Corte costituzionale

Sentenza n. 295/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/07/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo

22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle

concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio

1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990,

n. 158) e dell'art. 3, comma 2, lett. c), della legge 16 maggio 1970,

n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno

1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva

delle regioni ed altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari

tra lo Stato e le regioni), promossi con ricorsi delle Regioni Umbria

e Lombardia notificati il 2 settembre e il 30 agosto 1991, depositati

in cancelleria il 5 e il 6 settembre 1991 ed iscritti ai nn. 33 e 34

del registro ricorsi 1991;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1992 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avvocato Goffredo Gobbi per la Regione Umbria, l'avvocato

Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato

Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei

ministri in data 30 agosto 1991, (reg.ric n. 34 del 1991) la Regione

Lombardia ha sollevato, in via principale, questione di legittimità

costituzionale del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230,

emanato ai sensi della delega di cui all'art. 3, comma 1, della

legge 16 maggio 1970, n. 281 (come sostituito dall'art. 4 della legge

14 gennaio 1990, n. 158) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie

generale, n. 179 del 1° agosto 1991. La nuova tariffa delle tasse

sulle concessioni regionali, approvata con l'impugnato decreto,

violerebbe in più punti i limiti ed i criteri della delega,

risultando, sotto diversi profili, lesiva delle competenze

costituzionalmente attribuite alla Regione. Nelle "note" che

accompagnano alcune voci della tariffa non ci si limiterebbe,

infatti, secondo le prescrizioni della legge di delegazione, ad

individuare gli atti soggetti al tributo, stabilendo i termini per la

relativa riscossione e disciplinandone, eventualmente, in modo

particolare l'applicazione, ma si detterebbero altresì norme che

attengono all'attività amministrativa della Regione, e cioè, più

in particolare: ai presupposti o al contenuto dei relativi atti e

provvedimenti, alla loro efficacia temporale e alla destinazione del

gettito del tributo. Sarebbero, inoltre regolati i presupposti e

l'importo di ulteriori tasse o contributi che, seppure previsti da

precedenti provvedimenti statali analoghi a quello impugnato, non

rientrerebbero nella disciplina propria del tributo nel cui ambito

sono inseriti, e, quindi, nelle previsioni della delega, attenendo

piuttosto all'esercizio di poteri riconducibili alla potestà

normativa sostanziale spettante alle regioni nelle materie considerate. Le censure formulate si riferiscono in particolare: a) alle

note alle voci n. 1 (concessione per l'apertura e l'esercizio di

farmacie) e n. 4 (autorizzazione all'apertura e all'esercizio di

stabilimenti termali-balneari e di gabinetti medici e ambulatori dove

si pratica la radioterapia) nella parte in cui stabiliscono che,

oltre alle tasse di concessione, i titolari delle relative

concessioni o autorizzazioni sono tenuti al pagamento, nelle misure

ivi indicate, rispettivamente di una "tassa annuale di ispezione

regionale" e di una "tassa annuale di ispezione", con riferimento

agli artt. 128 e 196 del testo unico delle leggi sanitarie; b) alla

nota alla voce n. 2 (autorizzazione all'apertura e all'esercizio di

stabilimenti di produzione e smercio di acque minerali) dove si

prevede che "l'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua

venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione

(art. 4 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924)"; che "quando

trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per

modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazione di

produzione o di smercio (art. 5 del regolamento n. 1924 del 1919,

cit.)"; e che "qualunque modificazione deve essere autorizzata con un

nuovo decreto da assoggettarsi a tassa"; c) alla nota alla voce n. 5

(autorizzazione all'apertura di ambulatori, case o istituti di cura

medico-chirurgica, etc ..), dove, sulla base di una definizione degli

ambulatori, si stabilisce che "non sono soggetti ad autorizzazione e

quindi al pagamento delle tasse sopradistinte, i gabinetti personali

e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la

loro professione"; d) alla nota alla voce n. 7 (autorizzazione

igienico-sanitaria per l'apertura di pubblici esercizi) nella parte

in cui si precisa che "l'autorizzazione occorre anche per le

dipendenze staccate dall'esercizio principale dell'albergo,

costituendo queste esercizi a sé stanti"; e) alle note alle voci n.

8 e n. 9 (autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di

latte, e autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema,

panna montata, ecc.) nella parte in cui si prevedono alcuni casi in

cui gli esercizi "sono esonerati dall'autorizzazione" o "non hanno

l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione"; f) alla nota alla voce n.

10 (autorizzazione per la produzione e confezione di estratti di

origine animale o vegetale) dove si stabilisce che "la domanda

diretta ad ottenere l'autorizzazione .. deve essere rivolta alla

regione, distintamente per ogni singolo prodotto"; g) alla nota alla

voce n. 17 (abilitazione all'esercizio venatorio) dove si prevede che

"l'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo

aver superato l'esame previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968";

h) alla nota alla voce n. 18 (licenza per la pesca nelle acque

interne) nella parte in cui si stabilisce che "le licenze di tipo A,

B, e C hanno validità di 6 anni dalla data di rilascio; quella di

tipo D ha validità di 3 mesi"; che "nel caso di smarrimento o

distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del

documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa

tassa o soprattassa"; e che alla tassa è aggiunta una soprattassa

annuale "da ripartire fra le amministrazioni provinciali, le

associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da

stabilirsi con provvedimenti del consiglio regionale"; i) alla nota

alla voce 23 (licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio) nella

parte in cui prevede che "il rilascio della autorizzazione a persone

fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla-osta dello

Stato, sentita la regione"; che "non hanno bisogno

dell'autorizzazione e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento

della tassa le aziende che si occupano esclusivamente della vendita

di biglietti delle ferrovie dello Stato"; che "oltre al pagamento

della tassa di apertura, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all'art. 14 del regio decreto legge 23

novembre 1936, n. 2423, e dell'art. 9 della legge n. 217 del 1983

nella misura fissata con legge regionale in relazione al tipo di

attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione"; che

"l'autorizzazione è valida anche per le succursali o filiali situate

nella stessa o in altre località della regione", mentre sono tenute

a munirsi di distinte licenze le succursali o filiali delle agenzie

aventi sede in altre regioni; e che "l'autorizzazione regionale è

subordinata al nulla osta della competente autorità di pubblica

sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei

requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (art.

9, comma 5, legge n. 217 del 1983)"; l) alla nota alla voce n. 25

(licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina) dove si

stabilisce che "la licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la

macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante e per

l'annata agraria", che "la licenza scade il 31 dicembre di ogni anno"

e "il rinnovo può essere richiesto entro il 30 aprile di ciascun

anno"; m) alle note alle voci n. 28 (permesso per la ricerca di

sorgenti di acque minerali e termali), n. 32 (concessione per la

coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali) e n. 33

(concessione per la coltivazione di cave e torbiere) nella parte in

cui stabiliscono che "oltre alla tassa di concessione è dovuto il

diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in

materia"; n) alla nota alla voce n. 35 (concessione alla costruzione

e all'esercizio di vie funicolari aeree in servizio pubblico per

trasporto di persone o cose) dove si prevede che "i titolari della

concessione sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 23 giugno 1927,

n. 1110, al pagamento del contributo di sorveglianza" la cui misura

viene di seguito indicata; o) alle note alle voci n. 38 (concessione

di filovie, con riferimento alla legge 28 settembre 1939, n. 1822);

n. 39 (concessione per l'impianto e l'esercizio di slittovie e

sciovie, con riferimento al decreto legge 7 settembre 1938, n. 1696);

n. 41 (concessione di servizi pubblici automobilistici, con

riferimento alla legge 28 settembre 1939, n. 1822); n. 42 e n. 43

(concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione

interna, con riferimento al d.P.R. 28 giugno 1949, n. 631) dove si

prevedono analoghi contributi di sorveglianza; p) alla nota alla voce

n. 39 (concessione per l'impianto e l'esercizio di slittovie e

sciovie) nella parte in cui stabilisce che "quando l'impianto abbia

carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti

meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata

massima di anni dieci, salvo rinnovo", mentre "negli altri casi la

concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovi di stagione

in stagione"; q) alla nota alla voce n. 40 (concessione per servizi

pubblici di autotrasporto di merci) dove si stabilisce che nel caso

di passaggio di proprietà di autoveicoli il nuovo proprietario deve

ottenere "altra apposita concessione con il relativo pagamento della

tassa"; r) alla nota alla voce n. 46 (permesso per trasporto per

effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus

adibiti ai servizi pubblici) nella parte in cui stabilisce che "il

permesso non può avere una durata superiore ai 5 giorni".

