A decorrere dall'anno 1991 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' costituito:

  • a)da una quota fissa pari a quella assegnata nell'anno 1990 ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al netto delle assegnazioni su leggi di settore confluite nel fondo;
  • b)da una quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore. (( Alla individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti devono costituire la quota variabile di cui al comma 1, lettera b), da destinare esclusivamente al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle regioni a statuto ordinario, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con delibera del CIPE, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di ripartizione fra le regioni della quota variabile nell'ambito di comparti funzionali individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. 4. Le regioni sono tenute a presentare annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo finanziati con la quota variabile)) Alle erogazioni in favore delle regioni previste dal presente articolo provvede il Ministro del bilancio e della programmazione economica. I provvedimenti statali che direttamente o indirettamente comportino nuove funzioni o ulteriori compiti per le regioni, o modifichino quelli esistenti aggravandone gli oneri di gestione, debbono indicare le risorse occorrenti per la loro adeguata copertura. Ulteriori leggi che dispongano interventi da affidare alle regioni debbono prevedere la confluenza degli stanziamenti nel fondo di cui al comma 1, lettera b).

Testo vigente dal 1 gennaio 1995

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 128/1993

    Parametro
    1 aprile 1993

    Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 119 della Costituzione e…

    Art. 119 cost. · Art. 81 cost. · Art. 27 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio · Art. 3 Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 109/1993

    Parametro
    26 marzo 1993

    Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), nella parte in cui non prevede un meccanismo di cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome in relazione all'esercizio del potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato…

    Art. 6 Azioni positive per l'imprenditoria femminile · Art. 2 Azioni positive per l'imprenditoria femminile · Art. 3 Azioni positive per l'imprenditoria femminile · Art. 4 Azioni positive per l'imprenditoria femminile

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 427/1992

    Parametro
    10 novembre 1992

    Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 5, della legge 5 ottobre 1991 n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), nella parte in cui non contempla che il potere sostitutivo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trent…

    Art. 21 Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese · Art. 1 Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese · Art. 41 Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese · Art. 43 Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 1990 al 1 gennaio 1995. 160 parole tolte, 133 parole aggiunte.

… cui stanziamenti devono costituire la quota variabile di cui al comma 1, lettera b), tolto: provvede, sentita la Conferenza, il aggiunto: da destinare esclusivamente al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle regioni a statuto ordinario, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei tolto: Ministri, con proprio decreto, aggiunto: ministri, su proposta del Ministro tolto: del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Dalla quota variabile di cui al comma 1, lettera b), sono esclusi gli importi del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151. La quota variabile di cui al comma 1, lettera b), e' ripartita aggiunto: per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con delibera del CIPE, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di ripartizione fra le regioni della quota variabile nell'ambito di comparti funzionali individuati con aggiunto: il decreto del Presidente del Consiglio dei tolto: Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza. Il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza, stabilisce con propria delibera gli indici e gli standards sulla cui base le regioni predispongono programmi regionali da finanziare aggiunto: ministri di cui al comma 2. 4. Le regioni sono tenute a presentare annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo finanziati con la quota tolto: di cui al comma 1, lettera b). aggiunto: variabile Alle erogazioni in favore delle regioni previste dal presente articolo provvede il Ministro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-06-14;158~art3 · fonte del testo

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