Corte costituzionale

Ordinanza n. 190/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma

1; 6, commi 1, lettera g), e 3; e 8, commi 4 e 6, della legge della

Regione Emilia-Romagna 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle

attività delle agenzie di viaggio e turismo) e della Voce 23 della

tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230

(Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali

ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come

sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), promosso

con ordinanza emessa il 18 ottobre 2000 dal Tribunale amministrativo

regionale dell'Emilia-Romagna, iscritta al n. 500 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione della parte privata del giudizio

principale;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso dalla agenzia di

viaggi H.I.T. - Holding Italiana Turismo S.p.a. nei confronti della

Regione Emilia-Romagna e delle Province di Ferrara e di Bologna, per

ottenere l'annullamento di due note di dette Province datate,

rispettivamente, 19 e 24 maggio 1999, con le quali era stata

rigettata la richiesta di autorizzazione ad operare nei rispettivi

territori provinciali "anche senza il rispetto di tutti gli

adempimenti previsti per le filiali di agenzie di viaggio" dalla

legge della Regione Emilia-Romagna 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina

delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), il Tribunale

amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, con ordinanza in data

18 ottobre 2000, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli articoli 5, comma 1; 6, commi 1, lettera g), e

3; e 8, commi 4 e 6, della citata legge regionale, deducendone il

contrasto con gli artt. 41, 117, in relazione all'art. 9 della legge

17 maggio 1983, n. 217 (Legge-quadro per il turismo e interventi per

il potenziamento e la qualificazione dell'offerta giuridica), e 120

della Costituzione, nonché con gli artt. 30, 52 e 59 del trattato

dell'Unione europea;

che con la medesima ordinanza il Tribunale amministrativo

regionale dell'Emilia-Romagna ha sollevato altresì questione di

legittimità costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata al

decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della

tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3

della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della

legge 14 giugno 1990, n. 158), in riferimento agli artt. 11, 41, 117,

in relazione all'art. 9 della legge n. 217 del 1983, e 120 della

Costituzione;

che il remittente premette in fatto che, essendo intervenuta

la sentenza di questa Corte n. 362 del 1998, la ricorrente, che

svolge attività di agenzia di viaggi in forza di autorizzazione

rilasciata dalla Provincia di Parma, aveva comunicato alle Province

di Bologna e Ferrara che non si considerava più tenuta, per

esercitare la propria attività anche in quei territori provinciali,

a munirsi di ulteriori autorizzazioni, né a versare ulteriori

depositi cauzionali, né a corrispondere una nuova tassa di

concessione, né ad assumere, o mantenere, un direttore tecnico

addetto in via esclusiva alle singole filiali;

che con le note impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo

regionale sia la Provincia di Ferrara che quella di Bologna avevano

respinto tali pretese, richiamando le disposizioni, all'epoca ancora

vigenti, della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23, che

assoggettavano ad autorizzazione regionale e ai connessi adempimenti

anche l'apertura di filiali di agenzie principali già autorizzate;

che, in particolare le disposizioni della legge della Regione

Emilia-Romagna n. 23 del 1997 che, ad avviso del giudice a quo,

avendo contenuto analogo a quelle della legge della Regione Lombardia

16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi

concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle

agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province) dichiarate

costituzionalmente illegittime da questa Corte con la citata sentenza

n. 362 del 1998, incorrerebbero nelle medesime censure di

illegittimità costituzionale, sarebbero le seguenti:

art. 5, comma 1, nella parte in cui assoggetta ad

autorizzazione anche le filiali delle agenzie di viaggio e turismo;

art. 6, comma 1, lettera g), nella parte in cui prevede che

nell'autorizzazione venga annotato il carattere di agenzia principale

ovvero di filiale o succursale;

art. 6, comma 3, nella parte in cui regola le modificazioni

dell'autorizzazione rilasciata alle filiali;

art. 8, commi 4 e 6, nella parte in cui prevede che il

direttore tecnico debba prestare la propria opera professionale alle

dipendenze di una sola agenzia o filiale o succursale;

che la Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo

22 giugno 1991, n. 230, è censurata nella parte in cui stabilisce

che le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie di

viaggio aventi la sede principale in altra Regione, sono tenute a

munirsi di distinta licenza ed a pagare la relativa tassa di

concessione regionale;

che si è costituita in giudizio la parte privata del

giudizio principale, insistendo per la dichiarazione di

illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, con

argomentazioni che ricalcano quelle contenute nell'ordinanza di

rimessione;

che in prossimità della camera di consiglio la parte privata

ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ricorda che

questa Corte con la sentenza n. 339 del 2001 ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di leggi della

Regione Veneto e della Regione Abruzzo, del tutto analoghe a quelle

oggetto del presente giudizio.

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione,

questa Corte, con la sentenza n. 339 del 2001, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata

al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della

tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3

della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della

legge 14 giugno 1990, n. 158), nella parte in cui prevede che le

filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra

Regione, debbano munirsi di distinta licenza con conseguente

pagamento della relativa tassa di concessione regionale;

che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

avente ad oggetto la citata disposizione;

che, in ordine alle censure che investono le surrichiamate

disposizioni della legge regionale n. 23 del 1997, devono essere

restituiti gli atti al giudice remittente per una nuova valutazione

della rilevanza, essendo stata approvata e promulgata la legge della

Regione Emilia-Romagna 10 dicembre 2001, n. 46 (Modifiche alla legge

regionale 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attività delle

agenzie di viaggio e turismo"), attualmente in vigore, la quale ha

innovato alla disciplina delle filiali delle agenzie di viaggio e

turismo sotto tutti i profili che il tribunale amministrativo

regionale ha sottoposto all'esame di questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata al

decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della

tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3

della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della

legge 14 giugno 1990, n. 158), sollevata, in riferimento agli

articoli 11, 41, 117, in relazione all'articolo 9 della legge

17 maggio 1983, n. 217 (Legge-quadro per il turismo e interventi per

il potenziamento e la qualificazione dell'offerta giuridica), e 120

della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale

dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) Ordina la restituzione al Tribunale amministrativo regionale

dell'Emilia-Romagna degli atti relativi alla questione di

legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1; 6, commi 1,

lettera g), e 3; e 8, commi 4 e 6, della legge della Regione

Emilia-Romagna 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività

delle agenzie di viaggio e turismo).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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