Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1977

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/04/1977 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 22

luglio 1975, n. 319 e tabelle allegate A, B, C, E, F (Modifiche delle

norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense); e dell'art.

444, sub. 1, della legge 11 agosto 1973, n. 533, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 febbraio 1976 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra l'Associazione nazionale avvocati

pensionati e la Cassa nazionale previdenza ed assistenza avvocati e

procuratori legali, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 3

giugno 1976;

2) ordinanza emessa il 19 maggio 1976 dal pretore di Vercelli nel

procedimento civile vertente tra Bussi Marco ed altri e la Cassa

nazionale previdenza ed assistenza avvocati e procuratori legali,

iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22 settembre 1976;

3) ordinanza emessa il 30 giugno 1976 dal pretore di Trieste nel

procedimento civile vertente tra Toncic Francesco ed altri e la Cassa

nazionale previdenza ed assistenza avvocati e procuratori legali,

iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 del 1 dicembre 1976;

4) ordinanza emessa il 22 giugno 1976 dal pretore di Pistoia nel

procedimento civile vertente tra Bartoletti Giancarlo ed altri e la

Cassa nazionale previdenza ed assistenza avvocati e procuratori legali,

iscritta al n. 641 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 del 1 dicembre 1976;

5) ordinanza emessa il 19 luglio 1976 dal pretore di Massa nel

procedimento civile vertente tra Firomini Severino ed altri e la Cassa

nazionale previdenza ed assistenza avvocati e procuratori legali,

iscritta al n. 665 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 1976;

6) ordinanza emessa il 19 giugno 1976 dal pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Arizzi Franco ed altri e la Cassa

nazionale previdenza ed assistenza avvocati e procuratori legali,

iscritta al n. 678 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 1976.

Visti gli atti di costituzione dell'Associazione nazionale avvocati

pensionati ed altri avvocati, di Grenga Marcello, di Lorenzi Francesco,

di Bussi Marco ed altri, di Toncic Francesco ed altri, di Bartoletti

Giancarlo, di Firomini Severino ed altri, di Arizzi Franco ed altri e

della Cassa nazionale previdenza avvocati, nonché gli atti

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice

relatore Luigi Oggioni;

uditi gli avvocati Filippo Ungaro ed Elio Fazzalari per

l'Associazione nazionale avvocati pensionati, l'avv. Elio Fazzalari per

Grenga Marcello, l'avv. Luigi Cavalieri per Bussi ed altri, l'avv.

Emanuele Flora per Toncic ed altri, gli avvocati Carlo Lessona e Aldo

Sandulli per Bartoletti, Firomini e Arizzi, l'avv. Mario Nigro per la

Cassa nazionale previdenza avvocati, ed il sostituto avvocato generale

dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento civile promosso dall'Associazione

nazionale avvocati pensionati contro la Cassa nazionale di previdenza

per gli avvocati e procuratori, avente ad oggetto il trattamento

economico operato dalla Cassa mediante riduzione della pensione già

goduta (ciò in applicazione dell'art. 9 legge 22 luglio 1975, n. 319,

sulla previdenza e assistenza forense e dei numeri 2 e 3 della tabella

F allegata, secondo cui è prevista una decurtazione della pensione di

anzianità attribuita agli ultrasettantenni, ed anche di quella di

invalidità, qualora il pensionato conservi l'iscrizione all'albo) il

pretore di Roma, quale giudice del lavoro, con ordinanza 3 febbraio

1976 ha sollevato questione di legittimità delle predette norme,

adducendo la violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 4 e 38

della Costituzione.

