Corte costituzionale

Sentenza n. 339/2001

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/10/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma

secondo, lettera a); 5, commi dal primo al sesto; 6, comma primo,

lettere d) ed e); 8, comma primo, lettera a); 9, commi secondo e

terzo; 10, commi primo, secondo, terzo e sesto; 11, commi primo,

secondo, terzo, quarto, sesto e ottavo; 14, comma primo; 18, ultimo

comma, della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova

normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della

professione di direttore tecnico), degli artt. 5; 6, comma primo,

lettere d) ed e); 9; 10, commi primo e secondo; 11, commi secondo,

terzo e quarto; 12; 13, comma quarto; 16; 17; 20, commi primo e

secondo; 24, comma terzo, della legge della Regione Abruzzo 14 luglio

1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali

delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida

turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico), e

degli artt. 2, commi 1 e 3; 6, comma 2, lettere a), b) e d); 7, commi

2 e 3; 11, e 12 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 1997,

n. 44 (Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri

organismi operanti nella materia), nonché della Voce 23 della

tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230

(Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali

ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come

sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), promossi

con ordinanze emesse il 15 dicembre 1999 dal tribunale di Avezzano

nel procedimento civile Due Più Viaggi S.n.c. contro American

Express Services Europe Limited ed altra, iscritta al n. 189 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 18, 1ª serie speciale n. 18, dell'anno 2000, e il 17

dicembre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto nel

giudizio promosso con ricorso da Holding Italia Turismo S.p.a. ed

altra contro Regione Veneto ed altre, iscritta al n. 492 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, 1ª serie speciale n. 39, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione della S.n.c. Due Più Viaggi,

dell'American Express Company S.p.a. in liquidazione ed altra,

dell'Holding Italia Turismo S.p.a. ed altra, e della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2001 il giudice relatore

Carlo Mezzanotte;

Uditi gli avvocati Laura Pierallini per la Due Più Viaggi

S.n.c., Saly Valobra per l'American Express Company S.p.a. in

liquidazione ed altra, Massimo Burghignoli per la Holding Italia

Turismo S.p.a. ed altra e Mario Loria per la Regione Veneto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Nel corso del giudizio promosso dalla S.n.c. Due Più

Viaggi contro la società American Express Services Limited, con

successiva chiamata in causa della S.p.a. in liquidazione American

Express Company, per l'accertamento del compimento da parte delle due

ultime società di atti di concorrenza sleale consistiti anche

nell'avere esercitato la propria attività in carenza delle

prescritte autorizzazioni regionali, il giudice unico presso il

tribunale di Avezzano, con ordinanza in data 15 dicembre 1999 (r.o.

n. 189 del 2000), ha sollevato, in riferimento agli artt. 41, 117 e

120 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 3, comma secondo, lettera a); 5, commi dal primo al

sesto; 6, comma primo, lettere d) ed e); 8, comma primo, lettera a);

9, commi secondo e terzo; 10, commi primo, secondo, terzo e sesto;

11, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e ottavo; 14, comma

primo; e 18, ultimo comma, della legge della Regione Abruzzo 12

gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di

viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico), nonché

degli artt. 5; 6, comma primo, lettere d) ed e); 9; 10, commi primo e

secondo; 11, commi secondo, terzo e quarto; 12; 13, comma quarto; 16;

17; 20, commi primo e secondo; 24, comma terzo, della legge della

Regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio

delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e

delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di

accompagnatore turistico).

Il remittente, richiamando la sentenza n. 362 del 1998 con la

quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di

analoghe disposizioni della legge della Regione Lombardia 16

settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi

concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle

agenzie di viaggio e turismo e delega alle province), dubita della

legittimità costituzionale delle citate disposizioni delle due leggi

regionali abruzzesi, in quanto esse, prevedendo una serie di vincoli

per le agenzie di viaggio e turismo, imponendo loro di fornirsi di

autorizzazione anche per le filiali e le succursali, di pagare per

queste ultime distinte tasse di concessione regionale, di versare

distinte cauzioni e di assicurare la presenza in filiale di un

direttore tecnico a tempo pieno, confliggerebbero con il principio

della unitaria considerazione dell'agenzia di viaggio come impresa,

risultante dall'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217

(Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la

qualificazione dell'offerta turistica), comprimerebbero

immotivatamente la libertà di iniziativa economica e violerebbero il

divieto di limitare o comunque rendere più difficoltoso il diritto

delle agenzie di viaggio di esercitare la loro attività in qualunque

parte del territorio nazionale.

