motivazione sulla non manifesta infondatezza, si

argomenta anche, con riferimento implicito al parametro dell'art. 9

della Costituzione, attraverso il richiamo alla previsione della

norma denunciata riguardante immobili sottoposti a vincolo

paesaggistico-ambientale e al "principio fondamentale, risultante da

una serie di norme in materia ambientale, della necessità di

pronuncia esplicita, mentre il silenzio dell'amministrazione preposta

al vincolo non può avere valore di assenso", con richiamo alle

sentenze di questa Corte n. 404 del 1997, n. 26 del 1996 e n. 302 del

1988, riguardanti, appunto, i profili del silenzio-assenso in materia

paesaggistico-ambientale;

che, successivamente all'emanazione della ordinanza di

rimessione, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della

parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito

l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione, innovando anche la

ripartizione delle competenze non solo nel settore urbanistico -

governo del territorio, ma anche in quello della tutela dell'ambiente

e della valorizzazione dei beni ambientali;

che, pertanto, in via del tutto preliminare, stante il

mutamento della norma costituzionale invocata come parametro di

giudizio, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al

giudice rimettente per un nuovo esame dei termini della questione

(cfr. ordinanze nn. 14 e 13 del 2002; n. 416, n. 397 e n. 382 del

2001).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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