Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1978 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7

e 9 della legge 22 luglio 1975, n. 319 e tabelle allegate A, B, C, E,

F, (modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza

forense), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 novembre 1976 dal pretore di Reggio

Emilia nel procedimento civile vertente tra Cadoppi Pier Carlo ed altri

e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori,

iscritta al n. 740 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1977;

2) ordinanza emessa il 13 gennaio 1977 dal pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Sciascia Adriano e la Cassa nazionale

di previdenza e assistenza avvocati e procuratori, iscritta al n. 64

del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 100 del 13 aprile 1977;

3) ordinanza emessa il 4 gennaio 1977 dal pretore di Palermo nel

procedimento civile vertente tra Bivona Ferdinando ed altri e la Cassa

nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori, iscritta

al n. 69 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1977;

4) ordinanza emessa l'8 febbraio 1977 dal pretore di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Barone Ciro ed altri e la Cassa

nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori, iscritta

al n. 183 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 148 del 1 giugno 1977.

Visti gli atti di costituzione degli avvocati Maniscalco Basile ed

altri, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e

procuratori, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1977 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuta l'opportunità di disporre la riunione dei quattro

giudizi, stante l'identità del loro contenuto.

Considerato che successivamente alle pronunzie delle suindicate

ordinanze di rimessione, la medesima questione, in riferimento agli

stessi parametri, è stata decisa con sentenza di questa Corte n. 62

del 1977 e dichiarata non fondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4, 7 e 9 della legge 22 luglio 1975, n. 319

(modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza

forense), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli

artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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