In particolare, le disposizioni della legge della Regione Abruzzo

12 gennaio 1998, n. 1, che violerebbero, ad avviso del giudice a quo

gli artt. 41, 117 (in relazione all'art. 9 della legge 17 maggio

1983, n. 217) e 120 della Costituzione, sono le seguenti:

art. 3, comma secondo, lettera a), che prevede che sono

connesse all'attività di agenzia di viaggio e turismo la

prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche

per mezzo di terminali elettronici od altre macchine emettitrici, per

conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti

ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di

trasporto;

art. 5, commi dal primo al quinto, che, nel disciplinare

l'autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di

viaggio e turismo, prevedono che anche l'apertura e l'esercizio di

filiali è soggetta alle stesse disposizioni stabilite per l'apertura

di agenzie principali;

art. 5, comma sesto, che per le agenzie che svolgono la loro

attività all'interno di strutture pubbliche o private, che non hanno

libero accesso al pubblico, o in centri commerciali integrati,

prevede come necessario il requisito di indipendenza dei locali da

altre attività;

art. 6, comma primo, lettere d) ed e), che stabiliscono che

la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione per le agenzie di

viaggio e turismo deve specificare l'ubicazione dei locali in cui si

intende condurre l'impresa e la qualità di agenzia principale ovvero

di succursale o filiale;

art. 8, comma primo, lettera a), che prevede l'ulteriore

adempimento, per ottenere l'autorizzazione, del versamento della

tassa di concessione regionale e della tassa di rilascio;

art. 9, commi secondo e terzo, che stabiliscono che nella

autorizzazione viene annotato il carattere di agenzia principale

ovvero di filiale o succursale, che la provincia dà notizia

dell'avvenuta apertura di un'agenzia succursale o filiale alla

provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale e che ogni

modificazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al

titolare, alla ubicazione dei locali di esercizio comporta il

rilascio di nuova autorizzazione, mentre le altre modificazioni

comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione;

art. 10, commi primo, secondo, terzo e sesto, i quali

dispongono anche per le filiali e le succursali delle agenzie di

viaggio e turismo il pagamento della tassa di concessione regionale;

art. 11, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e ottavo,

che prevedono il versamento di cauzione anche per le filiali e le

succursali delle agenzie di viaggio e turismo;

art. 14, comma primo, che stabilisce che la denominazione di

"agenzia di viaggio", di "agenzia turistica" e simili è riservata

alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio

previsto dalla Provincia, escludendo che tali denominazioni possano

essere utilizzate da imprese autorizzate da altra Provincia e da

altra Regione;

art. 18, ultimo comma, il quale prescrive che il direttore

tecnico debba prestare la propria attività in una sola agenzia o

filiale a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività.

Poiché parte dei fatti di causa sarebbero accaduti nel periodo

di vigenza della legge della Regione Abruzzo n. 39 del 1987 e poiché

la nuova legge regionale n. 1 del 1998 non sarebbe dotata di

efficacia retroattiva, il remittente ritiene necessario sollevare

questione di legittimità costituzionale anche in riferimento alle

seguenti disposizioni della citata legge regionale n. 39 del 1987, le

quali avrebbero contenuto analogo a quelle, già censurate, della

legge regionale n. 1 del 1998 e, benché da questa legge abrogate,

sarebbero applicabili nel giudizio a quo:

art. 5, che stabilisce che l'apertura e l'esercizio delle

agenzie di viaggio e turismo sono soggetti ad autorizzazione

regionale;

art. 6, comma primo, lettere d) ed e), nelle quali si prevede

che la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione deve specificare

la qualità di agenzia principale o filiale e l'ubicazione dei locali

in cui si intende svolgere l'attività;

art. 9, che disciplina il nulla osta regionale per l'apertura

delle agenzie di viaggio e turismo;

art. 10, commi primo e secondo, i quali fissano modalità e

requisiti del decreto di autorizzazione all'apertura di agenzia di

viaggio e turismo;

art. 11, commi secondo, terzo e quarto, che, individuando i

requisiti strutturali delle agenzie di viaggio e turismo, subordinano

al nulla osta della giunta regionale l'apertura e l'esercizio di

succursali e filiali a gestione non autonoma e ad autorizzazione

l'apertura e l'esercizio di filiali stagionali;

artt. 12, e 13, comma quarto, che prevedono lo sviluppo

programmato delle agenzie sul territorio ad opera della Regione e il

registro regionale per le agenzie e per le filiali;

art. 16, che stabilisce che il rilascio dell'autorizzazione

di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al versamento del

deposito cauzionale e, escludendo l'obbligo del versamento della

cauzione e della relativa tassa di concessione per le sole filiali

stagionali di agenzia aventi sede principale nella Regione Abruzzo,

assoggetta al versamento del deposito cauzionale e della tassa di

concessione regionale tutte le altre filiali;

art. 17, secondo il quale l'autorizzazione all'apertura e

all'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo è

soggetta a tassa di concessione regionale;

art. 20, commi primo e secondo, che disciplinano le

escursioni e i viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in

concessione;

art. 24, comma terzo, che prevede che il direttore tecnico

debba prestare la propria opera professionale alle dipendenze di una

sola agenzia o filiale con carattere di continuità ed esclusività.

1.2. - Si è costituita in giudizio la società attrice nel

processo principale, Due Più Viaggi S.n.c., e ha chiesto che le

questioni siano dichiarate non fondate, depositando nell'imminenza

dell'udienza, ma fuori termine, una successiva memoria.

