L'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Tassa sulle concessioni regionali). - 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria. 2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:

  • a)gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;
  • b)i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;
  • c)l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti gia' soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sara' pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti gia' assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sara' pari al 90 per cento del tributo di ammontare piu' elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;
  • d)eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa. 3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata. 4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa. 5. Con legge regionale possono essere disposti, ((ogni anno)), aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1' gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative. 6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni. 7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non e' soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato. 8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative. 9. La tariffa di cui al comma 1 e' emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entra in vigore il 1' gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione". Il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sara' emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 30 dicembre 1990

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 295/1993

    Questione infondata
    1 luglio 1993

    Posto che nei giudizi costituzionali non si applicano le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio, la notificazione dei ricorsi avverso le leggi dello Stato va effettuata al Presidente del Consiglio dei ministri presso la sua sede, e non già presso l'Avvocatura dello Stato. È pertanto inammissibile il ricorso notificato nei termini all'Avvocatura dello Stato, ma tardivamente alla Presidenza del Consiglio; ne' il vizio di tardività può ritenersi sanato dalla successiva costituzione in giudizio di quest'ultima (tramite l'Avvocatura), se - come nel caso di specie - detta costituzione avvenga proprio per contrastare l'ammissibilità dell'impugnazione. (Inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Umbria avverso l'art. 4, comma primo, L. 14 giugno 1990, n. 158, ed il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 119 Cost.). - v. S. nn. 548/1989, 13/1960, nonché S. n. 215/1988.

    Art. 3 Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario · Art. 4 Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni · Art. 76 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 54/1992

    Altra decisione
    18 febbraio 1992

    Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA

    Art. 4 Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni · Art. 3 Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1990

Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 1990 al 30 dicembre 1990. 6 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa. 5. Con legge regionale possono essere disposti, tolto: entro il 31 ottobre di ciascun aggiunto: ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-06-14;158~art4 · fonte del testo

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