Il contributo personale obbligatorio annuo, riguardante la previdenza forense, e' dovuto dagli iscritti alla Cassa nelle misure e con le modalita' prescritte dalla tabella A allegata alla presente legge. I contributi che ogni avvocato o procuratore e' tenuto a corrispondere alla Cassa, quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza delle autorita' giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione, sono dovuti per ciascun grado nelle misure, con le modalita' e per gli atti indicati dall'allegata tabella B. I contributi oggettivi sui provvedimenti giurisdizionali sono dovuti nelle misure, con le modalita' e per gli atti indicati dall'allegata tabella C. I contributi oggettivi sui certificati penali sono dovuti nella misura e con le modalita' indicate dall'allegata tabella D. Le percentuali che l'avvocato o procuratore, al quale l'autorita' giudiziaria conferisca un incarico retribuito, e' tenuto a versare alla Cassa, sono dovute nelle misure, con le modalita' e per gli atti indicati dalla tabella E allegata alla presente legge. L'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, l'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, gli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e gli articoli 7, 11, 12, 13 e 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono abrogati.

Testo vigente dal 30 luglio 1975

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 669/1988

    Questione infondata
    16 giugno 1988

    È manifestamente infondata, in quanto già decisa nel senso della non fondatezza con precedente sentenza, la questione di legittimità costituzionale degli artt.2, sesto comma, e 10, terzo comma, LO. 20 settembre 1980, n. 576, denunziati - in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost. - in quanto, prevedono che per gli avvocati e procuratori, i quali continuino a mantenere l'iscrizione negli albi professionali, pur dopo il conseguimento della pensione della vecchiaia, l'importo di questa è decurtato di un terzo e che la prosecuzione, dopo tale momento, dell'esercizio della professione comporta l'obbligo dell'assicurato di ulteriore versamento di contributi al pari dei professionisti non ancora pensionati. - cfr. S. n. 132/1984.

    Art. 2 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 3 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 4 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 5 Riforma del sistema previdenziale forense

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 13/1978

    Questione infondata
    2 febbraio 1978

    Questione già dichiarata non fondata. - S. 62/1977.

    Art. 4 Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense · Art. 7 Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense · Art. 9 Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-22;319~art7 · fonte del testo

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