Art. 156 — Opposizione alla richiesta di archiviazione
Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479.
Abrogato dal 2 gennaio 2000
Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479.
Abrogato dal 2 gennaio 2000
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Modena con l'or…
Art. 156 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 126 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, primo e secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla C…
Art. 156 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 24 cost.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Perugia con l'ordinanza di cui in e…
Art. 156 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 3 cost. · Art. 594 c.p.p. · Art. 554 c.p.p.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Perugia con l'ordinanza di cui in epi…
Art. 156 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 3 cost.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 nella parte in cui non prevede, nel procedimento pretorile, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione,…
Art. 156 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1989 al 2 gennaio 2000. 47 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: 1. La persona offesa dal reato, con l'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, indica gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta stessa. 2. A seguito dell'opposizione, il giudice per le indagini preliminari provvede a norma dell'articolo 554 comma 2 del codice.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art156 · fonte del testo
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