1.3. - Si sono costituite in giudizio anche la società convenuta

nel processo principale, American Express Company S.p.a. in

liquidazione, e la società chiamata in causa nello stesso processo,

American Express Services Europe Limited, richiamando la sentenza

n. 362 del 1998 di questa Corte ed insistendo per la dichiarazione di

illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate.

In una successiva memoria, depositata nell'imminenza

dell'udienza, le suindicate società segnalano che il legislatore

avrebbe recepito nella nuova legge-quadro 29 marzo 2001, n. 135

(Riforma della legislazione nazionale del turismo) i principi

espressi nella citata giurisprudenza costituzionale. Tuttavia nella

fattispecie in esame sarebbe irrilevante lo ius superveniens,

"dovendosi chiaramente far riferimento alla legge-quadro sul turismo

a suo tempo vigente e cioè la legge 17 maggio 1983, n. 217".

2.1. - Nel corso del giudizio promosso, con ricorso in data 15

giugno 1999, dalle agenzie di viaggio Holding Italia Turismo S.p.a. -

H.I.T. - e Comitours S.p.a. nei confronti della Regione Veneto e

delle Province di Verona e di Treviso, per ottenere l'annullamento,

previa sospensione, di alcune note di dette Province datate 4 maggio

1999, con le quali venivano sollecitate integrazioni della

documentazione occorrente per il rilascio delle richieste

autorizzazioni nonostante che le agenzie ricorrenti avessero

comunicato di non ritenersi più obbligate, a seguito della sentenza

di questa Corte n. 362 del 1998, ai sollecitati adempimenti, il

Tribunale amministrativo regionale del Veneto, dopo avere respinto

l'istanza di sospensione, con ordinanza in data 17 dicembre 1999

(r.o. n. 492 del 2000), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 3; 6, comma 2, lettera d); 7,

commi 2 e 3; 6, comma 2, lettere a) e b); 11 e 12 della legge della

Regione Veneto 30 dicembre 1997, n. 44 (Nuove norme sulle agenzie di

viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia),

nonché della Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo

22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle

concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio

1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990,

n. 158), deducendone il contrasto con gli artt. 41, 117 (in relazione

all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217) e 120 della

Costituzione.

Il remittente premette in fatto che, essendo intervenuta la

sentenza di questa Corte n. 362 del 1998 mentre erano in corso i

relativi procedimenti amministrativi, le ricorrenti avevano

comunicato alle Province di Verona e di Treviso che non si

consideravano più tenute, per esercitare la propria attività nel

territorio provinciale, a munirsi di ulteriori autorizzazioni, né a

versare ulteriori depositi cauzionali, né a corrispondere una

ulteriore tassa di concessione, né ad assumere un direttore tecnico

addetto in via esclusiva alle singole filiali. Con le note oggetto

del ricorso sia la Provincia di Verona sia quella di Treviso avevano,

però, rilevato che la citata sentenza di questa Corte non era

estensibile alle norme della legge della Regione Veneto n. 44 del

1997 e avevano invitato le agenzie di viaggio ad integrare la

documentazione, adempimento successivamente compiuto dalle parti

private, che, con provvedimenti, rispettivamente, in data 26 maggio

1999, 7 giugno 1999 e 5 giugno 1999, avevano ottenuto le richieste

autorizzazioni.

Nell'atto introduttivo del giudizio era stato precisato che le

note provinciali di cui si chiedeva l'annullamento integravano

altrettanti rifiuti al libero e legittimo esercizio della loro

attività economica, esplicitando la volontà degli enti di procedere

applicando la legge regionale, ritenuta non intaccata dalla sentenza

n. 362 del 1998 della Corte costituzionale, e che le ricorrenti

medesime avevano accettato di assoggettarsi alle richieste

integrazioni documentali al solo fine di evitare la sospensione o la

cessazione dell'attività, puntualizzando che l'invio della

documentazione non pregiudicava i loro diritti sulla base dei

principi sanciti in quella sentenza.

Il giudice a quo, riportandosi alle argomentazioni delle

ricorrenti, conclude nel senso che il rilascio delle richieste

autorizzazioni, avvenuto nel 1999, non ha comportato la sopravvenuta

carenza d'interesse a vedere deciso il ricorso e che le note

impugnate hanno "autonoma capacità lesiva".

Secondo il remittente le disposizioni censurate, imponendo alle

agenzie di viaggio e turismo di fornirsi di autorizzazione anche per

le filiali e succursali, di pagare per queste ultime distinte tasse

di concessione regionale, di versare distinte cauzioni e di

assicurare la presenza in filiale di un direttore tecnico a tempo

pieno, contrasterebbero con la configurazione unitaria delle agenzie

di viaggio delineata dall'art. 9 della legge n. 217 del 1983,

comprimerebbero irragionevolmente la libertà di iniziativa economica

e violerebbero il divieto di limitare o comunque rendere più

difficoltoso il diritto delle agenzie di viaggio di esercitare la

loro attività in qualunque parte del territorio nazionale.