La disciplina impugnata contrasterebbe con l'art. 3, primo comma,

perché creerebbe privilegio a favore di quei professionisti che godano

di altri redditi e possano quindi più facilmente rinunciare ad una

quota della pensione per restare iscritti nell'albo. Altra irrazionale

disparità di trattamento consisterebbe nell'essersi stabilito uguale

ammontare di pensione (L. 150.000) sia per i pensionati di età

inferiore ai 70 anni (n. 1 della tabella F) sia per i pensionati

maggiori dei 70 anni che conservino l'iscrizione agli albi,

presupponendo erroneamente che la capacità lavorativa degli

ultrasettantenni si conservi uguale a quella dei primi. La disciplina

impugnata contrasterebbe anche col secondo comma dell'art. 3 Cost.

perché, forzando i professionisti in questione ad abbandonare

l'esercizio della professione per evitare la decurtazione della

pensione, impedirebbe il pieno sviluppo della persona umana e

l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese.

Evidente sarebbe anche il contrasto con l'art. 4 della Costituzione

in quanto, secondo il giudice a quo, la decurtazione della pensione a

danno degli iscritti all'albo professionale si tradurrebbe in un sicuro

incentivo alla cancellazione dall'albo e quindi in una remora al libero

esercizio del diritto al lavoro.

Anche il principio dettato dall'art. 38 della Costituzione, secondo

cui è diritto dei lavoratori che siano preveduti ed assicurati mezzi

adeguati alle loro esigenze di vita in caso di invalidità e vecchiaia,

sarebbe violato per effetto della riduzione della pensione imposta

dalle norme censurate. Invero, l'ammontare della pensione di L.

220.000 mensili, spettante al professionista che non conservi la

iscrizione all'albo, corrisponderebbe a quella già fissata a suo tempo

con la legge 24 dicembre 1969, n. 991, a favore di tutti i

professionisti anche se avessero conservato l'iscrizione all'albo, fin

da allora ritenuta appena sufficiente, tanto che ne era stata prevista

la perequazione in caso di aumento del costo della vita superiore al

10%. La riduzione attualmente disposta per il caso di conservazione

della iscrizione all'albo, unitamente all'aumentato costo della vita,

farebbe invece scendere il trattamento previdenziale al di sotto dei

livelli minimi sufficienti, come sopra considerati non riducibili dallo

stesso legislatore, e si porrebbe quindi in contrasto con la invocata

garanzia costituzionale.

Con ordinanza emessa il 30 giugno 1976 il pretore di Trieste ha

sollevato analoghe questioni, svolgendo argomentazioni sostanzialmente

coincidenti con quelle sopra richiamate. In questa causa si sono

costituite le parti private, rappresentate e difese dagli avvocati

Emanuele Flora e Giuseppe e Luigi Montesano, che hanno ribadito,

sviluppandole, le ragioni di illegittimità esposte nell'ordinanza.

Nella causa proveniente dal pretore di Roma si è costituita la

sopraddetta Associazione nazionale avvocati pensionati, in persona del

Presidente avv. Benedetto Guarini, il quale si è costituito anche in

proprio unitamente agli avvocati Gino Bacchiani, Ferruccio Cascioli,

Carlo Fumo, Bruno Ghisleni, Gino Lanzara, Arturo Gottardi, Francesco

Giuseppe Pascale, Antonio Ribon, Ottaviano Santelli e Pietro Sindici,

tutti rappresentati e difesi dall'avv. prof. Filippo Ungaro e dall'avv.

prof. Valente Simi, che hanno depositato le proprie deduzioni, con cui

ribadiscono le censure formulate dal giudice a quo, svolgendole

ampiamente. In particolare, la difesa osserva che il reddito del

professionista, che continua ad esercitare, sarebbe meramente

eventuale, onde è infondato voler giustificare la decurtazione della

pensione con la presunzione della conservazione di reddito

professionale. L'aleatorietà di tale reddito escluderebbe, altresì,

la possibilità di considerarlo come una sicura alternativa alla quota

di pensione perduta, ed evidenzierebbe ancor più la lamentata

violazione del diritto al lavoro derivante dalla norma impugnata.

Richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, la difesa

esclude che il principio, ivi accolto, della legittimità del divieto

del cumulo fra retribuzione lavorativa e una quota della pensione di

vecchiaia possa ritenersi operante nel caso in esame, il quale,

diversamente dalle ipotesi cui la giurisprudenza stessa si riferirebbe,

riguarda non redditi di lavoro subordinato, bensì redditi di autonomo

lavoro professionale, di natura eventuale, e, come tali, non adatti a

garantire la convenienza della continuazione dell'attività

professionale di fronte alla perdita ex lege di una quota della

pensione.

La difesa pone, infine, in evidenza la irragionevolezza della

decurtazione censurata, che toglierebbe ai professionisti iscritti

all'albo una parte di quello che sarebbe loro spettato in base ai

contributi versati e contrasterebbe così, anche sotto questo profilo,

con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Si è anche costituito l'avv. Marcello Grenga, quale fruente di

pensione di invalidità, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Elio

Fazzalari che ha tempestivamente depositato deduzioni con cui aderisce

alle censure svolte nell'ordinanza di rinvio. Fuori termine si è

invece costituito l'avv. Francesco Lorenzi, rappresentato e difeso

dall'avv. Francesco Ciccotti.

Si è infine costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

depositato nei termini le proprie deduzioni.

Nel contestare le tesi affermate nell'ordinanza, l'Avvocatura

osserva anzitutto che l'ammontare della pensione forense costituirebbe

il massimo consentito delle entrate stabilite per legge a favore della

Cassa nazionale, e consistenti nei contributi diretti e personali degli

avvocati (di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 22 luglio 1975,

n. 319) e nei contributi indiretti gravanti sugli atti di cui alle

tabelle C e D allegate alla stessa legge. Né sarebbe consentito il

raffronto fra la pensione forense e quella dei dipendenti pubblici e

privati, per i quali ultimi soltanto rappresenterebbe una retribuzione

differita, commisurata alla quantità e qualità del lavoro prestato,

mentre per gli avvocati e procuratori sarebbe soltanto il corrispettivo

dei contributi versati con riferimento non all'interesse di un singolo,

ma a quello dell'intera categoria, ed al cui ammontare sarebbe quindi

indissolubilmente legata. La limitazione della pensione di coloro che

continuano l'esercizio della professione rispetto alle L. 220.000

attribuite a coloro che invece cessano l'attività, apparirebbe in ogni

modo giustificata dalla percezione di un reddito professionale, ben

superiore alla riduzione della pensione, la cui applicazione, comunque,

sarebbe conseguente alla libera scelta dell'interessato.

L'Avvocatura esclude così che la censurata riduzione della

pensione possa costituire violazione del diritto al lavoro garantito

dall'art. 4 della Costituzione, giacché attuerebbe soltanto un

adeguamento della pensione alle esigenze di vita dei singoli

interessati, i quali resterebbero liberi di preferire la prosecuzione

del lavoro o l'acquisizione del trattamento completo di pensione.

Secondo l'Avvocatura, poi, le condizioni patrimoniali dei singoli

professionisti pensionati non potrebbero essere prese in considerazione

ai fini della comparazione dei relativi trattamenti che non potrebbero

ovviamente avere riguardo ad altro che all'attività lavorativa cui si

riferiscono, così come sarebbero irrilevanti le condizioni economiche

dei singoli rispetto all'ammontare di tutte le altre pensioni o

stipendi.

E neppure sussisterebbe la pretesa irrazionalità

dell'equiparazione fra gli avvocati pensionati nonostante la differenza

di età allorché essi conservino l'iscrizione all'albo, essendo logico

ritenere che se esercitano una professione e ne ricavano un reddito,

ciò giustifica la misura restrittiva in esame, indipendentemente

dall'età raggiunta.

Con ordinanza emessa il 19 maggio 1976 dal pretore di Vercelli nel

procedimento civile vertente tra l'avv. Bussi Marco ed altri e la Cassa

nazionale previdenza avvocati e procuratori, concernente la situazione

contributiva dei predetti professionisti per effetto dell'entrata in

vigore della legge 22 luglio 1975, n. 319, il giudice a quo ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'intera suddetta

legge sotto diversi profili.

