Corte costituzionale

Ordinanza n. 73/2002

Altra decisione · depositata il 19/03/2002 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 9 (Legge regionale 2 maggio

1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione

tariffa), e dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 20 marzo

1995, n. 10 (Modificazioni ed integrazione alla legge regionale

approvata nella seduta del 1 febbraio 1995, concernente: "Legge

regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed

integrazioni. Variazione tariffa"), promosso con ordinanza emessa il

12 aprile 2001 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 597 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel corso di un procedimento

civile promosso da titolari di aziende faunistico-venatorie per

restituzione di somme pagate in eccedenza rispetto al dovuto a titolo

di tassa di concessione regionale, con ordinanza emessa il 12 aprile

2001, pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 21 giugno 2001,

ha sollevato, in riferimento agli articoli 117 e 119 della

Costituzione e in relazione all'art. 4, comma 5, della legge

14 giugno 1990, n. 158 (recte: all'art. 3, comma 5, della legge

16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della

legge 14 giugno 1990, n. 158), questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 20 marzo

1995, n. 9 (Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive

modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa), e dell'art. 1

della legge della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 10 (Modificazioni

ed integrazione alla legge regionale approvata nella seduta del 1

febbraio 1995, concernente: "Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e

successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa");

che le norme censurate prevedono, con effetto dal 1 gennaio

1995, il raddoppio degli importi in vigore al 31 dicembre 1994 delle

tasse sulle concessioni regionali, previsti nella tariffa allegata

alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive

modificazioni;

che, ad avviso del giudice a quo in base alla legislazione

statale (art. 3, comma 5, della legge n. 281 del 1970) le leggi

regionali che aumentano le tasse sulle concessioni regionali debbono

intervenire entro il 31 ottobre di ciascun anno e fare riferimento,

in caso di superamento della soglia, ordinariamente stabilita, del

venti per cento, all'aumento disposto dallo Stato per le tasse sulle

concessioni governative con riguardo agli importi dovutiper le

medesime concessioni per l'anno precedente: sicché, decorso il

termine del 31 ottobre di ogni anno senza che sia stato disposto

alcun aumento corrispondente agli aumenti previsti per le concessioni

statali, le Regioni non potrebbero, essendosi ormai consumato il loro

potere, disporre un aumento superiore al limite ordinario del venti

per cento;

che, avendo il legislatore regionale omesso di stabilire per

il 1993, entro il 31 ottobre 1992, aumenti corrispondenti a quelli

disposti, per le tasse sulle concessioni governative, dall'art. 10

del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), ed essendosi in

tal modo esaurito il relativo potere, l'aumento del cento per cento

degli importi delle tasse sulle concessioni regionali, previsto dalle

disposizioni denunciate, si porrebbe in contrasto con l'art. 117

della Costituzione, per violazione del limite dei principi

fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, e con l'art. 119

della Costituzione, giacché in materia tributaria le Regioni

potrebbero legiferare solo nei limiti previsti dalle leggi della

Repubblica, con competenza meramente attuativa;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la

Regione Lazio, concludendo, preliminarmente, nel senso

dell'inammissibilità della questione per difetto di motivazione

sulla rilevanza; e sostenendone, nel merito, l'infondatezza, perché

sollevata in base ad una interpretazione erronea dell'attuale

contesto normativo;

che, in particolare, ad avviso della Regione non vi sarebbe

alcun discostamento dalla legislazione statale, perché questa - come

starebbero a dimostrare il d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, e il d.lgs.

23 gennaio 1992, n. 31 - già prevederebbe la giuridica possibilità

di incrementare del cento per cento l'importo della tassa di

concessione regionale.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale è

prospettata dal Tribunale di Roma in relazione, per un verso,

all'affermato superamento del limite dei principi fondamentali che

emergono dalla legislazione statale nella materia delle tasse sulle

concessioni regionali, e, per l'altro, all'ambito della competenza

legislativa delle Regioni in materia tributaria, che sarebbe

meramente attuativa, invocandosi come parametri gli articoli 117 e

119 della Costituzione;

che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di

rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della

Costituzione), i cui articoli 3 e 5 hanno sostituito l'intero testo

degli articoli 117 e 119 della Costituzione;

che, pertanto, in via del tutto preliminare, stante il

mutamento delle norme costituzionali invocate come parametri di

giudizio, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al

giudice remittente per un nuovo esame della questione (v., da ultimo,

ordinanze n. 9, n. 13, n. 14 e n. 26 del 2002).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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