In particolare, le disposizioni della legge della Regione Veneto

n. 44 del 1997 che, ad avviso del giudice a quo, avendo contenuto

analogo a quelle della legge della Regione Lombardia n. 27 del 1996

dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte con la

citata sentenza n. 362 del 1998, incorrerebbero nelle medesime

censure di illegittimità costituzionale, sarebbero le seguenti:

art. 2, commi 1 e 3, nella parte in cui l'esercizio

dell'attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo viene

subordinato al rilascio di autorizzazione;

art. 6, comma 2, lettera d), nella parte in cui è previsto

che ai fini della autorizzazione all'apertura di una agenzia di

viaggio e turismo il richiedente debba trasmettere una dichiarazione

che assicuri la prestazione del direttore tecnico, in una sola

agenzia, a tempo pieno e con carattere di continuità ed

esclusività;

art. 7, comma 2, nella parte in cui si dispone che

nell'autorizzazione venga annotato il carattere di agenzia

principale, ovvero di filiale o succursale;

art. 7, comma 3, nella parte in cui è previsto il rilascio

di una nuova autorizzazione in presenza delle modificazioni relative

al titolare, alla denominazione o ragione sociale ivi indicate;

art. 6, comma 2, lettere a) e b); art. 11 e art. 12, nella

parte in cui l'autorizzazione all'apertura di una agenzia di viaggio

viene assoggettata al versamento del deposito cauzionale e al

pagamento della tassa di concessione regionale.

Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto solleva

altresì, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali,

questione di legittimità costituzionale della Voce 23 della tariffa

allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella parte

in cui stabilisce che le filiali, anche con gestione non autonoma,

delle agenzie di viaggio aventi la sede principale in altra Regione,

sono tenute a munirsi di distinta licenza con conseguente pagamento

della relativa tassa di concessione regionale.

2.2. - Si sono costituite in giudizio le parti private del

giudizio principale, insistendo per la dichiarazione di

illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, che

incorrerebbero nelle medesime censure che hanno portato questa Corte

a dichiarare, con la sentenza n. 362 del 1998, l'illegittimità

costituzionale delle analoghe norme della legge della Regione

Lombardia n. 27 del 1996.

2.3. - Si è costituita anche la Regione Veneto e ha chiesto che

la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Preliminarmente la Regione rileva che l'art. 15 della legge della

Regione Veneto 3 febbraio 1998, n. 3 [Provvedimento generale di

rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria

1998)] ha disposto, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, la non

applicazione delle tasse sulle concessioni regionali "di cui ai

numeri d'ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 22

giugno 1991, n. 230, di seguito elencati", e puntualizza che in tale

enumerazione compare appunto (contrassegnata dal n. 23) la "licenza

per aprire e condurre agenzie di viaggio". Conseguentemente

dovrebbero ritenersi abrogati gli artt. 6, comma 2, lettere a) e b),

e 12 della legge della Regione Veneto n. 44 del 1997, che imponevano

per queste licenze il versamento del deposito cauzionale ed il

pagamento della tassa regionale di concessione. Queste ultime

disposizioni, quindi, non sarebbero più vigenti nell'ordinamento

regionale e non sarebbero più suscettibili di vaglio di legittimità

costituzionale, rendendo inammissibili le censure che ad esse si

riferiscono.

In secondo luogo la Regione Veneto osserva che il remittente non

avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla rilevanza della

questione prospettata in relazione al giudizio in corso. Infatti,

già anteriormente all'instaurarsi del contenzioso di merito, le

ricorrenti avevano, con comportamento acquiescente, aderito alle

richieste formulate nelle note impugnate, prodotto la documentazione

ed ottenuto il rilascio delle richieste autorizzazioni.

Conseguentemente, ad avviso della Regione Veneto, sarebbe venuto meno

l'interesse alla decisione del ricorso, da cui le ricorrenti non

potrebbero trarre alcuna utilità in relazione alla fattispecie

dedotta in giudizio e l'ordinanza di rimessione si risolverebbe in

una "surrettizia, inammissibile impugnazione diretta della legge

regionale".

Nel merito, nell'atto di costituzione si pone l'accento sulla

"spinta evolutiva subita dalla legislazione statale in materia di

tutela dei consumatori". In particolare, si rileva che il

riconoscimento dei fondamentali diritti dei consumatori e degli

utenti contenuto nella legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei

diritti dei consumatori e degli utenti) sarebbe "il contrappunto

normativo" al principio di libertà di iniziativa economica sancito

dall'art. 41 della Costituzione, sicché le disposizioni censurate

sarebbero da annoverare tra quelle forme di controllo indicate come

necessarie dalla norma costituzionale ai fini del corretto esercizio

del diritto di intrapresa costituzionalmente garantito, nel rispetto

di quei principi di trasparenza del mercato che concorrono alla

tutela dell'interesse pubblico.