Osserva la Regione ricorrente che il richiamo di atti normativi

statali - o la riproduzione delle relative discipline - senza

precisare che la loro validità è condizionata all'assenza di

un'espressa regolamentazione regionale, eccede dai limiti della

delega ed appare lesiva dell'autonomia regionale, e ciò anche nei

casi in cui, non essendosi quest'ultima esercitata, occorra comunque

far riferimento a quegli atti normativi statali. In altri casi, poi,

le norme contenute nelle "note" alle singole voci della tariffa, non

trovando riscontro in alcun testo legislativo, risulterebbero

addirittura innovative dell'ordinamento, come, ad esempio, nella già

menzionata nota alla voce n. 18 (licenza per la pesca nelle acque

interne) dove si stabilisce, con disposizione che non troverebbe

riscontro nella vigente legislazione, la devoluzione del gettito

della soprattassa a determinate categorie di soggetti. Sempre in

riferimento a quest'ultima voce, la ricorrente ritiene poi che la

relativa "nota", determinando tipologie, caratteristiche e durata

della licenza di pesca nelle acque interne in modo difforme dalla

legislazione regionale (artt. 37, 39, 40 e 41 legge Regione Lombardia

26 maggio 1982 n. 25), violerebbe ulteriormente sia i limiti della

delega che la sfera di competenze costituzionalmente attribuite alla

regione. Si osserva al riguardo che anche il d.P.R. 26 ottobre 1972

n. 641, concernente le tasse sulle concessioni governative, omise

ogni riferimento alla licenza per la pesca nelle acque interne,

essendo stata, nel frattempo, la materia, trasferita alla competenza

delle regioni (art. 1, comma 2, lett. p, d.P.R. 15 gennaio 1972 n.

11). Per quanto riguarda, poi, il criterio della delega (di cui

all'art. 3, comma 2, lett. c., della legge 16 maggio 1970 n. 281,

come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990 n. 158)

secondo cui, in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a

tassa di concessione regionale di importo diverso in ciascuna

regione, l'ammontare del tributo deve essere pari al 90 per cento del

tributo di ammontare più elevato, ad avviso della ricorrente, tale

criterio risulterebbe violato: a) nella voce n. 15 (licenza di

appostamento fisso di caccia), in quanto si omette di considerare la

licenza di appostamento "con tabelle" prevista della vigente

legislazione regionale (art. 30 della legge regionale 31 luglio 1978

n. 47, come modificato dalla legge regionale 16 agosto 1988 n. 41), e

comunque, qualora si ritenesse quest'ultima compresa nella licenza di

appostamento fisso, si determina un importo del tributo inferiore al

90 per cento dell'importo più elevato previsto dalla vigente tariffa

regionale (voce n. 15 della tabella allegata alla legge regionale 10

marzo 1980, n. 25 e successive modificazioni); b) nella voce n. 16

sub 1 (concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria)

dove, da un lato, non si prescrive una tassa fissa di rilascio,

prevista, invece, dalla disciplina regionale, e dall'altro, si

stabilisce una tassa per ettaro in misura inferiore al 90 per cento

del corrispondente importo fissato, per le aziende faunistiche private fuori dalla zona delle Alpi, dalla tariffa regionale in vigore

(voce n. 16 della tabella allegata alla legge regionale 10 marzo

1980, n. 25, e successive modificazioni); c) nella voce n. 18

(licenza per la pesca nelle acque interne) in quanto si stabilisce

per le licenze di tipo "C" e "D" (non previste dalla legislazione

regionale) importi assai inferiori al 90 per cento dell'importo

prescritto dalla vigente tariffa regionale per gli unici due tipi di

licenza ivi previsti ""A" e "B", voce n. 18 della tabella allegata

alla legge regionale n. 25 del 1980 e successive modificazioni); d)

nella voce n. 41 (concessione di servizi pubblici automobilistici)

poiché, anche in questo caso, si stabiliscono, con riferimento agli

autoservizi con frequenza giornaliera ( sub 1), agli autoservizi con

frequenza non superiore a quattro giorni per settimana ( sub 2), agli

autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana (

sub 3) e agli autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per

studenti ( sub 5), importi inferiori al 90 per cento di quelli

previsti dalla vigente tariffa regionale (voce n. 41 della tabella

allegata alla legge regionale 10 marzo 1980, n. 25, e successive

modificazioni).

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi con il

patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che il

ricorso sia dichiarato infondato. Ad avviso della Presidenza,

infatti, le norme censurate risulterebbero indispensabili per

determinare in modo puntuale le fattispecie costitutive

dell'obbligazione tributaria ed avrebbero, dunque, un carattere

essenzialmente tributario, come quelle che, ad esempio, stabiliscono

i casi in cui è necessario il provvedimento amministrativo regionale

soggetto a tributo, oppure ne determinano l'efficacia temporale. Per

quanto attiene poi alla classificazione delle licenze di pesca (voce

18 della tariffa), difforme da quella adottata dalla Regione

Lombardia, osserva l'Avvocatura che una normativa statale, destinata

a valere in tutte le regioni, non può considerare le particolarità

di ciascuna legislazione ed è dunque plausibile che abbia fatto

riferimento alla classificazione tradizionale, praticata nella

maggior parte delle regioni.

3. - Con altro ricorso, notificato al

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 settembre 1991 (reg.

ric. n. 33 del 1991), la Regione Umbria ha sollevato, in via

principale, questione di legittimità costituzionale dei principi e

dei criteri direttivi contenuti nella norma di delega di cui all'art.

3, comma 2, lett. c) della legge 16 maggio 1970 n. 281, come

sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 1990,

nonché dell'intero decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 1991, con

cui, in attuazione della predetta delega, è stata approvata la

tariffa delle tasse sulle concessioni regionali. Ad avviso della

ricorrente, solo l'emanazione del succitato decreto, dando attuazione

alla relativa norma di delega e rendendola concretamente lesiva

dell'autonomia finanziaria e della potestà legislativa regionale, ne

avrebbe consentito l'impugnazione dinanzi a questa Corte secondo i

principi dalla stessa elaborati (vengono al riguardo richiamate le

sentenze nn. 111 del 1972 e 13 del 1964).

