Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1993 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo

comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme

d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1992 dal giudice

per le indagini preliminari presso la Pretura di Perugia nel

procedimento penale a carico di Aureliana Del Commoda, iscritta al n.

495 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 40 prima serie speciale dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale nei confronti di

Aureliana Del Commoda - nel cui ambito la persona offesa del reato

aveva proposto opposizione alla richiesta di archiviazione formulata

dal pubblico ministero - il giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura circondariale di Perugia, con ordinanza del 12

giugno 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 156,

secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme

d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), nella parte in cui tale norma dispone che il giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura, a seguito di archiviazione,

provvede ai sensi dell'art. 554, secondo comma, del codice di

procedura penale e non ai sensi del combinato disposto di cui agli

artt. 410, terzo comma, e 409, secondo, terzo, quarto e quinto comma

del codice di procedura penale.

2. - Premette il giudice remittente che la norma impugnata esclude

il potere-dovere del giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di convocare le parti per una udienza camerale ai sensi

dell'art. 127 del codice di procedura penale, allorché la persona

offesa proponga opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata

dal pubblico ministero. In tale esclusione il giudice a quo ravvisa

una duplice, ingiustificata disparità di trattamento: da un lato, tra

le diverse parti del procedimento pretorile - ed in particolare tra

la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa dal reato -;

dall'altro, tra l'indagato in un procedimento pretorile ed il

soggetto che assume la medesima posizione in un procedimento dinanzi

al Tribunale.

Nell'ordinanza di rinvio si ricorda che la Corte costituzionale,

con la sentenza n. 94 del 1992, ha già negato che la mancanza della

procedura camerale nel procedimento pretorile si risolva in un

deteriore trattamento della persona offesa rispetto a quanto accade

nel procedimento davanti al Tribunale. Senonché - rileva il giudice

a quo - nella stessa sentenza si trova affermato che la procedura

camerale è "tesa non tanto a garantire la persona offesa - che ha

già esposto le proprie ragioni nell'atto di opposizione - quanto,

piuttosto, a consentire al pubblico ministero ed alla persona

sottoposta alle indagini di interloquire sul merito

dell'opposizione". Queste considerazioni sarebbero tali da

giustificare "l'esame della conformità dell'art. 156 disp. att.

c.p.p. all'art. 3 della Costituzione, avuto riguardo alle facoltà

processuali naturalmente proprie del pubblico ministero e,

soprattutto, dell'indagato".

La mancata previsione della udienza in camera di consiglio a

seguito dell'opposizione della persona offesa lederebbe, infatti,

l'esigenza del contraddittorio che è condizione della piena

esplicazione dei poteri della parte pubblica e del diritto di difesa

dell'indagato. E invero, l'estensione del contraddittorio

sull'esercizio dell'azione penale alla persona offesa, da un lato,

con la negazione alla persona sottoposta alle indagini di ogni

possibilità di accesso al giudice per le indagini preliminari,

dall'altro, violerebbero - sempre ad avviso del giudice a quo - il

principio di parità delle parti, mentre analoghe considerazioni

varrebbero per il pubblico ministero, al quale viene negata ogni

facoltà di contestazione delle tesi e delle richieste formulate

dalla parte offesa nell'atto di opposizione. Da qui il sospetto di

illegittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del

decreto legislativo n. 271 del 1989 per ingiustificata ed irrazionale

disparità di trattamento delle parti nell'ambito del procedimento

pretorile e della persona indagata a seconda che si proceda per reati

di competenza del Pretore ovvero del Tribunale. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di

Perugia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 156,

secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale) nella parte in cui non prevede che, nel procedimento

pretorile - a differenza di quanto accade nel procedimento innanzi al

Tribunale - il giudice per le indagini preliminari, in caso di

opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di

archiviazione, provveda ai sensi del combinato disposto dagli artt.

410, terzo comma, e 409, secondo, terzo, quarto e quinto comma

c.p.p., convocando le parti in camera di consiglio con il

procedimento di cui all'art. 127 dello stesso codice.