Anzitutto, il sistema pensionistico ivi previsto violerebbe l'art.

3 Cost. perché, a fronte di posizioni contributive differenziate

porrebbe irrazionalmente un trattamento previdenziale fisso, cioè

corrisposto a tutti in eguale misura nonostante detta differenziazione

contributiva. Inoltre, la invariabilità della pensione violerebbe il

principio della proporzionalità della retribuzione garantito dall'art.

36 Cost. data la natura di retribuzione differita della pensione

stessa, ed il suo mancato adeguamento alla quantità e qualità del

lavoro prestato.

Apparirebbe anche violato il principio della capacità contributiva

fissato dall'art. 53 della Costituzione poiché la legge impugnata

prevede una forma di contribuzione indiretta, a mezzo marche, in misura

indifferenziata rispetto alle tariffe professionali, il che causerebbe

un pregiudizio evidente a danno sia dei professionisti che svolgono

prevalentemente attività contenziosa rispetto a quelli che svolgono

invece attività stragiudiziale, sia dei professionisti impegnati in

questioni di modesto valore economico rispetto a quelli che trattano

controversie di elevato valore.

Altro profilo di contrasto con l'art. 53 della Costituzione il

pretore ha ravvisato poi nel sistema di aliquote progressive introdotto

dalla legge impugnata per le contribuzioni dirette ivi pure previste a

carico dei professionisti (tabella A) che attuerebbe una falsa

applicazione del principio invocato, in virtù del quale il sistema

fiscale dovrebbe essere informato a criteri di progressività solo per

quanto concerne le imposte personali e non per quanto concerne le altre

imposte.

La legge impugnata, inoltre, anche per il pretore di Vercelli,

sarebbe in contrasto con l'art. 38 Cost. per motivi analoghi a quelli

svolti nella ordinanza del pretore di Roma, sopra menzionata, con la

precisazione che le esigenze di vita garantite dalla norma invocata,

dovrebbero essere rapportate allo status da ciascuno conseguito con il

proprio lavoro.

Infine, il giudice a quo denuncia il contrasto dell'art. 444 della

legge 11 agosto 1973, n. 533 (competenza territoriale del giudice del

lavoro), con gli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, senza

svolgere o indicare alcun argomento al riguardo.

In questa sede si sono ritualmente costituite le parti private,

rappresentate e difese dall'avv. Luigi Cavalieri che, nelle proprie

deduzioni, prospetta anche la pretesa illegittimità della normativa

impugnata per contrasto con l'art. 23 Cost. (non richiamato da alcuna

ordinanza) perché offrirebbe al potere esecutivo la facoltà di

imporre oneri ai contribuenti in violazione della riserva di legge

posta al riguardo dalla norma costituzionale.

Riguardo agli altri profili di incostituzionalità, la stessa

difesa ha svolto, sviluppandole, le argomentazioni contenute

nell'ordinanza di rinvio, estendendo i motivi prospettati con

riferimento alla assunta mancanza di proporzionalità fra prestazioni

previdenziali e contribuzioni anche alla pretesa illegittimità della

norma impugnata, per contrasto con la garanzia del diritto al lavoro

sancito dall'art. 4 Cost., che sarebbe leso per effetto del pesante

onere senza contropartita imposto ai professionisti.

Si è costituita la Cassa di previdenza avvocati, rappresentata e

difesa dagli avvocati proff. Giuseppe Chiarelli e Mario Nigro, i quali

hanno tempestivamente depositato le deduzioni difensive.

In sostanza, la difesa obbietta, quanto al denunziato contrasto

della legge impugnata con l'art. 3 Cost., che il sistema pensionistico

in discussione, di natura mutualistica, tenderebbe, come tale, ad

assicurare ad ogni componente della categoria, mediante i contributi di

tutti gli appartenenti, un determinato trattamento all'avverarsi delle

condizioni previste. Le differenti posizioni contributive individuali

si compenserebbero tra loro nell'attuazione del detto scopo comune e

non potrebbe quindi ravvisarsi, nella specie, violazione dell'invocata

garanzia costituzionale.