Si sostiene, nel ricorso, che un'effettiva autonomia finanziaria

non può non implicare per le regioni - ai sensi dell'art. 119 della

Costituzione - un potere di autonoma determinazione delle entrate,

anche se nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi

dello Stato. E, pur volendo negare un esatto parallelismo tra

autonomia finanziaria ed autonomia legislativa, così riconoscendo,

al fine di assicurare l'unitarietà della finanza pubblica, al

legislatore statale un'ampia potestà di intervento, anche in

dettaglio, in materia di finanza regionale, non si potrebbe tuttavia

negare che il concetto di autonomia finanziaria implichi un minimo di

autonomia normativa. Che poi tra le due sfere debba esistere un nesso

di coerenza sostanziale - nel senso che la regione dovrebbe essere

messa quantomeno in grado di percepire entrate derivanti da una

propria imposizione tributaria e di avere un reale margine di scelta

nella regolamentazione e nella manovra dei tributi - costituirebbe un

principio già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Osserva, al riguardo, la ricorrente che, mentre prima la normativa

statale, di cui all'art. 3 della legge n. 281 del 1970, lasciava

all'autonomo esercizio della potestà regionale, seppure entro i

limiti predeterminati, uno spazio minimo di fissazione delle aliquote

dei tributi propri, ora la norma impugnata non solo individua gli

atti per i quali il tributo è dovuto, i termini e le discipline

particolari, ma determina, altresì, l'ammontare della tassa in

misura fissa per tutte le regioni, così annullando qualsiasi residua

possibilità, sicuramente postulata dall'art. 119 della Costituzione,

di adeguare l'importo della tassa alle specifiche condizioni e alle

peculiari esigenze della collettività e del territorio di ciascuna

regione. La disposizione censurata e le relative norme di

attuazione, contenute nel decreto legislativo n. 230 del 1991 che ha

approvato la nuova tariffa, avrebbero comportato il totale

disconoscimento dell'autonomia impositiva regionale, in palese

violazione dell'art. 119 della Costituzione che sancisce il

principio dell'autonomia finanziaria delle regioni - intesa anche

come autonomia normativa - nonché degli artt. 117 e 118 inerenti

alla potestà legislativa e amministrativa regionale. In via

subordinata, la ricorrente ha poi impugnato alcune voci della

tariffa, approvata con il predetto decreto legislativo n. 230 del

1991, ritenendole in contrasto con gli artt. 76 - in relazione

all'art. 4 della legge n. 158 del 1990 -, 117, 118 e 119 della

Costituzione.

Le previsioni della tariffa contenute nelle voci:

1 (concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie)

limitatamente alla lett. a),

7 (autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e

vidimazione annuale di pubblici esercizi), limitatamente ai punti: 1

(strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive) lett.

c, d, e, f; 2 (esercizi per la somministrazione di alimenti) lett. c,

d, e; 3 (esercizi per la somministrazione di bevande),

16, punto 1 (concessione per la costituzione di azienda

faunistico-venatoria),

41 (concessione di servizi pubblici automobilistici),

limitatamente ai punti 1, 2, 3, e 5, individuando l'ammontare del

tributo, dovuto per ciascun atto o provvedimento, in misura inferiore

al 90 per cento degli importi attualmente vigenti nella Regione

Umbria, violerebbero il principio della norma di delega secondo cui,

in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di

concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione,

l'importo del tributo da indicare nella nuova tariffa deve essere

pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato. E la

violazione di tale principio, posto a garanzia delle entrate

regionali, non potrebbe non riflettersi sulla sfera di competenze

costituzionalmente attribuite alla Regione.

4. - Nel giudizio così promosso si è costituita l'Avvocatura

generale dello Stato, eccependo in via preliminare l'inammissibilità

del ricorso, perché tardivamente notificato al Presidente del

Consiglio dei ministri, e, in ogni caso, l'inammissibilità delle

censure concernenti l'art. 4 della legge di delega 14 giugno 1990, n.

158, perché anch'esse tardive rispetto al momento di pubblicazione

del relativo testo legislativo nella Gazzetta Ufficiale. Nel merito,

deducendo comunque l'infondatezza del ricorso, osserva che il

criterio direttivo di cui all'art. 3, comma 2, lett. c, terzo

periodo, della legge 16 maggio 1970 n. 281, come sostituito dall'art.

4, comma 1, della legge di delega n. 158 del 1990, si sarebbe

limitato ad uniformare verso l'alto l'ammontare del tributo, così

contenendo differenze tra le discipline regionali ritenute dal

legislatore nazionale evidentemente troppo ampie, mentre, il comma 5

della stessa disposizione impugnata prevederebbe espressamente la

possibilità di un successivo adeguamento normativo da parte delle

singole regioni.

5. - Con successiva memoria la Regione Umbria ha chiesto il

rigetto delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte

convenuta, anche previa, se del caso, dichiarazione di illegittimità

costituzionale dell'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n.

87.

Premesso che il ricorso era stato presentato per la notifica tre

giorni prima della scadenza del termine stabilito dalla legge, con la

richiesta di provvedere all'incombente improrogabilmente entro il 30

agosto, si osserva nella memoria che, per una scelta arbitraria ed

incontrollabile dell'ufficiale giudiziario, lo stesso è stato

notificato prima - e cioè il 30 agosto - alla Presidenza del

Consiglio presso l'Avvocatura e, poi, - il 2 settembre - alla stessa

Presidenza nella sua sede di palazzo Chigi. L'ipotesi sarebbe,

dunque, del tutto diversa dal caso - già esaminato da questa Corte

con le sentenze n. 13 del 1960 e n. 548 del 1989 (relative a

conflitti di attribuzione) - in cui la notifica venne invece

esclusivamente effettuata presso l'Avvocatura. Ciò nondimeno, si

osserva nella memoria che proprio le peculiarità del giudizio di

costituzionalità - dove, più che in altra occasione, "l'interesse

generale esige l'accertamento e l'attuazione della volontà della

legge" - indussero, nella prima delle indicate pronunce, a ritenere

la notifica effettuata soltanto presso l'Avvocatura come una semplice

irregolarità, che non poteva avere le stesse conseguenze che avrebbe

avuto in un normale processo volto a dirimere un conflitto

intersubiettivo di interessi. D'altra parte, se è vero che la

seconda delle citate sentenze, seppur in modo non convincente,

ritenne il ricorso inammissibile, è pur vero, come fu autorevolmente

osservato in margine alla prima (n. 13 del 1960), che il giudizio di

costituzionalità promosso in via principale è un giudizio di parti,

nel quale il Governo è istituzionalmente difeso - ai sensi degli

artt. 20 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e, 9 della legge 3 aprile

1979, n. 103 - dall'Avvocatura generale, con la conseguenza che la

notifica del ricorso presso quest'ultima, anziché direttamente nella

sede della Presidenza del Consiglio, risulterebbe sufficiente ad una

corretta instaurazione del contraddittorio. Infine, la circostanza

che la Presidenza stessa si sia regolarmente costituita, non

limitandosi ad eccepire la tardività del ricorso, ma contestandone

anche il merito, sanerebbe, secondo un principio generale del nostro

ordinamento, la dedotta nullità della notifica. Soltanto

nell'ipotesi in cui questa Corte dovesse ritenere il ricorso comunque

inammissibile, in base ad un'interpretazione letterale dell'art. 32,

comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la ricorrente denuncia

l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui

comporta, appunto, l'inammissibilità del ricorso tempestivamente

presentato all'Ufficio notifiche, ma notificato alla Presidenza del

Consiglio, nella sua sede, oltre il termine, ovvero, tempestivamente

notificato presso l'Avvocatura, ma tardivamente - contravvenendo ad

un'espressa richiesta del ricorrente - nella sede della Presidenza.

Una diversa interpretazione, infatti, frustrando l'effettiva

possibilità della Regione di difendere dinanzi a questa Corte la

sfera di competenze costituzionalmente attribuitele, violerebbe gli

artt. 117 e 24 della Costituzione, nonché l'art. 2, comma 1, della

legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Quanto, infine,

all'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva

impugnazione dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, la

ricorrente, ribadendo quanto già affermato nell'atto introduttivo,

osserva che una norma di delega è sicuramente impugnabile insieme al

decreto legislativo che, nel darle attuazione, determina la concreta

ed immediata lesione della sfera di competenze regionali.

6. - Con ulteriore memoria, la Regione Umbria ha ribadito il

contrasto dell'impugnata norma di delega e del conseguente decreto

legislativo di attuazione con gli artt. 117, 118 e 119 della

Costituzione.

