Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo

comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1991 dal Giudice

per le indagini preliminari presso la Pretura di Termini Imerese, nel

procedimento penale a carico di Gianforte Francesco ed altri,

iscritta al n. 559 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento in cui le persone offese avevano

proposto opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal

pubblico ministero, il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Termini Imerese ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del

20 maggio 1991, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di

legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, delle norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,

nella parte in cui dispone che in caso di opposizione proposta nel

procedimento pretorile, si provvede "a norma dell'art. 554, comma 2

c.p.p. e non a norma del combinato disposto di cui agli artt. 410,

comma 3 e 409 commi 2, 3, 4 e 5 c.p.p.".

Ad avviso del giudice rimettente, la circostanza che la norma

impugnata, richiamando l'art. 554, secondo comma, cod. proc. pen.,

disponga che sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di

archiviazione il giudice per le indagini preliminari presso la

pretura provvede de plano, anziché previa audizione delle parti in

camera di consiglio, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., secondo

quanto disposto per l'analoga opposizione proposta nei procedimenti

di competenza del tribunale dagli artt. 410, terzo comma, e 409 cod.

proc. pen., dà luogo ad ingiustificata disparità di trattamento tra

le parti offese dei due procedimenti. Tale audizione, infatti, non è

mera ripetizione di argomentazioni già svolte, ma concretizzazione

del principio accusatorio proprio di un sistema processuale in cui le

parti, nella fase delle indagini preliminari, operano in condizioni

di parità nel contraddittorio innanzi al giudice.

La norma impugnata, inoltre, darebbe luogo ad irrazionale

disparità di trattamento rispetto ad altre fasi del procedimento

pretorile, dato che in altri casi di opposizione, come quella avverso

il decreto che dispone la restituzione di cose sequestrate (art. 263,

quinto comma, cod. proc. pen.), è prevista l'udienza camerale

dell'art. 127 cod. proc. pen.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata infondata. A suo avviso, è del tutto

ragionevole, alla stregua della direttiva della "massima

semplificazione" posta per il procedimento pretorile dal legislatore

delegante, che nella disciplina dell'archiviazione siano stati

adottati meccanismi semplificativi, idonei a salvaguardare

imprescindibili esigenze di funzionalità della macchina giudiziaria,

che diversamente sarebbe inesorabilmente travolta dalla massa di

procedimenti che affluiscono ogni giorno alle preture. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Termini Imerese dubita che

l'art. 156, secondo comma, delle disposizioni di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate

con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in quanto non prevede

che nel procedimento pretorile - a differenza che in quello davanti

al tribunale (artt. 409, 410 cod. proc. pen.) - le parti siano

sentite in camera di consiglio (art. 127 cod. proc. pen.) in caso di

opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione,

contrasti con l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che,

in termini di rispetto del contraddittorio, si determina tra le parti

offese nei due tipi di procedimenti, e per la diversità di

disciplina, nello stesso procedimento pretorile, rispetto ad altri

casi di opposizione, come quella avverso il decreto di restituzione

di cose sequestrate (art. 263, quinto comma).

2. - Giova innanzitutto chiarire che la differenza di disciplina

dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione

del pubblico ministero nel procedimento, rispettivamente, davanti al

tribunale e davanti al pretore è meno marcata di quanto potrebbe

evincersi dal mero raffronto testuale tra le disposizioni dettate, da

un lato, nell'art. 410 del codice e, dall'altro, nell'art. 156 delle

disposizioni di attuazione.

Innanzitutto, come esattamente precisato nelle Osservazioni

governative al progetto di quest'ultima disposizione (in allora, art.

141- bis; cfr. p. 184), la stessa previsione della facoltà di

opposizione comporta che anche nel procedimento pretorile il pubblico

ministero sia tenuto - ai sensi dell'art. 408, secondo comma, del

codice - a dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona

offesa che abbia dichiarato di volerne essere informata.

Dall'applicabilità di tale norma discende, inoltre, che, anche

nel procedimento pretorile, qualora l'avviso sia omesso, la persona

offesa sia abilitata a proporre ricorso per cassazione, secondo

quanto ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 353 del 1991.

