Corte costituzionale

Ordinanza n. 148/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/05/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1,

della legge della Regione Puglia 20 gennaio 1998, n. 3 (Norme urgenti

per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei

programmi comunitari ed alla rea-lizzazione di opere pubbliche

realizzate dallo Stato e amministrazioni centrali), promossi con

ordinanze emesse il 25 agosto ed il 13 ottobre 1999 dal Tribunale

amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, sui

ricorsi proposti da Pagano Alessandro ed altri contro il comune di

Lizzano ed altro e da Proto Maria Giuseppa contro il comune di Oria,

iscritte al n. 718 del registro ordinanze 1999 e al n. 212 del

registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 2 e 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Pagano Alessandro ed altri e di

Proto Maria Giuseppa, nonché l'atto di intervento della Regione

Puglia.

Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2001 il giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Uditi gli avvocati Gabriella Spata per Pagano Alessandro ed

altri, Giovanni Pellegrino per Proto Maria Giuseppa e l'avvocato

Pietro Quinto per la Regione Puglia.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Puglia,

sezione di Lecce, giudicando sul ricorso proposto avverso

l'annullamento di tutti gli atti del procedimento ablatorio

finalizzato alla realizzazione di un parcheggio nel comune di

Lizzano, ha sollevato, con una prima ordinanza 4 novembre 1998 -

25 agosto 1999, depositata il 13 settembre 1999, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della

Regione Puglia 20 gennaio 1998, n. 3 (Norme urgenti per

l'accelerazione della procedure connesse all'attuazione dei programmi

comunitari ed alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo

Stato e amministrazioni centrali), assumendo che la norma stessa si

porrebbe in contrasto con gli artt. 117, 118 e 97 della Costituzione

(r.o. n. 718 del 1999);

che, secondo l'assunto del giudice a quo la disposizione

denunciata produrrebbe l'effetto di un'autolimitazione, con propria

legge, di parte delle funzioni spettanti alla regione in materia

urbanistica, in quanto questa rinuncerebbe alla potestà di

approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti

predisposte dai comuni;

che tale dismissione di potestà contrasterebbe con i

principi della legislazione statale in materia, ai quali la

legislazione regionale deve attenersi per effetto del combinato

disposto degli artt. 117 e 118 della Costituzione, che riconoscono

alle regioni competenze legislative anche in materia urbanistica, nei

limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, nonché la spettanza alle

medesime delle funzioni amministrative nelle materie elencate nel

citato art. 117 della Costituzione;

che il giudice rimettente, richiamati i principi generali

nella materia urbanistica, cui il legislatore regionale deve

attenersi, e la relativa normativa statale in materia, fino alla

legge 28 febbraio 1985, n. 47 [in particolare, gli artt. 23, 24, 25,

lettera c) e 29, lettera d)], ritiene che detti principi sarebbero

incompatibili con la totale dismissione della potestà di cui

all'impugnata norma; inoltre si riporta alla giurisprudenza

costituzionale, secondo cui è principio fondamentale della

legislazione statale l'attribuzione al sistema regione-comune della

funzione di disciplinare l'uso del territorio attraverso gli

strumenti di pianificazione urbanistica;

che la rinuncia, da parte della regione, alla potestà di cui

si discute recherebbe - sempre ad avviso del tribunale amministrativo

regionale - un vulnus all'art. 97 della Costituzione, per contrasto

con il principio del buon andamento dell'amministrazione, in quanto

sarebbe consentita una disciplina del territorio comunale svincolata

da quella del territorio di comuni finitimi o addirittura dalla

disciplina della più ampia zona geografica in cui il comune

interessato si colloca;

che nel predetto giudizio (r.o. n. 718 del 1999) sono

intervenute le parti ricorrenti le quali, premesso che la norma

impugnata è stata parzialmente modificata dall'art. 1 della legge

regionale 11 febbraio 1999, n. 8, norma, comunque, intervenuta

successivamente alla proposizione del ricorso ed alla camera di

consiglio del 4 novembre 1998 in cui lo stesso è stato deciso, hanno

svolto argomentazioni adesive a quelle riferite nell'ordinanza di

rimessione;

