Corte costituzionale

Ordinanza n. 362/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/11/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di

edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56

"Tutela ed uso del suolo"), promosso con ordinanza emessa il

21 dicembre 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte

sul ricorso proposto da Trombetta Francesco ed altra contro il Comune

di Domodossola, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento della Regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il Giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 dicembre 2000 il

Tribunale regionale amministrativo del Piemonte, nel corso di un

giudizio, in cui era stata impugnata una ordinanza del Comune di

Domodossola 26 settembre 2000, n. 159, contenente ingiunzione ai

ricorrenti di ripristinare l'originaria destinazione d'uso

direzionale di un immobile (realizzato in base ad un piano esecutivo

convenzionato) illegittimamente adibito ad uso residenziale in

assenza della concessione edilizia prescritta dall'art. 8 della legge

regionale Piemonte 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia

e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed

uso del suolo"), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della predetta disposizione normativa;

che la questione è proposta sotto il profilo della

violazione dell'art. 117 Costituzione, in quanto la norma regionale

imporrebbe che i cambiamenti di destinazione d'uso, ancorché

eseguiti senza opere, siano subordinati al previo rilascio di un

titolo concessorio, in contrasto con il principio fondamentale che

sarebbe sancito dall'art. 25 della legge statale 28 febbraio 1985,

n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), "a norma del quale - scrive testualmente il giudice

rimettente - la variazione della destinazione d'uso degli immobili,

se eseguita senza opere edilizie, può essere soggetta, tutt'al più,

a semplice autorizzazione";

che il giudice rimettente afferma che la questione sia non

manifestamente infondata e rilevante, atteso che "dalla sua

risoluzione dipende la legittimità o meno del provvedimento

ripristinatorio impugnato nel giudizio di merito, che sarebbe

precluso se l'intervento non può effettivamente ritenersi soggetto a

concessione edilizia";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta

regionale del Piemonte deducendo l'inammissibilità della questione

sia per difetto di motivazione sulla rilevanza attesa la

"sommarietà, incertezza e contraddittorietà sugli elementi di

fatto" della motivazione stessa; sia per omessa considerazione che

l'art. 25 della legge n. 47 del 1985 sarebbe stato modificato

dall'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni

per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e

per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia),

convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493,

così come, infine, sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge

23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica);

che, sempre secondo la Regione, il "nuovo" ultimo comma

dell'art. 25 attribuirebbe alle Regioni piena autonomia

nell'individuazione di quali mutamenti di destinazione d'uso debbano

essere subordinati a concessione e quali ad autorizzazione, siano o

meno esistenti opere edilizie.

Considerato che, a prescindere dagli eventuali effetti innovativi

sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni ordinarie in

materia urbanistica per effetto delle sopravvenute modifiche

dell'art. 117 della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3, recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della

Costituzione"), è preliminare l'esame dell'ammissibilità della

questione alla luce di una delle eccezioni proposte dalla Regione;

che è pienamente fondata l'eccezione di inammissibilità

sollevata sotto il profilo della omessa considerazione, da parte del

giudice a quo, che l'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 era

stato oggetto di modifiche sostanziali ad opera dell'art. 4 del

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 - convertito con modifiche in

legge 4 dicembre 1993, n. 493 - nel testo (comma 20) risultante dalle

modifiche ulteriormente introdotte dall'art. 2, comma 60, della legge

23 dicembre 1996, n. 662;

che, pertanto, anteriormente alla legge regionale denunciata

e alla ordinanza di rimessione, è intervenuta una modifica del testo

dell'art. 25, ultimo comma, della legge 25 febbraio 1985, n. 47, il

quale nella originaria formulazione affidava alla legge regionale la

determinazione dei criteri e delle modalità, cui i Comuni avrebbero

dovuto attenersi per l'eventuale regolamentazione delle destinazioni

d'uso, nonché dei casi in cui per le variazioni delle predette

sarebbe stata necessaria la preventiva autorizzazione;

che, infatti, con la legge n. 662 del 1996, si è passati ad

una previsione di rinvio completo alle leggi regionali, cui compete

stabilire "quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni

fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti" debbano essere

subordinati a concessione o ad autorizzazione;

che, stante la mancanza di qualsiasi riferimento

nell'ordinanza di rimessione al testo normativo vigente (sia alla

data di emanazione della legge regionale denunciata, sia al momento

della rimessione della questione) dell'art. 25, ultimo comma, della

legge 28 febbraio 1985, n. 47, invocato come norma interposta, deve

essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale, dell'art. 8 della legge della Regione

Piemonte 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e

modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso

del suolo") sollevata, in riferimento all'art. 117 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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