Corte costituzionale

Ordinanza n. 184/1995

Altra decisione · depositata il 18/05/1995 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 3,

della legge della Regione Lazio 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in

materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle

procedure) promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1993 dal

Tribunale Amministrativo per il Lazio, sezione staccata di Latina sui

ricorsi riuniti proposti da Di Lelio Amedeo e Porcelli Pietro Alvaro

contro il Comune di Cisterna di Latina, iscritta al n. 566 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40 prima serie speciale dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del processo avente per oggetto i ricorsi

riuniti di Di Lelio Amedeo e Porcelli Pietro Alvaro (rispettivamente

proprietario e conduttore) avverso l'ordinanza sindacale con la quale

veniva ordinato ai ricorrenti di ripristinare nell'immobile la

originaria destinazione d'uso (magazzino per artigianato o piccola

industria), prevista in progetto e assentita con "licenza", rispetto

alla destinazione in atto ad esercizio commerciale, il Tribunale

Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione di Latina, ha

sollevato, con ordinanza del 3 dicembre 1993 (r.o. n. 566 del 1994),

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 3,

della legge regionale del Lazio 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in

materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle

procedure) in riferimento all'art. 117 della Costituzione, nella

parte in cui sottopone a concessione edilizia la modifica di

destinazione d'uso di immobile realizzata senza opere;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata

violerebbe l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'ultimo

comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte

in cui prevede la concessione per le modifiche di destinazione d'uso

di immobili, anche non connesse ad interventi edilizi, quando

comportino il passaggio dall'una all'altra delle categorie stabilite

dagli strumenti urbanistici, laddove la norma statale è nel senso

che, in mancanza di opere, la modificazione d'uso è libera o è

sottoponibile ad autorizzazione;

che, in collegamento con il suddetto profilo, il giudice

remittente segnala anche la violazione del principio di autonomia

previsto dall'art. 5 della Costituzione, per l'invasione dei poteri

riservati ai Comuni, nonché la violazione degli articoli 41 e 3

della Costituzione;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

intervenuto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88 (Misure urgenti per

il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e

dell'edilizia privata), il cui art. 8, comma 12, ha sostituito

l'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,

così modificando la norma statale interposta nel giudizio di

costituzionalità;

che la menzionata modifica legislativa è suscettibile di

incidere sulla questione di costituzionalità sottoposta all' esame

di questa Corte, essendo mutata la norma assunta a termine di

raffronto della illegittimità costituzionale della disposizione

impugnata;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo cui

spetta valutare se, alla luce del nuova disciplina, la questione

sollevata sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo per

il Lazio - sezione di Latina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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