L'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Tassa automobilistica regionale). - 1. La tassa automobilistica regionale si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla corrispondente tassa erariale immatricolati nelle province delle regioni a statuto ordinario, nonche' a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle regioni stesse. 2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni a statuto ordinario, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1 gennaio successivo e relativi a periodi fissi successivi a tale data, possono determinare l'ammontare della tassa in misura non inferiore a quello determinato per l'anno in corso e non eccedente il 110 per cento dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per lo stesso anno. 3. La tassa automobilistica regionale e' disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme che regolano la corrispondente tassa erariale ed e' applicata contestualmente e con le medesime modalita' stabilite per la riscossione della stessa. Per il mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica regionale e per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la stessa, si applicano le medesime sanzioni previste per la corrispondente tassa erariale. Tali sanzioni vanno versate contestualmente a quelle erariali presso gli stessi uffici e con le medesime modalita'. 4. La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non da' luogo alla applicazione di una ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa regionale automobilistica sia stata gia' riscossa dalla regione di provenienza".

Testo vigente dal 22 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-14;158~art5 · fonte del testo

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