che nel giudizio è intervenuta la Regione Puglia la quale ha

eccepito, in via preliminare, la inammissibilità o la

improcedibilità della questione, sul rilievo che nel tempo

intercorso tra le due camere di consiglio (4 novembre 1998 -

25 agosto 1999) in cui è stata adottata la decisione di rimettere la

questione alla Corte costituzionale, essa regione ha emanato una

modifica legislativa alla normativa impugnata (art. 1 della legge

regionale 11 febbraio 1999, n. 8), a sua volta poi del tutto abrogata

dalla legge regionale 25 settembre 2000, n. 14, concludendo, poi nel

merito, per la infondatezza della questione;

che, in prossimità della data fissata per la pubblica

udienza, le parti private nel giudizio a quo hanno depositato una

memoria fuori termine;

che analoga questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata dallo stesso Tribunale amministrativo regionale della

Puglia, sezione di Lecce, con ordinanza 13 ottobre 1999 - 29 gennaio

2000, sulla base di argomentazioni simili a quelle sopra riferite

(r.o. n. 212 del 2000);

che nel giudizio introdotto con l'ordinanza da ultimo citata

è intervenuta la parte privata nel giudizio a quo che ha svolto

argomentazioni adesive a quelle sopra riportate;

che, nell'imminenza della data fissata per la pubblica

udienza, la Regione Puglia ha depositato una memoria in cui ribadisce

le conclusioni già rassegnate.

Considerato che, stante la identità delle questioni sollevate

dalle due ordinanze del Tribunale amministrativo regionale della

Puglia, sezione di Lecce, può essere disposta la riunione dei

giudizi avanti a questa Corte, al fine di una decisione con unica

ordinanza;

che, in epoca successiva alle date dell'udienza di

discussione della causa avanti al giudice a quo e del deposito della

prima ordinanza di rimessione (ordinanza 4 novembre 1998 - 25 agosto

1999, depositata il 13 settembre 1999: r.o. n. 718 del 1999), è

stata approvata e pubblicata la legge della Regione Puglia

25 settembre 2000, n. 14 (Abrogazione della legge regionale

20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni),

contenente l'abrogazione della norma denunciata ed una disposizione

transitoria di salvezza di taluni procedimenti in corso alla data di

entrata in vigore della stessa legge regionale (26 settembre 2000, il

giorno stesso della pubblicazione, in Bollettino Ufficiale

26 settembre 2000, supplemento n. 115, a seguito della clausola di

dichiarazione di urgenza);

che, peraltro, la legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, era

stata modificata dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1999, n. 8,

anche questo abrogato dall'art. 1 della legge regionale n. 14 del

2000;

che si rende, necessaria, pertanto, la restituzione degli

atti al giudice rimettente, spettando a lui di valutare se, alla luce

dell'intervenuto mutamento del quadro normativo cui fa riferimento

l'anzidetta ordinanza di rimessione, le questioni sollevate siano

tuttora rilevanti per la definizione del giudizio a quo;

che, per quanto riguarda la seconda ordinanza [13 ottobre

1999 depositata il 29 gennaio 2000 (r.o. n. 212 del 2000)],

nonostante le modifiche e la abrogazione della norma denunciata siano

tutte anteriori al deposito della medesima, in essa non vi è alcun

cenno del mutamento del quadro normativo di cui si è detto, con

conseguente mancanza assoluta di motivazione della rilevanza sotto

questi profili;

che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta

inammissibilità della questione sollevata da quest'ultima ordinanza

(r.o. n. 212 del 2000).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti relativi all'ordinanza

25 agosto-13 settembre 1999 (r.o. n. 718 del 1999) al Tribunale

amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della

Regione Puglia 20 gennaio 1998, n. 3 (Norme urgenti per

l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi

comunitari ed alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo

Stato e amministrazioni centrali), sollevata, in riferimento agli

artt. 117, 118 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale della Puglia, sezione di Lecce, con ordinanza 13 ottobre

1999-29 gennaio 2000 (r.o. n. 212 del 2000) indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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