Infondato sarebbe anche il richiamo dell'art. 36 Cost., poiché,

nel rapporto previdenziale mutualistico in esame, il diritto alla

pensione non si configurerebbe come pretesa di una retribuzione

differita, relativa ad un rapporto di lavoro, ma troverebbe titolo in

una ragione creditoria fondata sullo stesso rapporto mutualistico.

Il richiamo all'art. 38 della Costituzione non sarebbe poi

pertinente, sempre in vista della precisata natura mutualistica del

rapporto, che escluderebbe l'applicabilità nella specie della invocata

garanzia.

Comunque, il riferimento contenuto nell'ordinanza alle esigenze di

vita da rapportare necessariamente allo status da ciascuno conseguito

col proprio lavoro sarebbe arbitrario perché la garanzia

costituzionale investirebbe le esigenze di vita in senso obbiettivo, e

non rapportate alla posizione di lavoro dell'interessato singolo.

Non avrebbero infine alcun fondamento i richiami all'art. 53 Cost.

essendo sufficiente osservare in proposito che, nella specie, sempre in

relazione alla ripetuta natura mutualistica del rapporto, si sarebbe

fuori del sistema tributario, cui invece la detta norma costituzionale

evidentemente si riferisce.

Anche in questa causa si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato che ha depositato, peraltro fuori termine, le proprie deduzioni.

Con ordinanza emessa il 22 giugno 1976, nella causa vertente fra

Bartoletti Giancarlo e altri contro la Cassa nazionale suddetta, ed

avente ad oggetto la illegittimità delle contribuzioni imposte agli

attori a norma delle disposizioni di cui agli artt. 4, 7 e 9 della

legge 22 luglio 1975, n. 319, e delle allegate tabelle A, B, C, E, F,

il pretore di Pistoia ha sollevato questione di legittimità delle

dette norme per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,

adducendo motivi coincidenti sostanzialmente con quelli enunciati nella

citata ordinanza del pretore di Vercelli, con riguardo, inoltre, anche

alle contribuzioni imposte a carico degli avvocati pensionati che

proseguano l'attività professionale.

Si sono ritualmente costituite le parti private, rappresentate e

difese dagli avvocati Antonio Sorrentino e Carlo Lessona.

La difesa sviluppa argomentazioni a sostegno delle censure, ponendo

particolarmente in evidenza le pretese incongruità e sperequazioni del

sistema adottato dal legislatore per quanto riguarda la sproporzione

fra il momento contributivo ed il momento previdenziale del sistema

stesso specie per quanto riguarda casi estremi di forti divari di

reddito tra professionisti, che godono tuttavia di una pensione

identica, nonché le contribuzioni dirette o indirette, imposte ai

professionisti già pensionati, che non troverebbero rispondenza in

prestazioni previdenziali a loro favore.

La difesa svolge poi raffronti fra il sistema sancito dalla legge

del 1975, n. 319, e quelli accolti con riguardo alle pensioni INPS ed

ai trattamenti previdenziali di altre categorie di lavoratori autonomi,

per inferirne la singolarità del trattamento adottato per gli

avvocati, che non troverebbe ragionevole giustificazione e, quindi,

sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. anche sotto questo profilo,

dovendosi escludere che la particolarità del sistema possa trovare

valide ragioni nelle generiche funzioni di solidarietà e mutualità

che potrebbero essergli attribuite.

Insistendo poi sul contrasto fra la normativa impugnata e gli artt.

36 e 38 Cost. la difesa pone particolarmente in luce l'applicabilità

di tali precetti costituzionali anche alle pensioni spettanti ai

lavoratori autonomi, dovendosi il principio generale di garanzia

previdenziale intendere esteso a tutte le pensioni di lavoro, e

dovendosene quindi rispettare la proporzionalità fra prestazione

previdenziale intesa come retribuzione differita e quantità e qualità

del lavoro prestato.

