Corte costituzionale

Sentenza n. 413/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/12/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 156, primo e

secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento

e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) promossi con n. 2

ordinanze emesse il 24 gennaio ed il 16 marzo 1994 dalla Corte di

cassazione sui ricorsi proposti da Borghi Luciano e Della Noce

Luciano, iscritte ai nn. 187 e 295 del registro ordinanze 1994 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 16 e 22,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze, di contenuto pressoché identico,

pronunciate il 24 gennaio 1994 ed il 16 marzo 1994, la V Sezione

penale della Corte di cassazione, chiamata a decidere sui ricorsi

proposti da persone offese dal reato (una di queste, pure querelante)

avverso decreti di archiviazione adottati dal Pretore senza la previa

comunicazione alle dette persone, nonostante queste avessero

tempestivamente avanzato istanza di essere avvisate della eventuale

richiesta del pubblico ministero di archiviazione della notitia

criminis (nonché - così una soltanto delle due ordinanze - nei

confronti del provvedimento con il quale lo stesso Pretore aveva

disposto "la restituzione degli atti al Pubblico ministero per

un'eventuale richiesta di riapertura delle indagini e la notifica del

provvedimento al querelante per l'eventuale impugnazione"), ha

sollevato, di ufficio, in riferimento all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità sia dell'art. 156,

primo comma, delle norme di attuazione del codice di procedura

penale, "nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di

archiviazione adottato senza previa comunicazione della domanda del

pubblico ministero alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta

o, comunque, prima che sia decorso il termine per l'opposizione", sia

del secondo comma dello stesso art. 156, "nella parte in cui non

prevede che tale nullità sia denunciabile con ricorso per

cassazione".

2. - Premette il giudice a quo che nel procedimento davanti al

pretore trova sicura applicazione l'art. 126 delle norme di

attuazione, in base al quale, nel caso di richiesta della persona

offesa di essere informata della richiesta di archiviazione, il

pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini

preliminari dopo la presentazione dell'opposizione della persona

offesa ovvero dopo la scadenza del termine per proporre opposizione.

Peraltro, il provvedimento di archiviazione adottato in violazione di

tale precetto non costituisce né un provvedimento abnorme,

suscettibile, quindi, di annullamento pur in mancanza di una espressa

previsione legislativa che ne preveda la sindacabilità, rientrando

la pronuncia del decreto di archiviazione fra i poteri del giudice;

né un provvedimento affetto da nullità ex art. 178, lettera c), del

codice di procedura penale, non essendo la posizione della persona

offesa o del querelante tutelata dalla disposizione ora ricordata

oltre i limiti derivanti dal precetto che sancisce la nullità della

citazione in giudizio.

Richiamati i decisa delle sentenze costituzionali n. 94 del 1992 e

n. 353 del 1991, rileva la Corte di cassazione che, poiché nel

procedimento pretorile il provvedimento di archiviazione è sempre

pronunciato de plano, resta impercorribile la possibilità, per un

verso, di ritenere nullo il provvedimento di archiviazione e, per un

altro verso, di consentirne la denunciabilità con ricorso per

cassazione.

In conclusione, è assente nel sistema normativo che dà

regolamentazione al procedimento pretorile una disposizione che, come

quella dell'art. 127, quinto comma, del codice di procedura penale -

appositamente richiamato, per il procedimento davanti al tribunale,

dall'art. 409, sesto comma, dello stesso codice - da un lato, preveda

la nullità in conseguenza della violazione del contraddittorio

cartolare e, dall'altro lato, contempli la ricorribilità in

cassazione del decreto adottato nonostante la detta violazione. Con

conseguente violazione del diritto di difesa dell'offeso dal reato,

al quale, pure, questa Corte, con la sentenza n. 353 del 1991, ha

assegnato valenza costituzionale.

3. - In nessuno dei due giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, né si sono costituite le parti private. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano questioni identiche. I

relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per essere decisi con

un'unica sentenza.

