L'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Il trattamento di pensione se richiesto dal 65° al 69° anno di eta' e' subordinato alla cancellazione dall'Albo forense. Il trattamento di pensione e' cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione e assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale. La pensione e' riversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori, anche se l'iscritto e' deceduto anteriormente all'entrata, in vigore della presente legge, nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato senza pregiudizio dei diritti previsti nell'articolo seguente".1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 luglio 1965, n.798

1

La L. 5 luglio 1965, n.798 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 14, e del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli rispettivamente sostituite, e' sospesa.

Testo vigente dal 1 agosto 1965

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1963 al 1 agosto 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 luglio 1965, n.798

    La L. 5 luglio 1965, n.798 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 14, e del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli rispettivamente sostituite, e' sospesa.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art13 · fonte del testo

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