Corte costituzionale

Ordinanza n. 183/1995

Altra decisione · depositata il 18/05/1995 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, ultimo

comma e 12, comma 4, della legge della Regione Veneto 5 marzo 1985,

n. 24 (Tutela ed edificabilità delle zone agricole), promosso con

ordinanza emessa il 5 maggio 1994 dal Tribunale Amministrativo

Regionale per il Veneto, su ricorso proposto da Danesin Giuliano

contro il Comune di San Biagio di Callalta, iscritta al n. 574 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Danesin Giuliano, nonché l'atto

di intervento della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Udito l'avvocato Guido Viola per la Regione Veneto;

Ritenuto che nel corso del processo promosso con ricorso da

Danesin Giuliano avverso il provvedimento sindacale di diniego

dell'autorizzazione per il mutamento di destinazione - da agricolo ad

artigianale e senza opere - di un annesso rustico, con vincolo di

destinazione costituito ai sensi della normativa regionale, il

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con ordinanza del 5

maggio 1994 (r.o. n. 574 del 1994), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 6, ultimo comma, e 12, comma

4, della legge regionale del Veneto 5 marzo 1985, n. 24 (Tutela ed

edificabilità delle zone agricole), in riferimento agli artt. 5, 97,

117 e 128 della Costituzione;

che, secondo il giudice remittente, le norme regionali,

prevedendo per gli annessi agricoli un vincolo di destinazione che

impedisce ogni variazione di destinazione d'uso sino all'eventuale

variazione dello strumento urbanistico, anche in assenza di opere,

contrasterebbero con l'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,

quale norma di principio che ha posto limiti al potere legislativo

regionale riservando a questo solo l'individuazione di criteri e

modalità per le variazioni della destinazione d'uso, mentre ha

attribuito ai Comuni la competenza - da esercitare mediante gli

strumenti urbanistici - ad assoggettare tali mutamenti ad

autorizzazione, nonché ad individuare gli ambiti territoriali da

disciplinare;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

della Giunta regionale del Veneto, concludendo per l'infondatezza

della questione;

che si è costituita la parte privata, concludendo per

l'illegittimità costituzionale;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

intervenuto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88 (Misure urgenti per

il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e

dell'edilizia privata), il cui art. 8, comma 12, ha sostituito

l'ultimo comma dell'art. 25 della legge n. 47 del 1985, così

modificando la norma statale interposta nel giudizio di

costituzionalità;

che la menzionata modifica legislativa è suscettibile di

incidere sulla questione di costituzionalità sottoposta all'esame di

questa Corte, essendo mutata la norma assunta quale termine di

raffronto della illegittimità costituzionale delle disposizioni

impugnate;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo al

quale spetta valutare se, alla luce della nuova disciplina, la

questione sollevata sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale Amministrativo

Regionale per il Veneto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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