2. - Oggetto comune di censura è l'art. 156 del testo delle norme

di attuazione del codice di procedura penale (approvato, insieme al

testo delle norme di coordinamento e transitorie, con il decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui (primo comma)

non prevede la nullità del decreto di archiviazione adottato senza

la previa notificazione della richiesta del pubblico ministero alla

persona offesa che ne abbia fatto domanda o, comunque, prima che sia

decorso il termine per proporre l'opposizione e nella parte in cui

(secondo comma) non prevede che tale nullità sia denunciabile con

ricorso per cassazione.

Sarebbe vulnerato l'art. 24, secondo comma, della Costituzione,

restando preclusa all'offeso dal reato, che si sia tempestivamente

attivato al fine di venire a conoscenza dell'eventuale richiesta del

pubblico ministero di non promuovere l'azione penale, la possibilità

di sottoporre le sue ragioni al giudice attraverso l'opposizione.

3. - Pure se due sono i precetti sospettati di illegittimità,

unica, in effetti, si presenta la questione sottoposta al vaglio

della Corte. Da un lato, infatti, si censura il primo comma dell'art.

156 delle norme di attuazione perché non fa derivare

dall'inosservanza del dovere di avviso alla persona offesa dal reato

la nullità del decreto di archiviazione; dall'altro lato, si fa

discendere, quasi a corollario, dalla detta omissione, la

corrispondente illegittimità del secondo comma dello stesso art. 156

perché non prescrive che avverso un provvedimento in tal modo

adottato venga attribuito alla stessa persona offesa il diritto di

proporre ricorso per cassazione. Il petitum avuto di mira dal giudice

a quo si rivela, quindi, decisamente incentrato sulla mancata

previsione della ricorribilità per cassazione del decreto di

archiviazione, a presidio della persona offesa che sia stata privata

del diritto di essere informata della richiesta avanzata dal pubblico

ministero; ricorribilità che, peraltro, dovrebbe scaturire dalla

dichiarazione d'illegittimità del primo comma dello stesso art. 156,

nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di

archiviazione adottato senza la notificazione del detto avviso. Il

che risulta univocamente confermato dagli stessi casi di specie,

relativi ad impugnative di decreti di archiviazione pronunciati

omettendo di informare la persona offesa che ne aveva fatto

richiesta. Di fronte a simili doglianze, la Corte di cassazione ha

ritenuto pregiudiziale, ai fini della verifica quanto

all'ammissibilità dei ricorsi - che altrimenti avrebbe dovuto,

nell'ottica interpretativa seguita, dichiarare inammissibili - porre

in discussione la conformità all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, del precetto - collocato nel capo XII delle norme di

attuazione, dedicato alle "Disposizioni relative al procedimento

davanti al pretore" - che disciplina l'opposizione alla richiesta di

archiviazione. E ciò sul presupposto che il sistema, così come

strutturato, non è in grado di apprestare alcuna protezione

all'offeso che sia stato privato dell'avviso della relativa

richiesta, in presenza di un provvedimento di archiviazione

pronunciato dal giudice per le indagini preliminari presso la

pretura.

4. - L'articolato incedere argomentativo delle ordinanze di

rimessione muove - con il costante richiamo al ricorso per

cassazione, tipico mezzo di tutela apprestato nel sistema

dell'archiviazione davanti al tribunale - dalla constatazione che il

sistema protettivo dell'offeso dal reato nel procedimento di

archiviazione pretorile diverrebbe puramente teorico ove la norma

censurata non venisse dichiarata illegittima nelle parti indicate,

perché la persona offesa, non potendo conoscere la richiesta del

pubblico ministero, non è posta in condizione di esercitare

l'opposizione alla quale è espressamente legittimata proprio in

forza dell'art. 156 delle norme di attuazione.