La questione di costituzionalità viene sollevata con riferimento

all'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata disparità di

trattamento: a) tra le diverse parti del procedimento pretorile e, in

particolare, tra la persona offesa dal reato e la persona sottoposta

alle indagini, dal momento che, in assenza della procedura camerale,

soltanto alla prima e non alla seconda sarebbe consentito l'"accesso"

al giudice mediante l'atto di opposizione all'archiviazione; b) tra

le persone indagate nell'ambito di un procedimento pretorile e quelle

perseguite per reati compresi nella competenza del Tribunale.

2. - La questione è infondata in relazione ad ambedue i profili

prospettati.

Come viene ricordato dalla stessa ordinanza di rinvio, questa

Corte, con la sentenza n. 94 del 1992, ha già dichiarata non fondata

la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, nei confronti dell'art. 156, secondo

comma, del decreto legislativo n. 271 del 1989 "nella parte in cui

non prevede, nel procedimento pretorile, in caso di opposizione della

persona offesa alla richiesta di archiviazione, l'audizione delle

parti in camera di consiglio".

Tale pronuncia ha trovato il suo fondamento nella considerazione

che il procedimento pretorile soggiace alla direttiva della "massima

semplificazione" (art. 2 n. 103 legge 16 febbraio 1987, n. 81) con la

conseguenza che "non può dirsi privo di giustificazione - e quindi

fonte di disparità di trattamento tale da violare l'art. 3 Cost. -

che il legislatore abbia ritenuto di attuare (tale direttiva)

evitando l'appesantimento che l'adozione della complessa procedura

camerale indubbiamente comporta".

Ora, se è vero - come rileva il giudice a quo - che

nell'ordinanza di rinvio che ha dato luogo a tale pronuncia la

questione di costituzionalità era stata prospettata in relazione al

diverso profilo della disparità di trattamento tra le parti offese

nel procedimento pretorile e nel procedimento innanzi al Tribunale,

è anche vero che questo non può condurre ad affermare che la ratio

decidendi espressa nella sentenza n. 94 del 1992 non possa valere

anche rispetto ai profili in esame.

Per quanto concerne, infatti, il primo profilo, relativo

all'asserita disparità di trattamento tra le parti nell'ambito del

procedimento pretorile, basti solo considerare che è pur sempre il

principio di "massima semplificazione" di cui alla direttiva n. 103

della legge di delegazione che consente di giustificare, insieme con

l'esclusione dell'udienza preliminare, anche l'assenza del rito

camerale nell'ipotesi di opposizione all'archiviazione: ipotesi che

il legislatore, in attuazione di tale principio, ha ritenuto di poter

regolare prevedendo per questa fase del procedimento la sola

contrapposizione tra due atti formali quali la richiesta di

archiviazione formulata dal pubblico ministero e l'opposizione a tale

richiesta avanzata dalla parte interessata alla prosecuzione delle

indagini. Tale soluzione, per quanto non obbligata, non viene certo a

superare - nel quadro del procedimento semplificato previsto per i

reati di competenza pretorile - le soglie della ragionevolezza, ove

si consideri il suo riferimento alle indagini preliminari e ad una

fase della procedura in cui il pubblico ministero, mediante la

richiesta di archiviazione, ha già espresso il proprio convincimento

in ordine alla infondatezza della notizia del reato.

Ma anche per quanto concerne il secondo profilo, relativo alla

disparità di trattamento della persona indagata nell'ambito del rito

pretorile rispetto a quella sottoposta al rito operante innanzi al

Tribunale, non può non valere il richiamo al principio di "massima

semplificazione" già operato nella sentenza n. 94 del 1992, dal

momento che tale principio viene a ispirare il processo davanti al

pretore nel suo complesso, indipendentemente dalla considerazione

della diversità di posizione che, nell'ambito di tale processo,

risulta conferita alle singole parti. E questo tanto più ove si

consideri che la direttiva espressa al n. 1 della stessa legge di

delegazione fissa già il principio della "massima semplificazione"

del processo con la conseguenza che i "criteri di massima

semplificazione" richiesti dalla direttiva n. 103 non possono che

tradursi in una ulteriore semplificazione degli istituti e dei

meccanismi semplificati previsti in via generale per il procedimento

concernente i reati di competenza del Tribunale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 156, secondo comma, del decreto legislativo

28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale) sollevata, con

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Perugia con l'ordinanza di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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