Il carattere mutualistico del sistema non potrebbe d'altra parte

indurre a negare la validità degli argomenti suddetti, poiché non

potrebbe in ogni caso escludere l'operatività del principio di

proporzionalità garantito dall'art. 36 Cost.

Si è anche costituito tempestivamente il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha ribadito le tesi già svolte nella causa proveniente dal

pretore di Vercelli.

Con ordinanza emessa il 19 luglio 1976 nel procedimento cvle

vertente fra Firomini Severino ed altri e la Cassa nazionale suddetta,

ed avente ad oggetto questioni analoghe a quelle trattate nel giudizio

avanti al pretore di Pistoia dinanzi menzionato, il pretore di Massa ha

sollevato questioni di legittimità coincidenti con quelle sollevate

avanti al detto pretore di Pistoia, aggiungendovi peraltro anche la

pretesa violazione dell'art. 53 Cost. sotto profili analoghi a quelli

esposti nell'ordinanza del pretore di Vercelli sopra menzionata.

Si sono costituite in questa sede le parti private, rappresentate e

difese dagli avvocati Antonio Sorrentino e Carlo Lessona, che hanno

svolto argomentazioni difensive analoghe a quelle esposte nella causa

precedente e, in più, a proposito della pretesa violazione dell'art.

53 Cost., nello svolgere tesi sostanzialmente coincidenti con quelle

esposte in proposito nell'ordinanza del pretore di Vercelli, hanno

osservato, in particolare, che le marche da applicare a titolo di

contribuzioni indirette sarebbero irripetibili e costituirebbero una

prestazione imposta a carico del professionista senza riferimento

proporzionale alla sua complessiva capacità contributiva, aggiungendo

altresì che con riguardo alle aliquote contributive fissate

percentualmente sul reddito professionale, la falsa applicazione del

criterio di progressività sancito dall'art. 53 deriverebbe dal fatto

che non tutte le imposte si presterebbero all'applicazione di tale

principio, e segnatamente le contribuzioni in esame in funzione delle

quali la capacità contributiva dei soggetti verrebbe settorialmente

scomposta, tenendo conto solo del reddito professionale e non degli

altri eventuali redditi dello stesso soggetto.

La difesa ha anche prospettato autonomamente la pretesa violazione

dell'art. 53 Cost. sotto il profilo della assunta violazione della

proporzione fra prelievo fiscale e spesa pubblica che sarebbe postulata

dalla detta norma costituzionale, e che non sarebbe rispettata nella

specie per la esorbitanza della misura delle contribuzioni imposte

rispetto alla necessità della Cassa, che si tradurrebbe in una

singolare ipotesi di indebito arricchimento parafiscale in danno di una

particolare categoria di contribuenti.

Con ordinanza emessa il 19 giugno 1976 nel procedimento civile

vertente fra Arizzi Franco ed altri e la Cassa nazionale suddetta,

avente oggetto analogo a quella proveniente dal pretore di Pistoia, il

pretore di Firenze ha sollevato questioni corrispondenti a quelle di

cui alla ordinanza del predetto pretore.

Nell'ordinanza di rinvio sono diffusamente svolte le argomentazioni

a sostegno delle censure relative alla pretesa violazione degli artt.

3, 36, 38 e 53 Cost. come sopra sollevate con la riferita ordinanza.

Si aggiunge, inoltre, un espresso riferimento al raffronto fra il

sistema contributivo previsto dalla legge n. 319 del 1975 e quello

previsto da un lato dal sistema generale INPS e, dall'altro, dalle

Casse di previdenza di altre categorie professionali come gli ingegneri

ed architetti, i commercialisti ed i geometri, traendosene motivi di

illegittimità coincidenti con quelli esposti al riguardo nelle difese

delle parti private relative alla causa proveniente dal pretore di

Pistoia.