Con la conseguenza che il giudice a quo, mentre, per un verso,

censura la detta lesione del diritto di difesa, per un altro verso,

non ritenendo assimilabile - almeno sotto questo profilo -

l'archiviazione pretorile all'archiviazione nel rito di base, non

individua nella disciplina di questa procedura un tertium

comparationis, restando attestato all'invocazione, quale norma-parametro, del solo art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Anzi, come si vedrà dall'analisi del prosieguo della motivazione

delle ordinanze, proprio la diversità di struttura tra le due procedure renderebbe incompatibile, nella specifica materia, il regime di

garanzia dettato a favore della persona offesa di fronte al decreto

di archiviazione pronunciato dal giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale. Il che appare subito confermato dal fatto che le

ordinanze di rimessione non hanno come diretto punto di riferimento

le norme codicistiche, essendo chiamati in causa in via immediata

soltanto due precetti delle norme di attuazione. Oltre, ovviamente,

l'art. 156 - la norma oggetto del giudizio di legittimità - l'art.

126 che, nel disciplinare le modalità dell'avviso alla persona

offesa della richiesta di archiviazione, prescrive che nel caso

previsto dall'art. 408, secondo comma, del codice di procedura

penale, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le

indagini preliminari dopo la presentazione dell'opposizione della

persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel terzo

comma del medesimo articolo. Una norma che, dettata per il

procedimento davanti al tribunale, viene ritenuta dal rimettente

estensibile al procedimento pretorile. Cosicché la questione resta,

più esattamente, definita nel sospetto di illegittimità dell'art.

156 delle norme di attuazione, nella parte in cui non prevede il

diritto della persona offesa dal reato di ricorrere per cassazione

avverso il decreto di archiviazione adottato dal giudice per le

indagini preliminari presso la pretura senza che sia stato osservato

il precetto dell'art. 408, secondo comma, del codice di procedura

penale, appositamente richiamato dall'art. 126 delle norme di

attuazione. Operando, in tal modo, un'ulteriore, più generale,

scelta interpretativa, nel senso, cioè, di considerare,

relativamente all'archiviazione nel procedimento davanti al pretore,

inoperante - almeno relativamente al quesito sottoposto all'esame

della Corte - l'art. 549 del codice di procedura penale che prescrive

l'osservanza per il procedimento pretorile delle norme relative al

procedimento davanti al tribunale "in quanto applicabili".

5. - Pure se, dunque, ad essere direttamente chiamata in causa è

la mancata legittimazione a proporre ricorso per cassazione cui la

persona offesa dovrebbe accedere dopo la dichiarazione di

illegittimità della norma che non prevede come causa di nullità la

violazione dell'art. 408, secondo comma, del codice di procedura

penale, il fatto stesso che venga denunciato come contrastante con

l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 156 delle norme

di attuazione sta a comprovare come attraverso la duplice

dichiarazione d'illegittimità richiesta il rimettente intenda

perseguire il solo risultato di consentire l'accesso al giudice,

attraverso l'opposizione, della persona offesa nei confronti della

quale sia stato omesso l'avviso di cui all'art. 408, secondo comma,

del codice di procedura penale.

6. - Le norme denunciate, quindi, pur riferendosi ad un momento

successivo (ed eventuale) rispetto a quello formalmente indicato dal

giudice a quo con la questione ora sottoposta al vaglio della Corte,

vengono perciò a rappresentare, insieme al già ricordato art. 126

delle norme di attuazione, gli unici precetti posti a tutela della

persona offesa nel procedimento davanti al pretore. Donde la

strumentalità del richiesto diritto di ricorrere per cassazione

rispetto a quello che rappresenta il punto di arrivo della proposta

questione, da identificare nella possibilità di proporre opposizione

anche nel caso in cui il decreto di archiviazione pretorile sia stato

adottato omettendo l'avviso di cui all'art. 408, secondo comma, del

codice di procedura penale.

