Art. 160 — Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale

1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'articolo 132 comma 2 e' proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari. 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479)).

Testo vigente dal 2 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1998 al 2 gennaio 2000. 59 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari. 2. tolto: Quando il pubblico ministero deve fissare l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari a norma degli articoli 556 comma 2, 557, 560 comma 2, 563 comma 2 del codice, l'individuazione della data dell'udienza e' effettuata, su richiesta del pubblico ministero, dal presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari ovvero, quando questa manchi, dal presidente del tribunale aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art160 · fonte del testo

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