Per quanto riguarda la pretesa violazione degli artt. 36 e 38 della

Costituzione, nell'ordinanza sono contenute argomentazioni

corrispondenti a quelle contenute nelle riferite difese delle parti

private, ponendosi in evidenza che il carattere mutualistico del

sistema non apparirebbe fondatamente invocabile nella specie, data

l'attribuzione di minimi di pensione indipendentemente dallo stato di

effettivo bisogno dell'avente diritto e dalla proporzionalità con la

sua contribuzione. L'art. 38, poi, in particolare, sembrerebbe

applicabile nella specie per l'indubbia natura di garanzia di sicurezza

sociale del sistema pensionistico in esame e l'operatività

conseguenziale di detta norma costituzionale, che, appunto, sancisce

l'obbligatorietà di tale garanzia.

A proposito della pretesa violazione dell'art. 53 Cost.,

nell'ordinanza sono contenute considerazioni coincidenti con quelle

svolte in proposito dalla difesa delle parti private nella causa

proveniente dal pretore di Massa, salvo per quanto riguarda la pretesa

violazione della norma sotto il profilo del difetto di corrispondenza

fra prelievo tributario e spesa pubblica. Anche in questa causa si sono

costituite le parti private, rappresentate e difese dagli avvocati

Antonio Sorrentino e Carlo Lessona, che hanno ribadito tutte le tesi

difensive già svolte nei precedenti analoghi giudizi.

Nella causa proveniente dalla pretura di Roma, la difesa

dell'Associazione nazionale avvocati e procuratori ha depositato una

memoria illustrativa con cui svolge ulteriori argomentazioni a favore

delle tesi già sostenute, insistendo in particolare sulla pretesa

natura di minimo vitale di pensione che sarebbe stato riconosciuto

all'ammontare di L. 220.000 mensili dalla legge n. 991 del 1969 e che

pertanto, ai sensi dell'art. 38 Cost., non sarebbe suscettibile di

decurtazione. Osserva inoltre che le pensioni in esame sarebbero in

ogni caso indipendenti dal reddito professionale ed invariabili anche

in relazione alla contribuzione imposta al pensionato che seguiti a

lavorare, per cui dovrebbe escludersi in materia l'operatività di

criteri in base ai quali la giurisprudenza della Corte ha ritenuto la

ammissibilità del divieto di cumulo fra le pensioni dell'INPS e

retribuzione lavorativa, criteri che, appunto, sarebbero applicabili

solo alle pensioni sostitutive della retribuzione ed adeguate ad essa.

Anche la difesa dell'avv. Grenga ha depositato una memoria con cui

riprende le tesi già svolte; osserva che l'esigenza di rispettare

l'art. 38 Cost. sarebbe ancora più evidente ed inderogabile per i

professionisti titolari di pensione per invalidità che, di fronte alla

irrisorietà dell'assegno, sarebbero costretti, nonostante la

invalidità, ad industriarsi a proseguire un'attività professionale

per raggiungere un minimo vitale di reddito.

Propone poi ulteriori considerazioni circa la violazione dell'art.

3 Cost., che deriverebbe dalla parificazione, nell'ambito degli

avvocati pensionati, delle condizioni di quelli pensionati per

invalidità a quelli pensionati per vecchiaia, parificazione che non

terrebbe conto della necessità di trattare, invece, i primi in modo da

tenere conto della accertata riduzione della loro capacità lavorativa.

Nelle cause provenienti dalle preture di Vercelli, Firenze, Massa e

Pistoia, le difese delle parti private (avv.ti Cavalieri, Lessona,

Sandulli e Sorrentino) hanno presentato una memoria cumulativa con cui

insistono sulle tesi già svolte ed espongono critiche al sistema

contributivo de quo tendenti a riaffermare che esso finirebbe, in

alcuni casi, con l'incidere sui redditi professionali in misura

assolutamente sproporzionata rispetto alle prestazioni assicurate. Ciò

renderebbe evidente l'irrazionalità del sistema stesso, che

rappresenterebbe così un unicum nella nostra legislazione

previdenziale, differenziato in relazione tanto ai lavoratori

dipendenti che a quelli autonomi.