Decisiva appare, in proposito, l'argomentazione contenuta nelle

ordinanze di rimessione che sembra implicitamente risolversi

nell'enunciazione del requisito della rilevanza: non potendo

l'archiviazione pronunciata in violazione dei diritti della persona

offesa qualificarsi né provvedimento nullo (e quindi annoverarsi tra

i provvedimenti affetti da nullità di ordine generale, l'unica

tipologia di vizio in grado di presidiare adeguatamente l'offeso dal

reato, salvaguardato dal regime delle nullità di cui all'art. 178,

lettera c), del codice di procedura penale, nel solo caso di

inosservanza delle disposizioni concernenti la "citazione in

giudizio"), né provvedimento abnorme (tale essendo soltanto il

provvedimento - non identificabile con quello emesso in violazione

dei diritti della persona offesa - "che, per la singolarità e

stranezza del suo contenuto, sta al di fuori delle norme legislative

e dell'intero ordinamento processuale"), né provvedimento

inesistente, la sola via per pervenire a rimuovere la violazione del

diritto di difesa dell'offeso dal reato in conseguenza della mancata

osservanza dell'art. 408, secondo comma, del codice di procedura

penale, sarebbe appunto quella di applicare la disciplina contemplata

per le ipotesi di nullità; così da consentire, attraverso il

rimedio richiesto, la demolizione del provvedimento e l'esercizio del

diritto di proporre opposizione. Davvero significativa risulta,

piuttosto, l'univocità del passaggio dal tipo di patologia,

individuato nella nullità del decreto, al tipo di tutela,

individuato nel ricorso per cassazione; e ciò nonostante che,

proprio in forza della ritenuta "dissociazione" dell'archiviazione

pretorile dall'archiviazione nel procedimento davanti al tribunale,

gli strumenti diretti - attraverso la caducazione del decreto emesso

in violazione dei diritti della persona offesa - ad apprestare un

rimedio in grado di consentire l'esercizio della facoltà di proporre

opposizione, potrebbero teoricamente profilarsi anche come plurimi.

D'altra parte, non trattandosi di sentenza o di provvedimento sulla

libertà personale, non potrebbe utilmente farsi ricorso al disposto

dell'art. 568, secondo comma, del codice di procedura penale, quale

norma derogatoria rispetto al principio di tassatività dei mezzi di

impugnazione.

Senonché l'individuazione di un simile strumento di tutela sembra

agevolmente ricavabile nel richiamo alla sentenza n. 353 del 1991 la

quale - dopo aver rilevato che se la legge lasciasse privo di tutela

l'offeso dal reato cui non venisse comunicato l'avviso di cui

all'art. 408, secondo comma, del codice di procedura penale, "la

denunciata omessa previsione si presenterebbe di dubbia

compatibilità con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione" -

ebbe a dichiarare non fondate, "nei sensi di cui in motivazione", le

questioni di legittimità dell'art. 178, lettera c), del codice di

procedura penale e dell'art. 409 dello stesso codice, nella parte in

cui tali norme non consentirebbero alcuna tutela alla persona offesa

dal reato nei confronti della quale sia stato omesso l'avviso della

richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero,

nonostante l'espressa domanda avanzata a norma dell'art. 408, secondo

comma, additando nel ricorso per cassazione la "disciplina che

consente di esperire un mezzo di gravame avverso il provvedimento

conclusivo di tale procedura".

7. - Il giudice a quo, pur mostrando di condividere la soluzione

interpretativa a suo tempo adottata dalla Corte, l'ha però

rigorosamente circoscritta al procedimento davanti al tribunale dando

una particolare valenza al principio, enunciato dalla indicata

sentenza, in base al quale l'art. 409, sesto comma, del codice di

procedura penale, che ammette il ricorso per cassazione nei casi di

nullità previsti dall'art. 127, quinto comma, deve ritenersi

applicabile anche quando risulti colpita "all'origine la stessa

instaurazione del contraddittorio proprio del procedimento in camera

di consiglio". Princip/', dunque, secondo il giudice a quo, non

riferibili al provvedimento di archiviazione pretorile, adottato de

plano anche in caso di opposizione della persona offesa, senza,

dunque, poter fare alcun riferimento né alle forme prescritte

dall'art. 127 del codice di procedura penale ed al quinto comma di

tale articolo, che prevede la nullità per la violazione delle regole

riguardanti il contraddittorio cartolare consentito dall'art. 156

delle norme di attuazione, né ad una norma analoga all'art. 409,

sesto comma, del codice, che, appunto, consente il ricorso per

cassazione ove le regole poste a tutela del contraddittorio vengano

violate.

