Art. 125 — Richiesta di archiviazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Abrogato dal 30 dicembre 2022
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Abrogato dal 30 dicembre 2022
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Riuniti i giudizi, a) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 422, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con tutte le ordinanze indicate in epigrafe; b) dichiara la manifest…
Art. 422 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 125 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in riferimento all'art. 76 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Vero…
Art. 76 cost. · Art. 125 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 125 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in riferimento all'art. 76 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso l…
Art. 76 cost. · Art. 125 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 2 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 408, primo comma, del codice di procedura penale e 125 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della…
Art. 408 c.p.p. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 125 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Verona. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Art. 76 cost. · Art. 554 c.p.p. · Art. 125 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 256 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1989 al 30 dicembre 2022. 33 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: 1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perche' gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art125 · fonte del testo
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