Le disposizioni denunciate, infatti, individuando gli atti da

sottoporre al tributo e stabilendo termini di riscossione, normative

speciali e ammontare delle tariffe, non lascerebbero alcun minimo

margine di discrezionalità al potere impositivo delle regioni,

costringendolo ad una mera riproduzione della normativa statale.

Anche le impugnate voci della tariffa approvata con il decreto

delegato, e ritenute in contrasto con il criterio della delega volto

ad assicurare alle regioni un certo livello di entrate, si

risolverebbero in una lesione della sfera di competenze regionali.

7. - In relazione al giudizio promosso dalla Regione Lombardia,

l'Avvocatura generale dello Stato, con una successiva memoria, ha

rilevato che, a causa delle vistose differenze formatesi nel tempo

fra le varie normative regionali, il legislatore nazionale ha

ritenuto necessario individuare anche i presupposti dei tributi in

questione. Tuttavia, tali presupposti e le relative "note" che li

disciplinano rivestirebbero una valenza esclusivamente tributaria,

inidonea ad incidere sulla potestà legislativa sostanziale

riconosciuta alle regioni nelle materie di cui all'art. 117 della

Costituzione. La nozione stessa di autonomia finanziaria

risulterebbe, infatti, ontologicamente diversa dalla nozione di

autonomia normativa e troverebbe il suo esclusivo fondamento in una

distinta norma costituzionale. Per quanto riguarda le censure

attinenti alle singole voci della tariffa, ed in particolare quelle

corrispondenti ai nn. 15 (licenza di appostamento fisso di caccia),

16 sub 1 (concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria) e 18 (licenza per la pesca nelle acque interne),

l'Avvocatura osserva che le lamentate divergenze con la vigente

disciplina regionale derivano dalla violazione, da parte di

quest'ultima, dei limiti posti dalla precedente normativa statale

(d.P.R. n. 121 del 1961), i cui contenuti non sono stati modificati

dalla legge di delega e, quindi, dal decreto delegato.

8. - Con ordinanza n. 54 del 1992, questa Corte, considerata la

sopravvenienza del decreto legislativo 23 gennaio 1992 n. 31, di

rettifica degli importi di talune voci della tariffa sui quali si

erano appuntate le censure addotte dalle ricorrenti, ha rinviato la

causa a nuovo ruolo, ravvisando l'opportunità di sentire nuovamente

le parti.

9. - In prossimità della nuova udienza di discussione, la Regione

Umbria ha depositato una terza memoria, nella quale chiede

dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla

questione, proposta in via subordinata, concernente le previsioni

della tariffa delle tasse di concessione regionale approvata con

decreto legislativo 22 giugno 1991 n. 230, contrassegnate con i nn.

1, lett. a); 7: punto 1, lett. c), d), e), f); punto 2, lett. c), d),

e); punto 3; 16, punto 1; 41, punti 1, 2, 3, 5, per essere stati gli

importi ivi previsti rettificati correttamente (nella misura del 90

per cento o superiore del tributo regionale di ammontare più

elevato, in conformità con la legge di delega) dal sopravvenuto

decreto legislativo 23 gennaio 1992 n. 31. Relativamente, invece,

alla questione proposta in via primaria, concernente la legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge di delega 14 giugno 1990 n.

158, nonché, "nel loro complesso, delle disposizioni del decreto

legislativo 22 giugno 1991 n. 230 - pur con le correzioni introdotte

dal decreto legislativo n. 31 del 23 gennaio 1992 - per violazione

degli artt. 117,118 e 119 della Costituzione", la ricorrente insiste

per l'accoglimento del ricorso sulla base delle considerazioni già

svolte nei precedenti scritti difensivi. Considerato in diritto

1. - Con due ricorsi in via principale le Regioni Lombardia ed

Umbria hanno impugnato, entrambe, il decreto legislativo n. 230 del

1991, recante la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali e la

sola regione Umbria anche l'art. 3, comma 2, lett. c, della legge 16

maggio 1970 n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge

di delega n. 158 del 1990, che ha autorizzato il Governo a porre

norme nella specifica materia.

In proposito si deduce che la legge di delega, non lasciando spazi

alle determinazioni regionali, violerebbe l'autonomia finanziaria

regionale (ricorso della Regione Umbria) e che le norme delegate, in

contrasto con i principi ed i criteri contenuti nella legge di

delega, detterebbero non la disciplina del tributo bensì dei

provvedimenti amministrativi cui si riferisce l'imposizione

tributaria, mediante la fissazione di taluni presupposti di essi e

delle modalità per la loro adozione, così invadendo le materie di

spettanza regionale relativamente ai settori interessati dalla

tariffa (entrambi i ricorsi).

Ancora le norme delegate ed in particolare varie voci della

tariffa nonché alcune "note" riferite alle voci stesse, sono

censurate sotto il profilo dell'eccesso di delega sia perché

l'ammontare dei tributi ivi previsto sarebbe determinato in misura

inferiore a quella disposta nella legge di delega e sia perché

sarebbero disciplinati diritti, soprattasse e contributi ulteriori

rispetto alle tasse di concessione regionale.

2.1. - L'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito

l'inammissibilità del ricorso della Regione Umbria notificato al

Presidente del Consiglio dei ministri il 2 settembre 1991 e quindi

tardivamente, dato che il decreto legislativo n. 230 del 1991 è

stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 1991.

Al riguardo la Regione replica di avere presentato il proprio

ricorso all'ufficio notifiche competente tre giorni prima (il 28

agosto 1991) della scadenza del termine previsto dall'art. 32,

secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e che, mentre è

stata regolarmente eseguita la notifica alla Presidenza del Consiglio

dei ministri presso l'Avvocatura generale dello Stato (il 30 agosto

1991), quella diretta alla stessa Presidenza, nella sua sede, è

stata eseguita soltanto il 2 settembre successivo per scelta

arbitraria o negligenza dell'ufficiale giudiziario.

2.2. - L'eccezione di inammissibilità deve essere condivisa

perché questa Corte ha già affermato nella sent. 13 del 1960, e

ribadito nella sent. 548 del 1989, che ai giudizi costituzionali non

si applicano le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio

previste dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958 n. 260 e dalla legge 3

aprile 1979 n. 103, la quale ultima, disponendo espressamente circa

la sua applicabilità ai giudizi davanti al Consiglio di Stato e ai

Tribunali amministrativi regionali, l'ha implicitamente esclusa per i

giudizi costituzionali, per i quali quindi "la forma corretta, alla

stregua delle disposizioni vigenti, è quella della notificazione

diretta al destinatario (Presidente del Consiglio dei ministri), non

presso l'Avvocatura generale dello Stato".

Né può indurre a diverso avviso il richiamo, operato dalla

ricorrente, al lontano precedente costituito dalla sentenza n. 13 del

1960 cit. che, nonostante la constatata irritualità della notifica

alla sola Avvocatura dello Stato, non pervenne ad una pronuncia di

inammissibilità nella considerazione che era "la prima volta" che si

poneva una questione siffatta, "così che mancava ogni precedente

atto a servire di norma".

La Corte ritiene invece di uniformarsi al più recente indirizzo

fissato con la sentenza n. 548 del 1989 che, avendo evidentemente

ritenuto superata l'incertezza rilevata quella prima volta, ha

dichiarato l'inammissibilità del ricorso notificato nei termini alla

sola Avvocatura dello Stato. Questo più recente indirizzo, che tiene

peraltro conto di una prassi interpretativa ormai consolidata, ha

definitivamente sancito il principio e non vi sono ragioni per

modificarlo.