Quanto, poi, al contenuto dell'opposizione della persona offesa -

che nel primo procedimento (art. 410) "chiede la prosecuzione delle

indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto

della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova",

mentre nel secondo (art. 156) "indica gli elementi di prova che

giustificano il rigetto della richiesta" di archiviazione - nelle

citate Osservazioni si precisa che la differenza discende dal fatto

che nel procedimento pretorile non è previsto che il giudice per le

indagini preliminari abbia il potere (previsto per il procedimento

ordinario dall'art. 409, quarto comma) di indicare al pubblico

ministero ulteriori indagini da compiere.

Questo presupposto della differenziazione è, però, venuto meno

per effetto della sentenza di questa Corte n. 445 del 1990, che ha,

appunto, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 554,

secondo comma, del codice nella parte in cui non prevede che anche

nel procedimento pretorile il giudice per le indagini preliminari,

"se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza

al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro

compimento". Ciò comporta, sul piano logico-sistematico,

un'espansione della facoltà della persona offesa correlativa alla

scomparsa del suddetto presupposto: sicché si deve ritenere che

anche nel procedimento pretorile la sua opposizione non sia più

finalizzata solo al rigetto della richiesta di archiviazione, ma

possa anche consistere nella sollecitazione di un'investigazione

suppletiva con indicazione - a pena, di inammissibilità -

dell'oggetto di essa e dei relativi elementi di prova.

È da rilevare, infine, che una differenziazione tra procedimento

pretorile e procedimento davanti al tribunale non appare ravvisabile

in riferimento all'ipotesi in cui il giudice per le indagini

preliminari ritenga l'opposizione della persona offesa inammissibile

e la notizia di reato infondata, dato che anche nel secondo

procedimento, a norma dell'art. 410, secondo comma, è previsto che

il giudice provveda de plano, pronunciando l'archiviazione con

decreto motivato.

La differenziazione che il giudice a quo lamenta concerne, quindi,

le ipotesi diverse da quella ora enunciata, rispetto alle quali la

decisione avviene de plano nel procedimento pretorile (cfr. le citate

Osservazioni governative), mentre in quello davanti al tribunale si

fa luogo all'udienza in camera di consiglio (art. 410, terzo comma).

3. - Tanto precisato, la questione deve ritenersi non fondata.

È perlomeno dubbio, innanzitutto, che la mancanza della procedura

camerale si risolva in un pregiudizio per la persona offesa idoneo a

radicare il deteriore trattamento che il giudice rimettente lamenta

rispetto alla persona offesa che abbia proposto opposizione nel

procedimento davanti al tribunale. La procedura camerale appare,

invero, tesa non tanto a garantire la persona offesa - che ha già

esposto le proprie ragioni nell'atto di opposizione - quanto,

piuttosto, a consentire al pubblico ministero ed alla persona

sottoposta alle indagini di interloquire sul merito dell'opposizione:

e ciò trova conferma nella statuizione per cui, "in caso di più

persone offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo

opponente" (art. 410, terzo comma).

D'altra parte, se si considera che il procedimento pretorile

soggiace alla direttiva (n. 103 dell'art. 2 della legge delega n. 81

del 1987) della "massima semplificazione", non può dirsi privo di

giustificazione - e quindi fonte di disparità di trattamento tale da

violare l'art. 3 Cost. - che il legislatore abbia ritenuto di

attuarla evitando l'appesantimento che l'adozione della complessa

procedura camerale indubbiamente comporta.

Parimenti infondata è, infine, l'ulteriore censura prospettata

attraverso il raffronto con la disciplina dell'opposizione avverso il

decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose

sequestrate (art. 263, quinto comma), dato che tale procedura

obbedisce ad esigenze diverse, tali da rendere disomogenei i termini

della comparazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 156, secondo comma, delle disposizioni di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate

con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 nella parte in cui non

prevede, nel procedimento pretorile, in caso di opposizione della

persona offesa alla richiesta di archiviazione, l'audizione delle

parti in camera di consiglio, sollevata in riferimento all'art. 3

della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Termini Imerese con ordinanza del 20 maggio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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