8. - La questione, nei termini che seguono, non è fondata.

Il tema della tutela della persona offesa dal reato cui non venga

data notizia della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico

ministero, nonostante l'espressa domanda formulata nella notizia di

reato o successivamente alla sua presentazione, è stato - come si è

più volte ricordato - già affrontato da questa Corte. Più in

particolare, con la sentenza n. 353 del 1991, venne precisato come

sussista il diritto della persona offesa di essere avvisata della

detta richiesta, un diritto "particolarmente valorizzato proprio

nello stadio delle indagini preliminari entro le quali si colloca il

procedimento di archiviazione". La Corte pervenne, perciò, alla

conclusione che "l'offeso dal reato possa usufruire di una disciplina

che consente di esperire un mezzo di gravame avverso il provvedimento

conclusivo di tale procedura": mezzo che venne individuato in quello

previsto dall'art. 127, quinto comma, del codice di procedura penale,

espressamente richiamato dall'art. 409, quinto comma, dello stesso

codice.

Alla persona offesa nei confronti della quale si sia mancato di

notificare l'avviso della richiesta di archiviazione fu così

riconosciuto il diritto di proporre ricorso per cassazione perché il

vizio derivante dalla detta omissione "con l'impedire all'offeso dal

reato ogni possibilità di contestare" la richiesta, "viene a colpire

all'origine la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio

proprio dell'udienza in camera di consiglio". Un vizio, dunque, da

ritenere "ancor più grave di quello derivante dall'omesso avviso

alla persona offesa, che abbia proposto opposizione, della data

fissata per la stessa udienza, in ordine al quale, pure, l'art. 409,

sesto comma, la legittima espressamente a ricorrere per cassazione".

9. - Il giudice a quo ha contestato la riferibilità di tale

pronuncia al procedimento pretorile per il suo intrinseco

collegamento con la procedura in camera di consiglio prevista

esclusivamente con riguardo all'archiviazione pronunciata dal giudice

per le indagini preliminari presso il tribunale. Ma si tratta di

un'interpretazione in contrasto sia con la ratio decidendi della

stessa sentenza n. 353 del 1991 sia con le successive statuizioni di

questa Corte in tema di archiviazione anche relativamente al

procedimento davanti al pretore. Senza contare che la giurisprudenza

della Corte di cassazione aveva già seguito la linea interpretativa

additata da questa Corte, anche nelle statuizioni immediatamente successive alla sentenza n. 353 del 1991, pure senza che ne venisse

direttamente coinvolta l'archiviazione pretorile.

