Corte costituzionale

Ordinanza n. 181/1995

Altra decisione · depositata il 18/05/1995 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1,

della legge della Regione Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46

(Disposizioni integrative in materia di controllo delle

trasformazioni edilizie ed urbanistiche), promosso con ordinanza

emessa il 28 maggio 1993 dal Pretore di Modena, sezione distaccata di

Carpi, nel procedimento penale a carico di Raimondi Franco, iscritta

al n. 611 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di intervento della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Udito l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione

Emilia-Romagna;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di

Raimondi Franco, imputato del reato di cui all'art. 20, lettera b),

della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per aver modificato, senza

concessione, la destinazione d'uso di alcuni locali del sottotetto di

un immobile di proprietà trasformandoli in autonomo appartamento, il

Pretore di Modena - sezione distaccata di Carpi, ha sollevato, con

ordinanza del 28 maggio 1993 (r.o. n. 611 del 1993), questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge

regionale dell'Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46 (Disposizioni

integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed

urbanistiche), in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 25,

secondo comma, della Costituzione, "nella parte in cui richiede il

rilascio della concessione per il mutamento di destinazione d'uso,

senza opere, da uno all'altro dei raggruppamenti di categoria

individuati nel medesimo art. 2, comma 1";

che il giudice remittente, qualificata la fattispecie concreta

quale mutamento da funzione di servizio a funzione abitativa, la

riconduce alla norma regionale che prevede obbligatoriamente la

concessione e che, inoltre, lo stesso giudice ipotizza l'applicazione

della norma incriminatrice statale stante la "lata formula"

dell'"esecuzione di lavori in assenza della concessione" (art. 20,

lett. b), della legge n. 47 del 1985);

che, in relazione all'art. 117 della Costituzione, la questione

è prospettata per il contrasto con i principi fissati dalla

normativa statale nell'art. 25 della legge n. 47 del 1985, sia

perché è prevista la concessione per la modifica di destinazione

d'uso senza opere, sia perché è soppressa ogni possibilità di

scelta da parte dei Comuni, laddove la normativa statale

richiederebbe la mera autorizzazione e solo per ambiti del territorio

comunale determinati dagli strumenti urbanistici, nel contesto di

criteri e modalità previsti dalle leggi regionali;

che, soprattutto, ad avviso del giudice a quo, dalla norma

regionale che prevede la concessione per la modifica di destinazione

d'uso senza opere discenderebbe la rilevanza penale di un fatto che

per la legislazione dello Stato non costituisce reato, con

conseguente violazione dell'art. 25 della Costituzione, che pone la

riserva della legge statale in materia penale;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, concludendo per

l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione;

che, in prossimità dell'udienza, la difesa della Regione ha

depositato una memoria nella quale si mette in luce la

sopravvenienza, sia nella legislazione regionale che nella

legislazione statale interposta, di nuove norme rilevanti nel caso in

esame;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, sono

intervenute nuove norme contenute: a) nella legge regionale 30

gennaio 1995, n. 6 (Norme in materia di programmazione e

pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990,

n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed

edilizia), il cui art. 16, comma 2, ha sostituito la norma impugnata,

escludendo la concessione per il mutamento di destinazione d'uso;

b) nel decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88 (Misure urgenti per il

rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e

dell'edilizia privata), che, all'art. 8, comma 12, ha sostituito

l'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

che, in relazione alle menzionate modifiche legislative, gli

atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare se,

alla luce della nuova disciplina, la questione sollevata sia tuttora

rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Modena - sezione

distaccata di Carpi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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