Quanto all'esemplare notificato alla Presidenza del Consiglio, non

può ritenersi sanato il vizio della notifica tardiva, per effetto

della costituzione in giudizio della stessa Presidenza per il tramite

dell'Avvocatura dello Stato, dato che tale costituzione è avvenuta

proprio per contrastare l'ammissibilità dell'impugnazione (sent. n.

215 del 1988).

Né d'altronde la Corte ritiene che sussistano valide ragioni per

aderire alla istanza della ricorrente, la quale chiede a questa

Corte, nell'ipotesi in cui vengano disattese le sue ragioni, di

sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, nella

parte in cui prevede un termine perentorio troppo breve per la

notifica, comminando l'inammissibilità di un ricorso pur

tempestivamente presentato all'Ufficio notifiche e, cionondimeno,

notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nella sua

sede, oltre i trenta giorni, per fattori del tutto imponderabili e

casuali imputabili all'ufficiale giudiziario, a maggior ragione,

quando, come nel caso in esame, la notifica sia stata tempestivamente

eseguita presso l'Avvocatura generale dello Stato. Si sostiene al

riguardo la "violazione dell'art. 117 della Costituzione, in

riferimento all'art. 24, primo comma della stessa Costituzione, e

dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948

n. 1, che garantiscono alla regione la difesa davanti alla Corte

costituzionale delle proprie competenze".

In proposito si osserva che il termine di 30 giorni previsto

dall'art. 32 della legge n. 87 del 1953 non può considerarsi - come

invece sostiene la ricorrente - talmente breve da renderne

impossibile il rispetto. Le circostanze che, nella specie, si sono

verificate (pubblicazione della legge il 1° agosto, con conseguente

scadenza del termine per ricorrere il 31 agosto; consegna del ricorso

all'ufficio notifiche il 28 agosto e notifica alla Presidenza il 2

settembre, per essere il 31 agosto caduto di sabato) sono tutte di

mero fatto e non possono essere assunte a sostegno di una questione

di legittimità costituzionale (ordinanze nn. 410 del 1990 e 556 del

1987).

L'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del ricorso

della Regione Umbria sotto l'anzidetto profilo è assorbente

dell'altra eccezione di inammissibilità della stessa impugnativa,

per tardività, nella parte in cui essa si rivolge avverso la norma

di delega contenuta nell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158.

3. - Passando all'esame del ricorso della Regione Lombardia, con

un primo gruppo di censure la ricorrente assume che il decreto

legislativo n. 230 del 1991, nella parte in cui pretenderebbe di

dettare la disciplina attinente ai presupposti, al contenuto, alla

validità temporale e agli effetti dei provvedimenti amministrativi

regionali cui il tributo si riferisce, violerebbe "l'autonomia

costituzionalmente garantita alla regione". Tali censure si rivolgono

a quelle voci della tariffa allegata al decreto nelle quali,

prendendosi a riferimento il precedente sistema normativo di

determinazione delle tasse di concessione governativa, si sarebbe

dettata la disciplina direttamente di tali provvedimenti ormai di

competenza regionale e si sarebbero per di più previste altre forme

di prelievo (quali soprattasse, contributi di sorveglianza e simili)

non consentite dalla norma di delega.

I parametri costituzionali invocati sarebbero, come si ricava sia

pure implicitamente in virtù delle espressioni adoperate, gli artt.

76, 117 e 118.

4. - In primo luogo, anche in relazione alla richiesta formulata

dalla ricorrente nel corso della discussione orale, deve essere

dichiarata la cessazione della materia del contendere per la

questione concernente la voce 41 della tariffa (servizi pubblici

automobilistici di interesse regionale), avendo il sopravvenuto

decreto legislativo n. 31 del 1992, correttivo di quello impugnato,

modificato il contenuto di tale voce in modo da far venir meno le

doglianze formulate nel ricorso.

5.1. - Ai fini dell'inquadramento delle restanti questioni,

relativamente alle quali non ha invece inciso, in modo del tutto

satisfattivo per la ricorrente, il citato decreto legislativo n. 31

del 1992, vanno richiamati alcuni principi affermati da questa Corte

(sentenza n. 271 del 1986) secondo cui, pur essendo l'autonomia

tributaria delle regioni un aspetto dell'autonomia finanziaria

prevista dall'art. 119 della Costituzione, onde le regioni devono

dirsi titolari di potestà normativa tributaria, tuttavia il

riferimento alle "forme" ed ai "limiti", nonché alle "leggi della

Repubblica", contenuto nello stesso art. 119, condiziona largamente

il contenuto di tale autonomia sia per quanto attiene al tipo di

tributo, nella sua configurazione e nei suoi elementi costitutivi,

sia in relazione al suo profilo quantitativo. In virtù di tale

condizionamento, è quindi la legge statale la fonte necessaria e

obbligata della disciplina degli spazi regionali, con la conseguenza

che la potestà normativa tributaria delle regioni - pur riconosciuta

per provvederle dei mezzi occorrenti per far fronte alle spese

necessarie allo svolgimento delle loro funzioni normali - non è

"strumentale" rispetto alle competenze di cui all'art. 117 della

Costituzione, così atteggiandosi con la stessa forza di quelle, ma

opera al di fuori di quell'ambito "con proprio oggetto ed entro i

diversi particolari confini che le leggi della Repubblica - in

conformità dei principi costituzionali - sono legittimate a

fissare", anche al fine di adeguare la finanza locale alla riforma

tributaria generale. Tale potestà regionale si configura, pertanto,

non come una potestà legislativa di tipo "concorrente", bensì

soltanto "attuativa" delle leggi dello Stato, analoga a quella di cui

all'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione (sentenze nn. 272

del 1986, 204 del 1987, 214 del 1987 e 294 del 1990).

5.2. - Ciò premesso, va ricordato che il testo originario dell'

art. 3 della legge n. 281 del 1970 - che trovava il suo fondamento

nel dettato appunto dell'art. 119, primo comma, della Costituzione -

nel fissare le fattispecie impositive attinenti ai "tributi propri"

(tasse sulle concessioni regionali, tassa per l'occupazione di spazi

e aree pubbliche, tassa sulla circolazione), aveva lasciato alle

regioni margini limitati, quali la fissazione delle aliquote, già

predeterminate nei limiti minimi e massimi, e la disciplina in

materia di ricorsi contro gli atti di accertamento e di riscossione.

In particolare, le tasse sulle concessioni regionali relative

"agli atti e provvedimenti adottati dalle regioni nell'esercizio di

loro funzioni" erano, ai sensi di quella legge, disciplinate in tutto

e per tutto "dalle norme dello Stato che regolano le tasse sulle

concessioni governative", riservandosi al legislatore regionale

soltanto di fissare le percentuali entro l'ottanta e il centoventi

per cento delle corrispondenti tasse erariali. Era, infatti, il

criterio della "corrispondenza" delle attività regionali con quelle

già di competenza dello Stato (prima del trasferimento alle regioni)

a costituire il presupposto per l'imposizione sia nell'anche nel

quantum (sentenza n. 294 del 1990).

Vero è che, in proposito, già prima della legge n. 158 del 1990,

che ha modificato la precedente normativa, questa Corte con la

sentenza n. 321 del 1989 aveva affermato che, quando manca il

"presupposto" richiesto per l'applicabilità del "limite" posto alla

regione quanto all'ammontare del tributo, ovverosia la

"corrispondenza fra le attività imponibili, cui si riferiscono le

(nuove) tasse regionali, e quelle già di competenza dello Stato

assoggettate alle tasse sulle concessioni governative" (nella specie

trattavasi della tassa regionale per la raccolta dei tartufi, non

prevista nella tariffa statale), le regioni erano legittimate

(sempre, però, in base alla legge statale) ad istituire il tributo e

a fissarne la misura, con il solo limite (riscontrabile anch'esso

nella legge statale autorizzativa) della sua "idoneità al

finanziamento dei fini" della legge statale (da valere quale legge

cornice) e di quella regionale nella specifica materia. Precisazioni,

queste, che confermavano la potestà primaria dello Stato, nei limiti

della quale alla Regione era riconosciuto, non di incidere sulla

essenza del tributo, bensì solo di determinare alcuni elementi della

fattispecie impositiva.