10. - In primo luogo, il fatto che la sentenza n. 353 del 1991

possa apparire rigorosamente attestata al procedimento di

archiviazione davanti al tribunale non risulta di ostacolo - ove

venga individuata l'effettiva ratio della statuizione - alla

possibilità di una estensione al procedimento davanti al pretore del

rimedio da essa individuato in via interpretativa. Non può essere

infatti trascurata l'incidenza dei limiti del devolutum, circoscritto

al raffronto tra l'ipotesi del mancato avviso dell'udienza in camera

di consiglio (presidiato dal combinato disposto dell'art. 409, sesto

comma, e dell'art. 127, quinto comma) ed il mancato avviso della

richiesta del pubblico ministero. Tanto è vero che, pur

puntualizzandosi come "dall'esame congiunto" delle norme ora

ricordate risulta che esse "fanno, in tema di archiviazione, espresso

riferimento, integrandosi reciprocamente, alla sola archiviazione

pronunciata con ordinanza a seguito della procedura in camera di

consiglio fissata dal giudice che non accolga la richiesta del

pubblico ministero", si ravvisò il dato più saliente del vizio

allora denunciato proprio nel fatto che se la persona offesa non

viene avvisata dell'udienza, potrà proporre ricorso per cassazione

invocando la nullità del provvedimento a norma dell'art. 127, quinto

comma, mentre di tale rimedio non avrebbe potuto farsi uso

nell'ipotesi della stessa persona offesa "che venga privata

dell'avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico

ministero nonostante la sua espressa domanda di essere avvertita". E

trattavasi di una soluzione fondata, oltre che sull'esigenza di

tutela dell'offeso dal reato - quanto agli strumenti adoperati per

rimuovere il vulnus - sulla necessità, perseguita dal legislatore,

di disciplinare l'archiviazione come istituto unitario, "a

prescindere dalle diversità sia delle cadenze procedimentali sia

della tipologia del provvedimento conclusivo". Prova ne sia che,

nonostante le varie scelte invalidanti allora prospettate dai giudici

a quibus (alcune dirette a sindacare l'art. 178, lettera c), del

codice di procedura penale, altre facenti leva sull'art. 409 dello

stesso codice), questa Corte ritenne conforme a Costituzione

conseguire il medesimo risultato attraverso l'individuazione e

l'interpretazione delle norme effettivamente censurate proprio al

fine di dettare un identico regime protettivo per la persona offesa

che, "non informata della richiesta di archiviazione, è stata

privata della facoltà di opposizione".

La ratio decidendi della sentenza n. 353 del 1991 non si collega,

dunque, se non per l'ipotesi normativa allora sottoposta al vaglio

della Corte, a quel procedimento in contraddittorio previsto per il

rito di base. Il suo reale valore prescrittivo è, infatti, nella

diretta tutela del diritto di difesa dell'offeso dal reato, che

"risulta nel sistema del nuovo codice di procedura penale,

particolarmente valorizzato proprio nello stadio delle indagini

preliminari, entro il quale si colloca il decreto di archiviazione".

L'assenza di un immancabile collegamento con la procedura di cui

all'art. 127 era, del resto, resa evidente sia dalla circostanza che,

anche con riguardo all'archiviazione pronunciata dal giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale veniva in considerazione un

decreto adottato de plano, sia soprattutto, dall'esigenza di

consentire alla persona offesa di essere protetta attraverso uno

strumento - il ricorso per cassazione - previsto dall'ordinamento per

situazioni, non solo fondate su un'identica ratio, ma addirittura

contrassegnate da un tasso maggiore di gravità.

Dunque è la sostanziale identità dei provvedimenti, sebbene

emessi a seguito di procedimenti di tipo diverso, che ha motivato la

scelta interpretativa ricavabile dalla sentenza n. 353 del 1991.

Perché se scopo essenziale dell'impugnazione è, nella specifica

materia, quello di porre riparo alla lesione dell'interesse della

persona offesa di sottoporre a controllo la scelta del pubblico

ministero di non esercitare l'azione penale, il medesimo interesse

dovrà essere tutelato anche quando l'archiviazione sia pronunciata

de plano ed il controllo dovrà a maggior ragione essere garantito

proprio quando, come nel procedimento pretorile, l'opposizione non

provochi l'instaurazione del rito camerale.

11. - L'unitarietà del fenomeno in esame - quali che possano

essere le divaricazioni normative provocate soprattutto dalla

necessità di dare attuazione, relativamente al procedimento

pretorile, all'art. 2, n. 103, della legge-delega, che prescrive il

principio di massima semplificazione, è stata successivamente

ribadita dalla sentenza n. 94 del 1992 con la quale - anche in

funzione del principio adesso ricordato - venne dichiarata non

fondata la questione di legittimità, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dello stesso art. 156 delle norme di attuazione "nella

parte in cui non prevede nel procedimento pretorile, in caso di

opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione,

l'audizione delle parti in camera di consiglio".