Quanto alle censure di illegittimità costituzionale riferite

all'art. 117 della Costituzione, la Regione Veneto osserva che le

norme impugnate riprodurrebbero sostanzialmente i contenuti propri

della legge-cornice, adattandoli al contesto regionale, e aggiunge

che, nel quadro legislativo di riferimento, assumerebbe particolare

importanza il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392

(Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli

agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29

dicembre 1990, n. 392), il quale, nel ribadire il carattere regionale

dell'autorizzazione (art. 2, comma 2), introdurrebbe la facoltà di

prescrivere requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati

dall'art. 9 della legge n. 217 del 1983 (art. 3), quali la

"onorabilità" e la capacità finanziaria, e imporrebbe la prova del

possesso di adeguata capacità professionale (art. 4). Secondo la

difesa regionale, dalle disposizioni citate discenderebbe che anche

l'individuazione dei requisiti sarebbe rimessa alla discrezionalità

del legislatore regionale, quale concreta espressione della potestà

normativa riconosciuta dall'art. 9 della legge n. 217 del 1983 e

garantita dall'art. 117 della Costituzione.

Quanto ai profili di incostituzionalità evocati per violazione

dell'art. 120 della Costituzione, la Regione Veneto rileva che il

remittente si limiterebbe a richiamare apoditticamente "gli assunti

interpretativi" elaborati da questa Corte nella sentenza n. 362 del

1998, senza motivare adeguatamente in ordine alla loro attinenza con

il giudizio a quo.

2.4. - Nell'imminenza dell'udienza le società ricorrenti nel

processo principale, Holding Italia Turismo S.p.a. - H.I.T. - e

Comitours S.p.a., hanno presentato una memoria, con la quale

insistono per l'accoglimento delle questioni di legittimità

costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del

Veneto.

Quanto alla eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione

Veneto, le parti private rilevano che la Regione cercherebbe di

"trasformare questioni di interesse al ricorso (ergo di

legittimazione) con questioni di rilevanza" e concludono che la

valutazione dell'interesse-legittimazione al ricorso sarebbe compito

esclusivo del giudice remittente.

Le parti private osservano, poi, che questa Corte, nella sentenza

n. 362 del 1998, ha affermato che la disciplina in esame non collide

con l'esigenza di tutelare i consumatori o con altre preminenti

istanze di pubblico interesse, e segnalano che la nuova legge 29

marzo 2001, n. 135, ha espressamente stabilito che l'autorizzazione

rilasciata a un'impresa turistica ha validità su tutto il territorio

nazionale (art. 7, comma 6).

Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata

sulla Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno

1991, n. 230, le parti private rilevano che il fatto che la Regione

Veneto, con legge regionale n. 3 del 1998, abbia abolito le tasse di

concessione sulle autorizzazioni all'esercizio delle agenzie di

viaggio non comporterebbe il venir meno dell'interesse alla sollevata

questione, poiché la disposizione statale censurata continuerebbe ad

obbligare l'agenzia a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi

dalla Regione per ogni filiale, anche se il rilascio sarebbe divenuto

esente da tassazione. Considerato in diritto

1. - Oggetto delle questioni di legittimità costituzionale

sollevate dal giudice unico presso il tribunale di Avezzano con

ordinanza in data 15 dicembre 1999 (r.o. n. 189 del 2000) e dal

Tribunale amministrativo regionale del Veneto con ordinanza in data

17 dicembre 1999 (r.o. n. 492 del 2000) sono alcune disposizioni

delle leggi della Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova

normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della

professione di direttore tecnico), e 14 luglio 1987, n. 39

(Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle

agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica,

di interprete turistico e di accompagnatore turistico), e,

rispettivamente, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 1997,

n. 44 (Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri

organismi operanti nella materia). Si tratta di disposizioni a

contenuto analogo, le quali prevedono, nei rispettivi ambiti di

competenza territoriale, una serie di vincoli per le agenzie di

viaggio e turismo, imponendo loro di fornirsi di autorizzazione anche

per le filiali e le succursali, di pagare per queste ultime distinte

tasse di concessione regionale, di versare distinte cauzioni e di

assicurare la presenza in filiale di un direttore tecnico a tempo

pieno.

Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto solleva altresì

questione di legittimità costituzionale della Voce 23 della tariffa

allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione

della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi

dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito

dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), nella parte in cui

stabilisce che le filiali, anche con gestione non autonoma, delle

agenzie di viaggio aventi la sede principale in altra Regione, sono

tenute a munirsi di distinta licenza con conseguente pagamento della

relativa tassa di concessione regionale.

Entrambi i remittenti, richiamando la sentenza n. 362 del 1998,

con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale di analoghe disposizioni della legge della Regione

Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei

servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo

delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province), dubitano

della legittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi

regionali suindicate, deducendone il contrasto con gli artt. 41, 117

(in relazione all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217) e 120

della Costituzione, in quanto confliggerebbero con il principio della

unitaria considerazione dell'agenzia di viaggio come impresa,

risultante appunto dal citato art. 9 della legge-quadro per il

turismo, comprimerebbero immotivatamente la libertà di iniziativa

economica e violerebbero il divieto di limitare o comunque rendere

più difficoltoso il diritto delle agenzie di viaggio di esercitare

la loro attività in qualunque parte del territorio nazionale.

