Corte costituzionale

Ordinanza n. 54/1992

Altra decisione · depositata il 18/02/1992 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, legge 14

giugno 1990, n. 158 e voci della tariffa allegata al decreto

legislativo 22 giugno 1991, n. 230 recante "Approvazione della

tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3

della legge 16 maggio 1970, n. 281 come sostituito dall'art. 4 della

legge 14 giugno 1990, n. 158" promossi con ricorsi delle Regioni

Umbria e Lombardia notificati il 2 settembre 1991 e 30 agosto 1991,

depositati in cancelleria il 5 e 6 settembre successivi ed iscritti

rispettivamente ai nn. 33 e 34 del registro ricorsi 1991;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Goffredo Gobbi per la Regione Umbria e Valerio

Onida per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Franco Favara

per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che, successivamente all'udienza di discussione, il

Governo, con decreto legislativo 23 gennaio 1992 n. 31, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1992, serie generale n. 21,

ha "rettificato" gli importi di quelle voci della tariffa delle tasse

sulle concessioni regionali (approvata con decreto legislativo 22

giugno 1991 n. 230) per le quali le regioni ricorrenti avevano

lamentato la violazione della norma delega di cui all'art. 3, comma

2, lett. c), della legge 16 maggio 1970 n. 281 (come sostituito

dall'art. 4, della legge 14 giugno 1990, n. 158) secondo la quale:

"in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di

concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione,

l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al

90 per cento del tributo di ammontare più elevato ..";

che, potendo avere il nuovo provvedimento rilevanza nella

controversia in oggetto, appare opportuno che, al riguardo, regioni

ricorrenti e Presidente del Consiglio dei ministri siano nuovamente

sentiti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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