Corte costituzionale

Ordinanza n. 28/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1978 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 319 e tabella all. F

(Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza

forense), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1975 dal pretore di

Salerno nel procedimento civile vertente tra Troiano Stanislao e la

Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori

legali, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 27 luglio 1977.

Visto l'atto di costituzione della Cassa nazionale di previdenza e

assistenza avvocati e procuratori;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice

relatore Luigi Oggioni;

ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata proposta

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 22

luglio 1975, n. 319, e della tabella F a questa allegata, nella parte

in cui è prevista la cancellazione dall'albo professionale ai fini del

godimento della misura maggiore della pensione a carico della Cassa

nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.

Considerato che la stessa questione è stata risolta da questa

Corte che, con la sent. n. 62 del 1977, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale della norma come sopra impugnata, la quale pertanto non

può trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione

sulla Gazzetta Ufficiale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale - proposta dal pretore di Salerno con l'ordinanza in

epigrafe - dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e

dell'allegata tabella F, già dichiarato illegittimo con la sent. n.

62 del 1977 nella parte in cui è stabilità una decurtazione di

pensione per coloro che conservano l'iscrizione agli albi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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