Corte costituzionale

Ordinanza n. 95/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1998 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156 del d.lgs.

28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza

emessa il 7 aprile 1997 dal giudice per le indagini preliminari

presso la pretura di Modena, iscritta al n. 644 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la

pretura di Modena, dopo aver premesso di essere stato investito di

una richiesta di archiviazione in relazione alla quale la persona

offesa ha proposto opposizione, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del d.lgs. 28

luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale), nella parte in cui non

prevede che, nel procedimento davanti al pretore, il pubblico

ministero debba notificare l'opposizione alla richiesta di

archiviazione formulata dalla persona offesa - ovvero almeno dare

notizia dell'avvenuta proposizione dell'opposizione - alla persona

sottoposta alle indagini preliminari, con contestuale avvertimento

che, nel termine di dieci giorni dalla notificazione della

opposizione - o dalla comunicazione della sua proposizione -, la

persona sottoposta alle indagini può prendere visione degli atti

depositati presso la procura della Repubblica e presentare proprie

deduzioni difensive, anche con richiesta motivata di indagini

preliminari su fatti e circostanze ad essa favorevoli, nonché nella

parte in cui non dispone che, qualora sia stata proposta opposizione

alla richiesta di archiviazione, il pubblico ministero trasmetta gli

atti al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione

delle deduzioni difensive della persona sottoposta ad indagini,

ovvero dopo la scadenza del termine concesso per la presentazione

delle sue deduzioni, analogamente a quanto stabilito, per il

procedimento davanti al tribunale, dall'art. 126 del medesimo d.lgs.

n. 271 del 1989;

che a parere del giudice a quo la disciplina censurata determina

una palese disparità di trattamento tra la persona offesa e

l'indagato, in quanto, mentre alla persona offesa è consentito

replicare alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero a

tutela del proprio interesse al perseguimento del reato del quale è

stata vittima, la persona nei cui confronti si è proceduto a

indagini non è posta in condizione di contrastare quanto dedotto

dall'opponente;

che l'impossibilità di conoscere e di contrastare l'opposizione

si risolve anche, ad avviso del rimettente, in una lesione del

diritto di difesa per l'indagato "nella fase cruciale della chiusura

delle indagini preliminari", giacché a questi devono essere

assicurate garanzie non inferiori a quelle riconosciute alla parte

lesa.

Considerato che questa Corte ha avuto modo di affermare che il

problema dell'archiviazione sta nell'evitare il processo superfluo

senza eludere il principio di obbligatorietà dell'azione penale ed

anzi controllando caso per caso la legalità dell'inazione, onde far

sì che i processi concretamente non instaurati siano solo quelli

risultanti effettivamente superflui, sicché gli strumenti di

verifica del giudice in ordine all'attività omissiva del pubblico

ministero devono essere articolati in modo tale "da fornirgli la

possibilità di contrastare le inerzie e le lacune investigative di

quest'ultimo ed evitare che le sue scelte si traducano in esercizio

discriminatorio dell'azione (o inazione) penale" (v. sentenza n. 88

del 1991);

che essendo, dunque, il controllo del giudice volto a

salvaguardare nel procedimento di archiviazione il pieno rispetto del

principio di obbligatorietà dell'azione penale e dei valori di

legalità ed uguaglianza che esso coinvolge, ne deriva che anche

l'opposizione della persona offesa non può non risultare iscritta

nel medesimo alveo finalistico, sicché le relative deduzioni e

prospettive di ulteriori indagini - ora profilabili anche

nell'archiviazione pretorile a seguito della sentenza n. 445 del 1990

- si configurano come strumenti di tutela dell'offeso negli stretti

limiti in cui ciò risponda alla funzione di verifica che il giudice

è chiamato ad esercitare a salvaguardia del precetto sancito

dall'art. 112 della Carta fondamentale;

che pertanto, avendo l'ordinamento configurato lo ius ad

loquendum dell'opponente come istituto strumentalmente correlato alla

ratio del controllo giurisdizionale costituzionalmente imposto in

sede di archiviazione, nessuna assimilabilità può prospettarsi

rispetto alla posizione della persona già sottoposta alle indagini,

essendo quest'ultima portatrice di diritti non coinvolti dal

parametro che quel controllo mira a presidiare;

che, quindi, stante l'evidente eterogeneità delle situazioni

poste a raffronto, la disciplina oggetto di impugnativa non può

ritenersi in contrasto con il principio di uguaglianza, così come,

di riflesso, nessuna violazione appare subire il diritto di difesa,

considerato che, attesa la peculiare natura e funzione del

procedimento di archiviazione, l'eventuale "contraddittorio" con

l'opponente non può certo configurarsi alla stregua di soluzione

costituzionalmente obbligata;

che, infine, neppure evocabile è il diverso modello

procedimentale stabilito nel caso di opposizione alla richiesta di

archiviazione per i reati di competenza del tribunale o della corte

di assise, in quanto, come questa Corte ha più volte rilevato, nel

procedimento pretorile il principio di "massima semplificazione" di

cui alla direttiva n. 103 della legge-delega n. 81 del 16 febbraio

1987 consente di giustificare, insieme con l'esclusione dell'udienza

preliminare, anche l'assenza del rito camerale nell'ipotesi di

opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione,

prevedendo "per questa fase del procedimento la sola contrapposizione

tra due atti formali quali la richiesta di archiviazione formulata

dal pubblico ministero e l'opposizione a tale richiesta avanzata

dalla parte interessata alla prosecuzione delle indagini" (v.

ordinanza n. 291 del 1993 e sentenza n. 123 del 1993);

che di conseguenza la questione proposta deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 156 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,

secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari presso la pretura di Modena con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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