Ora, con l'art. 4 della legge n. 158 del 1990 - che trova sempre

il suo fondamento nel dettato dell'art. 119, primo comma, della

Costituzione - viene sostituito l'art. 3 della legge n. 281 del 1970

e si dispone che "le tasse sulle concessioni regionali si applicano

agli atti e provvedimenti adottati dalle regioni nell'esercizio delle

loro funzioni o degli enti locali nell'esercizio delle funzioni

regionali ad essi delegate ai sensi degli artt. 117 e 118 della

Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto

del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria"

(primo comma); che la tariffa "deve essere coordinata con le vigenti

tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni

comunali" e deve indicare gli atti cui si applicano le tasse, i

termini di pagamento, l'ammontare del tributo, nonché eventuali

norme disciplinatrici dello stesso come indicato in alcune voci della

tariffa (secondo comma, lettere a, b, c, d). In particolare, quanto

all'ammontare del tributo, si precisa che per gli atti già soggetti

a tassa di concessione (governativa, regionale o comunale) esso

corrisponde a quello dovuto prima della entrata in vigore della nuova

tariffa, e che, in caso di provvedimenti "già assoggettati a tassa

di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione,

l'ammontare del tributo .. sarà pari al 90 per cento del tributo di

ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di

ammontare meno elevato". Inoltre è previsto che con legge regionale

possano essere disposti annualmente "aumenti della tariffa anche con

riferimento solo ad alcune voci .. in misura non superiore al 20 per

cento degli importi determinati per il periodo precedente".

Pur non facendo più riferimento alla regola della necessaria

"corrispondenza" (tra atti regionali e atti già statali soggetti

alle tasse sulle concessioni governative), il nuovo sistema, nella

sostanza, non differisce molto da quello precedente, perché il comma

8 (non impugnato) sub art. 4 cit. dispone ancora che "le tasse sulle

concessioni regionali ... sono disciplinate dalle leggi dello Stato

che regolano le tasse sulle concessioni governative". Il che, in

altri termini, conferma la competenza legislativa dello Stato nella

materia, riservandosi alla regione una competenza meramente attuativa

e, nella specie, soltanto la possibilità di disporre annualmente con

legge aumenti della tariffa non superiori al venti per cento.

Né dalla discussione parlamentare che ha portato all'approvazione

della norma in esame si ricava alcun elemento tale da testimoniare

che si sia voluto introdurre un sistema del tutto diverso dal

precedente, con il quale dare, in maniera compiuta, attuazione

all'art. 119 della Costituzione, essendosi viceversa registrato

l'intento di adottare norme di carattere provvisorio, "in attesa

delle disposizioni di riforma della finanza regionale". Una locuzione

del genere compare espressamente nell'art. 2 della legge n. 158 del

1990 relativamente alla disciplina del fondo comune, ma, come ha già

rilevato la Corte in altra occasione (sentenza n. 427 del 1993, punto

14.2 della motivazione), non può non considerarsi riferita anche ad

altre parti della stessa legge.

Da ultimo va considerato che, poiché la delega suddetta consente

allo Stato di dettare "eventuali norme disciplinatrici del tributo",

non è in contrasto con essa che alcune voci della tariffa facciano

riferimento al provvedimento amministrativo della regione, quando

ciò avvenga per determinare il presupposto di fatto ed il momento in

cui il tributo deve essere corrisposto.

6.1. - Con la prima censura la Regione Lombardia lamenta che le

norme delegate, nelle "note" che accompagnano alcune voci della

tariffa, non si limiterebbero a dettare disposizioni sugli atti

soggetti al tributo e a stabilire i termini entro i quali il tributo

deve essere corrisposto, ma recherebbero anche la disciplina

attinente all'attività amministrativa della regione, ai presupposti

o al contenuto dei relativi provvedimenti, all'efficacia temporale di

questi o alla destinazione del gettito del tributo, ed anche ai

presupposti e all'importo di ulteriori tasse e contributi previsti da

normative non più in vigore, con ciò violando la legge di delega

che fissa limiti ben precisi riferiti all'esclusiva regolamentazione

del tributo in quanto tale.

La ricorrente prospetta la censura fornendo un elenco analitico

delle diverse note, delle quali richiama alcune parti da essa

ritenute illegittime, e concludendo riassuntivamente con una generale

affermazione che "le note fanno riferimento a testi legislativi o

regolamentari statali anche anteriori al passaggio delle funzioni

alle regioni" e che "la riproduzione nella tariffa in oggetto di tali

discipline .. soprattutto senza la precisazione che esse valgono solo

salva diversa disciplina recata dai competenti atti normativi

regionali, appare lesiva dell'autonomia regionale ed eccede comunque

la delega ..".

6.2. - La censura non è fondata.

Per quanto concerne le note alle voci 2, 7, 10, 23 (in parte), 25

(in parte) e 40, si deve infatti osservare che le locuzioni ivi

adoperate, anche se sembrano fare riferimento al provvedimento

amministrativo, in realtà sono tutte dirette ad indicare il

presupposto impositivo inteso come "fatto economico"; il che,

attenendo al tributo, spetta allo Stato di determinare.

Così quando si riferiscono: a) al commercio di acque minerali

(voce 2): "l'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua

venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di

produzione", o "quando trattasi di più sorgenti .. diverse ..

occorrono distinte autorizzazioni", o "qualunque modificazione deve

essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa"; b)

all'apertura di pubblici esercizi (voce 7): "l'autorizzazione occorre

anche per le dipendenze staccate .."; c) alla produzione di estratti

di origine animale o vegetale (voce 10): "la domanda diretta ad

ottenere l'autorizzazione .. deve essere rivolta .. distintamente per

ogni singolo prodotto"; d) alle agenzie di viaggio (voce 23, in

parte): "sono tenute a munirsi di distinta licenza" le succursali e

le filiali di agenzia aventi la sede principale in altra regione; e)

all'esercizio della trebbiatura a macchina (voce 25, in parte): "la

licenza .. ha valore soltanto per la macchina o le macchine

trebbiatrici, per la specie di piante .."; f) ai servizi pubblici di

autotrasporti merci in concessione (voce 40): in caso di passaggio di

proprietà dell'autoveicolo il nuovo proprietario deve ottenere

"altra apposita concessione con il relativo pagamento della tassa".

Analogamente le note alle voci 18 (in parte), 25 (per la restante

parte), 39 e 46, disciplinando la durata temporale dei provvedimenti

regionali cui si ricollega l'obbligo del pagamento del tributo, non

possono reputarsi in contrasto con la norma di delega e nemmeno

invasive delle competenze regionali, in quanto sono volte ad

indicare, anche se in modo indiretto, evenienze di fatto e quindi il

presupposto da assoggettare al pagamento della tassa.

Alle stesse conclusioni, in base ad una corretta lettura, si deve

pervenire relativamente ad altre voci che, a causa di una

formulazione non chiara, potrebbero indurre a far ritenere, a prima

vista, una fuorvianza rispetto ai limiti della delega. Così per le

note alle voci: a) 5, ove si stabilisce che "non sono soggetti ad

autorizzazione e quindi al pagamento delle tasse .. i gabinetti

personali e privati, in cui i medici generici e specializzati

esercitano la loro professione "; b) 8 e 9, ove, per gli impianti di

rivendita di latte e prodotti simili, si prevede che "sono esonerati

dall'autorizzazione" o" non hanno l'obbligo di munirsi

dell'autorizzazione" taluni esercizi; c) 23 (in parte), ove, per le

agenzie di viaggio, si chiarisce che "non hanno bisogno

dell'autorizzazione le aziende che si occupano esclusivamente della

vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato".

