Le Regioni istituiscono con legge i tributi propri di cui all'articolo 1 e gli altri che saranno previsti dalla legge di riforma tributaria con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione dei rispettivi Statuti in rapporto alle spese necessarie ad adempiere alle loro funzioni normali. Le Regioni emanano le norme di attuazione necessarie per l'applicazione dei tributi propri. Le tasse di concessione governativa per gli atti ed i provvedimenti indicati nell'articolo 3 rimangono di spettanza statale fino all'entrata in vigore delle leggi che regolano il passaggio delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'articolo 117 della Costituzione. La riduzione della tassa erariale di circolazione disposta per le Regioni a statuto ordinario nel precedente articolo 4 decorre, rispetto a ciascuna Regione, dalla data di applicazione della rispettiva tassa regionale di circolazione. Non e' ammesso il rimborso della tassa erariale corrisposta nella maggiore misura in vigore anteriormente alla riduzione e, per il periodo cui la tassa erariale stessa si riferisce, non puo' essere applicata la tassa regionale. La quota di partecipazione delle province al provento della tassa erariale, prevista dalle vigenti disposizioni, e' elevata in misura proporzionale alla diminuzione della tassa erariale di cui ai commi sesto e settimo del precedente articolo 4.

Testo vigente dal 22 maggio 1970

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-05-16;281~art14 · fonte del testo

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