2. - Il giudice unico presso il tribunale di Avezzano, ai fini

dello scrutinio di legittimità costituzionale, indica numerose

disposizioni della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1,

e fra queste include anche prescrizioni che riguardano le agenzie di

viaggio in genere e non si riferiscono in particolare alle filiali e

alle succursali. Poiché dalla motivazione dell'ordinanza si evince

che solo in relazione al regime autorizzatorio e ai connessi oneri

apprestati per queste ultime si appuntano le censure del remittente,

l'interpretazione dell'ordinanza stessa deve essere nel senso che con

essa si sia sostanzialmente inteso censurare soltanto le seguenti

disposizioni:

art. 5, comma primo, nella parte in cui sottopone a

preventiva autorizzazione, rilasciata dalla Provincia, anche

l'attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo;

art. 5, comma quarto, nella parte in cui prevede

l'autorizzazione per l'esercizio di filiali o succursali stagionali;

art. 5, comma quinto, nella parte in cui assoggetta

l'apertura di filiali di agenzie principali, comprese quelle di

agenzie aventi sede in altra Regione italiana o Stato dell'Unione

europea, alle stesse disposizioni stabilite per l'apertura delle

agenzie principali;

art. 6, comma primo, lettera e), nella parte in cui impone di

specificare nella domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione

l'eventuale qualità di succursale o filiale;

art. 9, comma secondo, nella parte in cui prevede che

nell'autorizzazione sia annotato il carattere di filiale o di

succursale e dispone che la Provincia dia notizia dell'avvenuta

apertura di una succursale o filiale alla Provincia nel cui

territorio ha sede l'agenzia principale;

art. 10, comma primo, nella parte in cui assoggetta le

succursali e le filiali al pagamento delle tasse di concessione

regionale;

art. 11, nella parte in cui, escludendo dall'obbligo di

versamento della cauzione le sole filiali stagionali di un'agenzia di

viaggio e turismo avente sede principale nella Regione Abruzzo,

assoggetta a tale obbligo tutte le altre filiali, ivi comprese quelle

aventi sede in altra Regione;

art. 14, nella parte in cui, riservando la denominazione di

"agenzia di viaggio", di "agenzia turistica" e simili alle imprese

che hanno ottenuto l'autorizzazione dalla Provincia, esclude che tali

denominazioni possano essere utilizzate da imprese autorizzate da

altra Provincia della Regione Abruzzo o da altra Regione;

art. 18, ultimo comma, nella parte in cui prevede che nella

filiale di una agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico

debba prestare la propria attività con carattere di esclusività.

Anche in relazione alla legge della Regione Abruzzo 14 luglio

1987, n. 39, è da ritenere che, nonostante siano indicate

nell'ordinanza di rimessione più disposizioni, le previsioni che

rendono tale legge applicabile anche alle filiali e alle succursali

delle agenzie di viaggio e alle quali deve essere pertanto

circoscritto il giudizio di legittimità costituzionale, sono

soltanto:

gli artt. 5 e 10, nella parte in cui prevedono

l'autorizzazione anche per l'apertura di filiali;

l'art. 6, comma primo, lettera d), nella parte in cui prevede

che nella domanda di autorizzazione debba essere specificata la

qualità di filiale;

l'art. 11, commi secondo e terzo, nella parte in cui,

rispettivamente, subordinano al nulla osta della giunta regionale

l'apertura e l'esercizio di succursali e filiali a gestione non

autonoma e ad autorizzazione l'apertura e l'esercizio di filiali

stagionali;

l'art. 16, nella parte in cui, escludendo l'obbligo del

versamento della cauzione e della relativa tassa di concessione per

le sole filiali stagionali di agenzia aventi sede principale nella

Regione Abruzzo, assoggetta al versamento del deposito cauzionale e

al pagamento della tassa di concessione regionale tutte le altre

filiali;

art. 24, comma terzo, nella parte in cui prevede che nella

filiale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba

prestare la propria attività con carattere di esclusività.

3. - L'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del

Veneto, intesa a sua volta a censurare, per contrasto con gli

artt. 41, 117 e 120 della Costituzione, non già la prevista

autorizzazione regionale per l'apertura e l'esercizio delle agenzie

di viaggio e turismo o la previsione che a tali imprese debba essere

preposto un direttore tecnico che presti la propria attività in

maniera continuativa ed esclusiva, ma solo l'estensione di tali

obblighi e dei connessi adempimenti alle filiali, succursali o sedi

secondarie, deve essere interpretata nel senso che essa abbia ad

oggetto le seguenti disposizioni della legge della Regione Veneto 30

dicembre 1997, n. 44:

art. 2, nella parte in cui subordina ad autorizzazione della

Provincia competente per territorio anche le singole sedi operative

di una stessa impresa, organizzate per lo svolgimento dell'attività

di agenzia di viaggio e turismo sotto forma di filiale, di succursale

o di rappresentanza;

art. 7, comma 2, nella parte in cui prevede l'obbligo di

annotare, nell'autorizzazione, il carattere di agenzia principale

ovvero di filiale o succursale.

Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto dubita altresì,

in riferimento ai medesimi parametri, della legittimità

costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata al decreto

legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella parte in cui stabilisce che

le filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in

altra Regione, debbono munirsi di distinta licenza con conseguente

pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

4. - I due giudizi di cui in epigrafe, in quanto propongono

questioni analoghe, possono essere riuniti per essere decisi con

un'unica sentenza.

5. - Vanno preliminarmente respinte le due eccezioni di

inammissibilità sollevate dalla difesa della Regione Veneto.

Con la prima e più generale di esse si afferma che l'ordinanza

del Tribunale amministrativo regionale del Veneto sia priva di

adeguata motivazione in punto di rilevanza. Il giudizio principale

verte sulla legittimità di alcune note con le quali le Province di

Verona e Treviso avevano chiesto integrazioni della documentazione

occorrente per il rilascio delle richieste autorizzazioni nonostante

che le agenzie ricorrenti avessero comunicato di non ritenersi più

obbligate, a seguito della sentenza di questa Corte n. 362 del 1998,

ai sollecitati adempimenti. Il fatto che le ricorrenti avessero già

ottemperato a quanto richiesto dalle amministrazioni resistenti è

stato valutato dal giudice remittente e ritenuto non preclusivo del

successivo ricorso giurisdizionale, in quanto non comportante un

difetto di interesse. Non può questa Corte sovrapporre una propria

diversa valutazione a quella non implausibile effettuata dal

Tribunale amministrativo regionale del Veneto.

Con una seconda eccezione si rileva che l'art. 15 della legge

della Regione Veneto 3 febbraio 1998, n. 3 [Provvedimento generale di

rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria

1998)], avendo disposto, con decorrenza 1 gennaio 1998, la non

applicazione delle tasse sulle concessioni regionali elencate nella

tariffa allegata al decreto legislativo n. 230 del 1991, avrebbe

abrogato gli artt. 6, comma 2, lettere a) e b), e 12 della legge

della Regione Veneto n. 44 del 1997, che imponevano per le licenze

delle agenzie di viaggio e turismo il versamento del deposito

cauzionale ed il pagamento della tassa regionale di concessione.

Una volta rettamente interpretata l'ordinanza di rimessione ed

una volta escluso che le disposizioni da ultimo citate formino

oggetto sostanziale del presente giudizio, ogni disputa circa la loro

vigenza diviene ininfluente.

6. - Nel merito, le questioni, la cui esatta consistenza si è

prima precisata, sono fondate. Sia le leggi regionali dell'Abruzzo

che quella del Veneto considerano le succursali delle agenzie di

viaggio come imprese e non invece come articolazioni dell'impresa e

pertanto ledono i principi di cui all'art. 41 della Costituzione, il

quale garantisce all'imprenditore libertà di organizzazione. In

relazione alle leggi censurate non resta quindi a questa Corte che

ribadire quanto affermato nelle sentenze n. 362 del 1998 e n. 54 del

2001: le agenzie di viaggio e turismo che abbiano ottenuto

l'autorizzazione in altre Regioni sono abilitate ad intrattenere

rapporti con una utenza non territorialmente limitata, giacché la

decisione se mantenere l'attività di impresa circoscritta all'ambito

territoriale in cui è sorta o se estenderla ed articolarla in un

territorio più vasto, all'interno della stessa Regione o anche oltre

i confini di questa, è espressione della libertà di organizzazione

e spetta pertanto all'imprenditore.

Né varrebbe obiettare che le disposizioni delle leggi regionali

qui sottoposte a scrutinio, limitando la libertà dell'imprenditore,

sarebbero preordinate alla tutela dei diritti dei consumatori e degli

utenti. Fin dalla sentenza n. 362 del 1998 questa Corte ha ritenuto

che la tutela dei diritti dei consumatori non può essere ottenuta

limitando la libertà organizzativa dell'imprenditore turistico, ma

deve essere perseguita potenziando le garanzie patrimoniali che le

agenzie di viaggio, sulle quali grava il rischio di impresa, devono

offrire per le ipotesi di inadempienza.

Ad una configurazione unitaria delle agenzie di viaggio si ispira

del resto la recente legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della

legislazione nazionale del turismo), destinata a produrre effetti

abrogativi con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio

previsto dall'art. 2, comma 4, la quale stabilisce, all'art. 7, comma

6, che l'autorizzazione regionale rilasciata all'impresa turistica ha

validità su tutto il territorio nazionale.

Devono essere pertanto dichiarate costituzionalmente illegittime,

per contrasto con l'art. 41 della Costituzione, le disposizioni delle

suindicate leggi regionali che, presupponendo una nozione non

unitaria delle agenzie di viaggio, limitano la libertà di impresa, e

segnatamente gli artt. 5, commi primo, quarto e quinto; 6, comma

primo, lettera e); 9, comma secondo; 10, comma primo; 11; 14, e 18,

ultimo comma, della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 1998,

n. 1, nonché, in quanto ad avviso del remittente, applicabili nel

giudizio a quo, ancorché abrogati, gli artt. 5; 6, comma primo,

lettera d); 10; 11, commi secondo e terzo; 16, e 24, comma terzo,

della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39, e gli artt.

