Corte costituzionale

Ordinanza n. 328/1993

Altra decisione · depositata il 21/07/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79 della legge

della regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e

l'uso del territorio), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre

1992 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore

della Repubblica presso il tribunale di Rovigo nel procedimento

penale a carico di Borille Gianfranco, iscritta al n. 186 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento instaurato su ricorso

del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo

avverso l'ordinanza di revoca del decreto di sequestro preventivo di

un cantiere edile, pronunciata dallo stesso Tribunale in sede di

riesame, la Corte di Cassazione ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117

della Costituzione, dell'art. 79 della legge della regione Veneto 27

giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio),

nella parte in cui prevede che il silenzio-assenso tenga luogo della

concessione edilizia;

che ad avviso del giudice a quo la norma regionale, prevedendo

il silenzio-assenso in materia urbanistico-edilizia senza alcun

carattere di temporaneità e senza alcuna limitazione, come invece

prevedeva l'art. 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,

convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 (norma

peraltro non più in vigore, secondo il rimettente, a far data dal 1°

gennaio 1992, per l'esaurirsi delle proroghe della stessa), avrebbe

creato un istituto nuovo volto non ad accelerare la procedura secondo

il disposto dall'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che

delega appunto alle regioni tale specifico compito, ma addirittura ad

eliminarla "anche nella sua espressione formale e finale di atto-documento, a seguito della semplice inerzia della P.A.", con ciò

esorbitando dai limiti imposti al legislatore regionale dall'art. 117

della Costituzione. Né - secondo il rimettente - possono nella specie trovare applicazione, in riferimento all'art. 29 della legge 7

agosto 1990, n. 241 - che abilita le regioni ad adottare norme in

tema di procedimento amministrativo - le previsioni degli artt. 17,19

e 20 della stessa legge, che hanno introdotto nuovi moduli

procedimentali (possibilità di esercizio dell'attività privata,

soggetta a provvedimento abilitativo, previa semplice denunzia di

inizio dell'attività stessa all'amministrazione, ed eventuale

verifica successiva dell'esistenza dei presupposti abilitativi,

nonché silenzio-assenso), trattandosi di materia paesaggistica e di

assetto ambientale "in esso inclusa la regolamentazione del

territorio, per le espresse esclusioni previste al comma 2 dell'art.

17 e al comma 4 dell'art. 9" (recte: 19);

che inoltre la norma denunciata, venendo ad incidere sul

precetto penale (per escluderlo), si porrebbe in violazione dell'art.

25 della Costituzione, che riserva la materia alla legge dello Stato;

che ha spiegato intervento il Presidente della Giunta regionale

del Veneto, concludendo per l'inammissibilità e per l'infondatezza

della questione.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale è

proposta dalla Corte remittente sul presupposto della temporaneità

della normativa statale di principio (art. 8 d.l. n. 9 del 1982,

conv. in legge n. 94 del 1982 cit.) in materia di concessioni

edilizie, presupposto che viene assunto quale termine di raffronto

della denunziata illegittimità della disposizione di legge

regionale;

che, peraltro, su tale profilo centrale della questione incidono

sia la norma posta con l'art. 23, comma 4, della legge 17 febbraio

1992, n. 179 - che, sopprimendo il termine di efficacia, più volte

prorogato, della citata norma statale di principio, ne determina la

vigenza non limitata nel tempo - sia, in particolare, la disciplina,

successiva all'ordinanza di rimessione, contenuta nell'art. 5 del

decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, con cui si introduce in via

generale il principio del silenzio-assenso in tema di rilascio delle

concessioni edilizie, facendosi altresì esplicito richiamo all'art.

29 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo "in

assenza di legislazione regionale" (comma 2 dell'articolo citato);

che risulta quindi opportuno disporre la restituzione degli atti

al giudice a quo perché valuti, alla luce del richiamato quadro

normativo, se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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