Orbene, anche se nelle norme si fa riferimento all'autorizzazione,

esse devono essere lette nel senso di escludere che in relazione ai

"fatti" oggetto dell'autorizzazione (ove sia altrimenti prevista) sia

dovuto il tributo. In altri termini si deve ritenere non che la legge

dello Stato abbia voluto escludere l'autorizzazione per quei fatti,

bensì solo escludere che, qualora sia prevista, essa sia

assoggettabile a tributo. Da ciò consegue che, pur restando integro

il potere della regione di prevedere per l'esercizio delle relative

attività un' autorizzazione, ove lo ritenga per la disciplina di

settore, essa non può essere assoggettata a tributo.

Parimenti non invasiva delle competenze regionali deve ritenersi

una delle previsioni contenute nella nota alla voce n. 18 in tema di

licenze di pesca. Questa previsione dispone tra le altre che, nel

caso di smarrimento del documento abilitante, "non può rilasciarsi

un duplicato, bensì una nuova licenza con il pagamento della

relativa tassa". Anche in questo caso si deve ritenere che la

disposizione è in realtà diretta - in qualunque modo la regione

voglia denominare il documento abilitativo sostitutivo di quello

smarrito - ad assoggettare a tributo il rilascio del documento

sostitutivo.

Quanto alla nota alla voce 17 - ove si prevede che "l'abilitazione

all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato

l'esame previsto dalla legge 27 dicembre 1977 n. 968" - pur potendosi

discutere se il testo normativo in esame costituisca la sedes

materiae opportuna, in realtà con tale previsione si rende esplicito

un principio ricavabile

dalla legge-quadro sulla caccia, e quindi come tale essa non è

lesiva di nessuna attribuzione regionale. Egualmente deve ritenersi

per alcune previsioni della nota alla voce 23 per le agenzie di

viaggio (per le quali è previsto che "il rilascio

dell'autorizzazione a persone fisiche o giuridiche straniere è

subordinato al nulla osta dello Stato, sentita la regione" o che

"l'autorizzazione regionale è subordinata al nulla osta della

competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene

all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12

del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e

successive modificazioni - art. 9 comma 5, legge 217 del 1983"),

perché dette previsioni normative attengono a profili di polizia di

sicurezza residuata alla competenza dello Stato (sentenza n. 77 del

1987).

7. - La ricorrente denuncia ancora che nel decreto legislativo

impugnato talune voci prevedono, oltre alle tasse di concessione,

ulteriori tasse di ispezione, contributi di vigilanza, diritti

proporzionali e simili (voci 1, 4, 28, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42 e

43) che, a suo avviso, non rientrerebbero nella disciplina propria

delle tasse di concessione regionale, ma atterrebbero piuttosto

all'esercizio di poteri riconducibili alla potestà normativa

sostanziale delle regioni, così violando l'autonomia regionale ed i

limiti della delega.

Anche questa questione non è fondata.

Le ulteriori tasse o contributi o diritti accedono tutti al

tributo secondo la legislazione statale vigente (come si vedrà in

prosieguo) che, sotto questo aspetto, contiene principi tutt'ora

validi e vincolanti per le regioni di diritto comune, poiché diretti

ad esigenze sia di chiarezza, nel senso di precisare le fattispecie

in cui è ammesso un cumulo di oneri, sia di coordinamento, nel senso

di evitare che dal cumulo derivino oneri complessivi troppo gravosi

ed assicurare così il rispetto dei principi dell'eguaglianza

tributaria e della capacità contributiva.

8.1. - Altre due specifiche doglianze si rivolgono ancora alla

nota alla voce 18 (licenza per la pesca nelle acque interne). Con una

si censura che la voce 18 cit. distingua quattro tipi di licenza di

pesca, in relazione agli attrezzi utilizzati ed alle modalità di

esercizio dell'attività, secondo una classificazione risalente alla

legislazione statale precedente il trasferimento delle funzioni nella

materia alle regioni, non più corrispondente a quanto stabilito

dalla legge regionale n. 25 del 1982 (art. 37) nell'ambito delle

autonome scelte effettuate dal legislatore regionale. Con l'altra si

contesta la parte in cui è prevista la devoluzione del gettito di

una soprattassa (per le licenze di tipo C) a determinate categorie di

soggetti "con disposizione che non ha riscontro nella vigente

legislazione".

Entrambe le questioni non sono fondate.

Quanto alla prima, come riconosce la stessa ricorrente, la

classificazione dei tipi di licenza operata dalla tariffa corrisponde

a quella che era prevista nel precedente testo unico delle

disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative di cui

al d.P.R. 1 marzo 1961 n. 121 (voce 54 della tariffa), richiamato

dall'art. 22- bis del regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1604 in tema di

pesca, come modificato dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968 n. 433.

Dal fatto che detto testo unico del 1961 fu espressamente abrogato

dall'art. 15 del successivo d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641 che, nel

dettare la nuova disciplina delle sole tasse di concessione

governativa, omise ogni riferimento alla licenza di pesca nelle acque

interne (e cioè ad una materia nel frattempo trasferita alle

regioni), non si può però far derivare quanto sostenuto nel

ricorso, e cioè che "la tipologia delle licenze in relazione ai

soggetti e mezzi impiegabili, è divenuta oggetto della sola

normativa regionale" a tutti gli effetti, perché per gli aspetti

tributari deve essere sempre ritenuta la competenza dello Stato. La

Corte, infatti, con la sentenza n. 294 del 1990 cit., ha affermato

che la vicenda normativa intervenuta in materia di tasse sulle

concessioni, in correlazione con l'attuazione dell'ordinamento

regionale a partire dai decreti presidenziali del 1972, "offre una

chiara indicazione sulla portata della norma abrogatrice contenuta

nell'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641 e cioè sul fatto che

l'abrogazione in essa disposta - dato anche il tenore letterale della

norma - sia venuta ad investire le sole disposizioni del d.P.R. n.

121 del 1961 concernenti le tasse sulle concessioni rimaste

governative, senza in alcun modo toccare le norme dello stesso d.P.R.

relative alle tasse trasferite alle regioni. Queste ultime norme

sono, pertanto, rimaste in vita al fine di assolvere alla specifica

funzione di fungere da presupposto e da parametro per la disciplina

regionale relativa alle tasse sulle concessioni trasferite alle

regioni a statuto ordinario".

Da tali principi la Corte non ritiene di discostarsi nemmeno nella

vigenza del "nuovo" sistema introdotto dall'art. 4 della legge n. 158

del 1990, il quale, prevedendo (comma 8) che le tasse in parola "sono

disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle

concessioni governative", fa implicito riferimento anche alla

disciplina di principio rappresentata ancora, per la parte di

interesse regionale, dal d.P.R. n. 121 del 1961.

Orbene, poiché, secondo la disciplina anteriore sulle tasse di

concessione regionale, vigeva il criterio espresso della

"corrispondenza" degli atti già di competenza dello Stato, ne deriva

che le regioni, nel disciplinare le materie nell'ambito delle quali

alcuni provvedimenti comportavano il pagamento del tributo, non

potessero discostarsi dalla normativa statale sostanziale, ovverosia,

nella specie, dalle disposizioni del testo unico sulla pesca e del

d.P.R. n. 121 del 1961 sulle tasse di concessione (allora)

governativa. Ed il fatto che la regione abbia già legiferato in modo

non conforme a quelle disposizioni non può rilevare nel giudizio di

costituzionalità, perché, come questa Corte ha già osservato, "la

sussistenza di una precedente disciplina regionale non impedisce allo

Stato di esercitare la potestà istituzionalmente spettantegli di

ridisciplinare la materia, (potestà) ancora più frequente in

materia tributaria ..", dovendosi "convogliare in un quadro omogeneo,

anche se articolato, i diversi impulsi della normativa regionale"

(sentenza n. 272 del 1986 cit.).