Con tale decisione, dopo essersi puntualizzato che, a seguito

della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 554,

secondo comma, del codice di procedura penale - nella parte in cui

non prevede che anche nel procedimento pretorile il giudice per le

indagini preliminari, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le

indichi con ordinanza al pubblico ministero fissando il termine per

il loro compimento (sentenza n. 445 del 1990) - ne è derivata "sul

piano logico sistematico, un'espansione delle facoltà della persona

offesa", cosicché "anche nel procedimento pretorile la sua

opposizione non sia più finalizzata solo al rigetto della richiesta

di archiviazione, ma possa anche consistere nella sollecitazione di

un'investigazione suppletiva", si è espressamente statuito, con una

precisazione direttamente collegata proprio alla dichiarazione di non

fondatezza, costituendo una delle rationes decidendi che hanno

condotto la Corte a non ravvisare alcuna illegittimità nell'assenza

della procedura in camera di consiglio nell'archiviazione pretorile,

che "anche nel procedimento pretorile, qualora l'avviso sia omesso,

la persona offesa sia abilitata a proporre ricorso per cassazione".

12. - Non può essere, infine, trascurato come la detta linea

interpretativa risulta accolta dalla giurisprudenza della Corte di

cassazione, la quale ha particolarmente insistito sulla violazione

del contraddittorio cui dà vita il mancato avviso della richiesta di

archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto domanda, non

soltanto nel senso della possibilità di instaurazione della

procedura in camera di consiglio ma anche (e soprattutto) come

lesione del diritto della persona offesa di proporre opposizione.

Fino ad affermare da ultimo (Sez. I, 13 aprile 1994, n. 1695) che

anche nel procedimento pretorile contro il decreto di archiviazione

è proponibile il ricorso per cassazione per far valere l'omesso

avviso della richiesta del pubblico ministero, qualora la persona

offesa abbia fatto istanza di essere preavvertita, trattandosi di una

causa di nullità che vanifica la stessa possibilità di

instaurazione del contraddittorio, in tal modo violando il diritto

della persona offesa a proporre opposizione e ad esercitare le

proprie ragioni.

13. - Il fatto, poi, che il giudice a quo invochi l'azionabilità

del ricorso per cassazione pure nel procedimento pretorile

rappresenta la conferma delle premesse sopra riportate, sicuramente

plurimi potendo profilarsi - al di fuori di uno spazio che ecceda

l'ambito interpretativo e, quindi, in un regime del procedimento di

archiviazione non sorretto da regole unitarie quanto ai sistemi di

tutela - gli strumenti volti a fornire alla persona offesa un

trattamento protettivo: si pensi soltanto alla possibilità di

richiedere la revoca del decreto direttamente al giudice che l'ha

pronunciato. Ma, proprio il rischio di compromettere il principio di

tassatività dei mezzi di impugnazione (ora, di nuovo, paventato dal

giudice a quo), risulta, ancora una volta, decisivo, sempre facendo

appello all'"esigenza, avvertita dal legislatore di disciplinare

l'archiviazione come istituto unitario, a prescindere dalla

diversità sia delle cadenze procedimentali sia della tipologia del

provvedimento conclusivo: un'esigenza già altre volte avvertita da

questa Corte proprio considerando "la finalità che accomuna tutte le

varie ipotesi di archiviazione" (sentenza n. 409 del 1990),

risultando così non intaccato, per l'assenza di ogni necessità di

ricorrere all'analogia, il limite segnato dall'art. 568 del codice di

procedura penale.

14. - Così interpretate, le norme sottoposte al vaglio di questa

Corte si sottraggono ad ogni contrasto con il parametro

costituzionale invocato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 156, primo e secondo comma,

del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di

cassazione con le due ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari