Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1965, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, sia esso nella forma della pensione oppure nella forma dell'indennita' una volta tanto, la retribuzione annua contributiva, attribuita in conformita' alle vigenti disposizioni a ciascun iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio, viene considerata distintamente nelle parti a) e b) definite dal commi seguenti. La parte a) e' costituita:

  • 1)dagli emolumenti contemplati dall'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, dal comma secondo dell'articolo 16 della legge stessa e dal primo comma del successivo articolo 2 oppure, qualora si tratti di segretari comunali e provinciali, dall'articolo 17 della legge citata, nonche' dal comma primo e dal n. 1) del comma secondo del successivo articolo 2. La parte b) e' costituita:
  • 1)dagli eventuali assegni riguardati dal comma primo dell'articolo 16 della citata legge 5 dicembre 1959, n. 1077;
  • 2)dagli interi emolumenti corrisposti per servizi resi simultaneamente a quello principale;
  • 3)dagli interi emolumenti corrisposti nei periodi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione che diano luogo al trattamento nella forma della pensione aggiuntiva prevista dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610;
  • 4)dai compensi mensili corrisposti ai segretari comunali e provinciali contemplati al n. 2) del secondo comma del successivo articolo 2. ((Per il periodo di continuazione di iscrizione o reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione dal servizio risulti superiore a quella riferita alla data della prima cessazione intervenuta nei cinque anni predetti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio, tra le due retribuzioni relative alle cessazioni predette. Tali retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente, l'una, per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione, l'altra, per il restante periodo del quinquennio. Il precedente comma non trova applicazione per il personale riguardato dall'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nonche' nei casi di modifica del rapporto di impiego per legge, di trasferimento del servizio ad altro ente iscrivibile o di passaggio del dipendente ad altro ente, il cui personale e' disciplinato dalla stessa normativa giuridica ed economica dell'ente di provenienza)). 4 Per gli assegni di cui al n. 1) del comma terzo, in godimento al 1 gennaio 1958 oppure al 1 gennaio 1961, la retribuzione annua contributiva costante con riferimento ai servizi resi anteriormente al 1 gennaio 1958 e' attribuita per un numero di anni solari pari agli anni utili a pensione a tale data computati comprendendovi i servizi o periodi ammessi a riscatto o a riconoscimento su domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge. La predetta retribuzione annua contributiva costante e' pari: nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1 gennaio 1964, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1 gennaio 1958 per il coefficiente della tabella E unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379, corrispondente agli anni considerati utili nel senso suindicato; nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1 gennaio 1958, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 10 gennaio 1961, derivanti da, deliberazioni adottate anteriormente a tale data, per il coefficiente fisso 0,693 e per il predetto coefficiente della tabella E; nel caso in cui gli assegni risultino goduti al 1 gennaio 1958 e al 1 gennaio 1964, al piu' favorevole dei due prodotti dianzi indicati. Le parti b) della retribuzione annua contributiva attribuita a ciascun iscritto in applicazione dei commi precedenti sono maggiorate, per gli anni solari anteriori al 1964, del 35 per cento.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153

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Il D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1981.

Testo vigente dal 28 aprile 1981

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 28 aprile 1981

Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1965 al 28 aprile 1981. 24 parole tolte, 113 parole aggiunte.

4) dai compensi mensili corrisposti ai segretari comunali e provinciali contemplati al n. 2) del secondo comma del successivo articolo 2. Per il periodo di continuazione di iscrizione o tolto: di reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte a) della retribuzione annua contributiva tolto: goduta nel periodo stesso aggiunto: riferita alla data di definitiva cessazione dal servizio risulti superiore a quella riferita alla data della tolto: precedente cessazione dal servizio, la differenza e', in ogni caso, da comprendersi nella parte b) della retribuzione. Tale norma aggiunto: prima cessazione intervenuta nei cinque anni predetti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio, tra le due retribuzioni relative alle cessazioni predette. Tali retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente, l'una, per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione, l'altra, per il restante periodo del quinquennio. Il precedente comma non trova applicazione per il personale riguardato dall'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646aggiunto: , nonche' nei casi di modifica del rapporto di impiego per legge, di trasferimento del servizio ad altro ente iscrivibile o di passaggio del dipendente ad altro ente, il cui personale e' disciplinato dalla stessa normativa giuridica ed economica dell'ente di provenienza. Per gli assegni di cui al n. 1) del comma terzo, in godimento …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153

    Il D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1981.

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-26;965~art1 · fonte del testo

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