La disciplina, da parte della legge dello Stato, degli aspetti

tributari dei provvedimenti regionali risponde difatti all'esigenza

di rendere omogeneo il quadro di riferimento, non potendosi ammettere

una disarticolazione sganciata dai criteri dell'art. 119 della

Costituzione e non potendosi neppure pretendere, come sembra invece

sostenere la Regione, che il legislatore statale si assumesse il

preventivo onere di una integrale ricognizione di tutti i diversi

tipi di provvedimenti regionali per parametrare rispetto ad ognuno di

essi il tributo da corrispondere.

8.2. - Le stesse considerazioni, circa la vigenza della normativa

statale di riferimento, valgono per rigettare anche la seconda

censura. Infatti nel citato d.P.R. n. 121 del 1961 era già prevista

la ripartizione di alcune soprattasse a favore di determinati

organismi (consorzi per la tutela e l'incremento del patrimonio

ittico, Federazione italiana della pesca e agenti di vigilanza); e

poiché alcuni di essi (come i consorzi), a seguito dell'attuazione

dell'ordinamento regionale disposta dal d.P.R. n. 616 del 1977, sono

stati soppressi dal decreto legge 18 agosto 1978 n. 481, convertito

nella legge 21 ottobre 1978 n. 641, e la Federazione, in quanto

organismo centrale, si giustificava con la sola competenza (allora)

dello Stato, è legittimo che ora la disciplina statale indichi,

nell'orma dello stesso principio di ripartizione, gli organismi che

perseguono oggi gli stessi fini di quelli sostituiti.

Inoltre va anche considerato che la nota alla voce 18 dispone la

ripartizione di quei proventi "fra le amministrazioni provinciali, le

associazioni di pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da

stabilirsi con provvedimenti del consiglio regionale". La norma,

quindi, in primo luogo indica soggetti (quali le amministrazioni

provinciali) per i quali lo Stato può dettare apposita disciplina,

trattandosi di enti locali territoriali; in secondo luogo si

riferisce ad associazioni operanti in sede regionale e come tali

riconosciute dalle stesse regioni e quindi sono in definitiva queste

a stabilire se spetti loro o meno quota del tributo; in terzo luogo

affida all'organo deliberativo regionale di definire i criteri di

riparto tra detti soggetti, se ed in quanto esistenti in ambito locale, dovendosi quindi escludere la lesione delle competenze degli

enti di autonomia.

9. - Resta da esaminare l'ultima questione, prospettata per

asserita violazione della norma di delega (art. 4 della legge n. 158

del 1990) che a'ncora l'ammontare del tributo, in caso di

provvedimenti già assoggettati a tassa di concessione regionale di

importo diverso in ciascuna regione, al 90 per cento del tributo

stabilito in sede regionale (a norma della disciplina statale

anteriore) di ammontare più elevato.

La questione si riferisce alle voci 15, 16 sub 1 e 18, mentre per

la voce 41 sub 1, 2, 3, 5 è stata già dichiarata (v. sopra n. 4) la

cessazione della materia del contendere.

Per quanto riguarda la voce 15 (licenza di appostamento fisso di

caccia), la Regione Lombardia sostiene che la disciplina statale -

che non distingue tra appostamenti "con" o "senza tabelle", come

invece fa la legge regionale "10 marzo 1980 n. 25 e successive

modifiche", prevedendo due tipi diversi di tasse di rilascio -

violerebbe i limiti della delega "che impone l'assoggettamento al

tributo di tutti gli atti e provvedimenti già assoggettati a tassa

di concessione regionale", perché lo specifico provvedimento

regionale (licenza di appostamento con tabelle) non sarebbe preso in

considerazione e resterebbe quindi escluso dalla tassa.

In ogni caso, poi, se la voce 15 cit. si ritenga riferita ad

entrambi i tipi di licenza previsti nella legislazione regionale,

sarebbe violato il criterio della delega relativo alla

quantificazione del tributo (90 per cento di quello regionale).

La censura non è fondata.

Per il primo profilo valgono le considerazioni già espresse (v.

supra n. 8.1) a proposito delle licenze di pesca e della non

conformità delle leggi regionali sia alla disciplina statale

precedente che a quella ora in atto che, nell'ambito della

definizione dell' an del tributo, hanno previsto un unico tipo di

licenza. La voce n. 51 della tariffa allegata al d.P.R. n. 121 del

1961 non distingueva, difatti, ai fini tributari gli appostamenti

fissi di caccia a seconda che fossero o meno con tabelle, bensì li

considerava unitariamente "anche quando .. sprovvisti degli appositi

segnali perimetrali". Nello stesso modo si esprime la disposizione

ora impugnata.

Ne deriva che il secondo profilo fondato su di un'autonoma

determinazione regionale del presupposto impositivo, sulla quale

prevale la legge dello Stato, perde di consistenza.

Per la voce 16 sub 1 (concessione di costituzione di aziende

faunistico-venatorie) la ricorrente osserva che sono ivi previste una

tassa di rilascio e una tassa annuale di lire 4.650 per ogni ettaro,

e non invece la tassa di rilascio in cifra fissa (pari a lire 469.500

per le aziende private fuori dalla zona delle Alpi e a lire 118.000

per le aziende private nella zona delle Alpi) come disciplinata dalla

legge regionale n. 25 del 1980 e successive modifiche cit.

Anche tale censura è priva di fondamento per le stesse ragioni

innanzi esposte: la regione non può creare nuovi tributi al di fuori

delle previsioni della "legge della Repubblica", che nella specie non

li consente. La voce 52 del d.P.R. n. 121 del 1961 non prevedeva la

tassa fissa di rilascio per le riserve di caccia e ad essa occorre

sempre riferirsi per l'assimilazione che, ai fini tributari, deve

essere fatta tra riserve e aziende faunistiche (sentenza n. 271 del

1986).

Circa l'ammontare della tassa prevista in detta voce, che la

Regione ritiene comunque non conforme al criterio della delega (90

per cento), va osservato in primo luogo che la somma ivi prevista è

stata aumentata a lire 6.065 dal decreto legislativo n. 31 del 1992,

correttivo del precedente; inoltre, ogni residua difformità di detta

somma rispetto all'ammontare stabilito in sede regionale (e indicato

nel ricorso in lire 7.000, il cui 90 per cento ammonterebbe a lire

6.300) non può essere valutata, perché persiste l'obbligo per le

regioni di "rispettare i limiti posti dalla legislazione statale"

(sentenza n. 271 del 1986 cit.) in materia di riserve di caccia

nonché di aziende faunistico-venatorie all'uopo "assimilabili" alle

prime.

Quanto infine alla voce 18 (licenza di pesca nelle acque interne),

la censura sull'ammontare degli importi, che sarebbe inferiore

rispetto a quello previsto dalla regione, si basa sull'erroneo

presupposto che legittimamente la legge regionale n. 25 del 1980 e

successive modifiche cit. avrebbe previsto tipi di licenza da

assoggettare al tributo in difformità della normativa statale

precedente. Poiché ciò non le era consentito, le determinazioni

regionali difformi non possono, come già detto, essere prese in

considerazione al fine della valutazione del criterio quantitativo

fissato dalla legge di delega.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso della Regione Umbria indicato in

epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991 n. 230

(Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali

ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970 n. 281, come

sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990 n. 158),

relativamente alle note alle voci 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16 sub

1, 17, 18, 23, 25, 28, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 46, sollevate

dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118

della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara cessata la materia del contendere per la questione di

legittimità costituzionale concernente la voce 41 della predetta

tariffa, sollevata dalla Regione Lombardia con il medesimo ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1993:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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