2 e 7, comma 2, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 1997,

n. 44: disposizioni di contenuto analogo o identico a quelle della

legge della Regione Lombardia n. 27 del 1996, dichiarate

costituzionalmente illegittime dalla citata sentenza n. 362 del 1998.

7. - È altresì fondata, sempre in riferimento all'art. 41 della

Costituzione e per le medesime considerazioni testé svolte, la

questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale

amministrativo regionale del Veneto, avente ad oggetto la Voce 23

della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230,

nella parte in cui stabilisce che le succursali e le filiali, anche

con gestione non autonoma, delle agenzie di viaggio aventi la sede

principale in altra Regione sono tenute a munirsi di distinta licenza

da rilasciarsi dalla Regione, con conseguente pagamento della

relativa tassa.

Anche questa disposizione, infatti, incide negativamente sulla

libertà organizzativa dell'imprenditore e gli impedisce di calibrare

le dimensioni dell'impresa in relazione alle opportunità di mercato.

8. - Restano assorbite le ulteriori censure avanzate dai

remittenti in relazione agli artt. 117 e 120 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti

disposizioni della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1

(Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

e della professione di direttore tecnico):

art. 5, comma primo, nella parte in cui sottopone a

preventiva autorizzazione, rilasciata dalla Provincia, anche

l'attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo;

art. 5, comma quarto, nella parte in cui prevede

l'autorizzazione per l'esercizio di filiali o succursali stagionali;

art. 5, comma quinto, nella parte in cui assoggetta

l'apertura di filiali di agenzie principali, comprese quelle di

agenzie aventi sede in altra Regione italiana o Stato dell'Unione

europea, alle stesse disposizioni stabilite per l'apertura delle

agenzie principali;

art. 6, comma primo, lettera e), nella parte in cui impone di

specificare nella domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione

l'eventuale qualità di succursale o filiale;

art. 9, comma secondo, nella parte in cui prevede che

nell'autorizzazione sia annotato il carattere di filiale o di

succursale e dispone che la Provincia dia notizia dell'avvenuta

apertura di una succursale o filiale alla Provincia nel cui

territorio ha sede l'agenzia principale;

art. 10, comma primo, nella parte in cui assoggetta le

succursali e le filiali al pagamento delle tasse di concessione

regionale;

art. 11, nella parte in cui, escludendo dall'obbligo di

versamento della cauzione le sole filiali stagionali di un'agenzia di

viaggio e turismo avente sede principale nella Regione Abruzzo,

assoggetta a tale obbligo tutte le altre filiali, ivi comprese quelle

aventi sede in altra Regione;

art. 14, nella parte in cui, riservando la denominazione di

"agenzia di viaggio", di "agenzia turistica" e simili alle imprese

che hanno ottenuto l'autorizzazione dalla Provincia, esclude che tali

denominazioni possano essere utilizzate da imprese autorizzate da

altra Provincia della Regione Abruzzo o da altra Regione;

art. 18, ultimo comma, nella parte in cui prevede che nella

filiale di una agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico

debba prestare la propria attività con carattere di esclusività;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti

disposizioni della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39

(Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle

agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica,

di interprete turistico e di accompagnatore turistico):

gli artt. 5 e 10, nella parte in cui prevedono

l'autorizzazione anche per l'apertura di filiali;

l'art. 6, primo comma, lettera d), nella parte in cui prevede

che nella domanda di autorizzazione debba essere specificata la

qualità di filiale;

l'art. 11, commi secondo e terzo, nella parte in cui,

rispettivamente, subordinano al nulla osta della Giunta regionale

l'apertura e l'esercizio di succursali e filiali a gestione non

autonoma e ad autorizzazione l'apertura e l'esercizio di filiali

stagionali;

l'art. 16, nella parte in cui, escludendo l'obbligo del

versamento della cauzione e della relativa tassa di concessione per

le sole filiali stagionali di agenzia aventi sede principale nella

Regione Abruzzo, assoggetta al versamento del deposito cauzionale e

al pagamento della tassa di concessione regionale tutte le altre

filiali;

art. 24, comma terzo, nella parte in cui prevede che nella

filiale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba

prestare la propria attività con carattere di esclusività;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti

disposizioni della legge della Regione Veneto 30 dicembre 1997, n. 44

(Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri

organismi operanti nella materia):

art. 2, nella parte in cui subordina ad autorizzazione della

Provincia competente per territorio anche le singole sedi operative

di una stessa impresa, organizzate per lo svolgimento dell'attività

di agenzia di viaggio e turismo sotto forma di filiale, di succursale

o di rappresentanza;

art. 7, comma 2, nella parte in cui prevede l'obbligo di

annotare, nell'autorizzazione, il carattere di agenzia principale

ovvero di filiale o succursale;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale della Voce 23 della

tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230

(Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali

ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come

sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), nella

parte in cui prevede che le filiali delle agenzie di viaggio, aventi

la sede principale in altra Regione, debbano munirsi di distinta

licenza con conseguente pagamento della relativa tassa di concessione

regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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