La difesa svolge poi un ampio ed analitico esame della

giurisprudenza della Corte in materia pensionistica, desumendone

particolarmente l'accoglimento del principio di proporzionalità della

pensione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato ed

all'entità delle contribuzioni versate, nonché la necessità

dell'osservanza sia della garanzia della capacità contributiva con

riguardo alle imposizioni in esame, sia dei criteri di razionalità

nella strutturazione di ogni sistema pensionistico.

Nella causa proveniente dalla pretura di Vercelli, la Federazione

sindacati avvocati e procuratori, in persona del segretario generale

avv. Luigi Cavalieri, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Cervati,

ha poi depositato il 10 febbraio 1977 una memoria con cui chiede di

essere ammessa, quale principale associazione di categoria dei detti

professionisti, ad intervenire in questa sede in adesione alle denunzie

di illegittimità costituzionale sollevate contro la legge 22 luglio

1975, n. 319, nel suo complesso e nelle sue specifiche disposizioni; ma

all'inizio di udienza la difesa ha dichiarato di non insistere

nell'intervento.

Nella causa proveniente dalla pretura di Trieste, la difesa delle

parti private ha pure depositato una memoria con cui richiama la

giurisprudenza della Corte in materia di cumulo della pensione con il

trattamento di attività lavorativa, desumendone il principio secondo

cui la pensione di vecchiaia è computabile con la retribuzione ed è

pertanto illegittimo qualsiasi divieto di cumulo.

Inoltre, riferendosi alle obbiezioni dell'Avvocatura circa la

corrispondenza del trattamento pensionistico in esame alla situazione

economica della Cassa, osserva che tali argomentazioni non sarebbero

conducenti, riflettendo una situazione di mero fatto, mentre le

questioni da risolvere attualmente hanno carattere strettamente

giuridico.

Insiste poi in particolare sulla inadeguatezza dell'ammontare della

pensione e sulla gravità dell'ostacolo posto dalle norme impugnate

alla libertà di lavoro dei professionisti. Considerato in diritto :

1. - Le sei ordinanze di cui in narrativa, sollevano, in ordine

alla stessa normativa, questioni identiche ovvero connesse e

riconducibili ad uguali principi: per cui è da disporne la riunione

onde pervenire a contestuale giudizio.

2. - Anzitutto, va considerata la questione, prospettata

particolarmente dalle ordinanze pretorili di Vercelli, Massa e Firenze,

secondo cui il sistema normativo in esame sarebbe, nella sua

fondamentale struttura, inficiato da illegittimità, secondo l'art. 3

primo comma Cost., in quanto, indipendentemente dalla diversità

quantitativa delle prestazioni contributive, la pensione viene, in

definitiva, ad essere, per ciascun soggetto, livellata, con la

conseguente irrazionale unicità di trattamento, nonostante la suddetta

diversità.

3. - La questione non è fondata.

Va rilevato che le fonti di finanziamento per l'erogazione delle

pensioni sono qui di origine e natura distinte. Tali fonti consistono:

1) in contributi personali annui da corrispondersi dagli iscritti alla

Cassa per scaglioni di reddito professionale (tabella A); 2) in

contributi non ripetibili dalle parti, da corrispondersi alla Cassa da

ogni avvocato o procuratore in relazione all'esercizio del proprio

ministero in qualsiasi procedimento giurisdizionale (tabella B); 3) in

contributi, definiti come "oggettivi" e ripetibili nei confronti della

parte soccombente, dovuti alla Cassa in relazione a "qualsiasi

provvedimento giurisdizionale" (tabella C); 4) in contributi, parimenti

definiti come "oggettivi" dovuti in relazione al rilascio di

certificati penali (tabella D); 5) in contributi relativi ad incarichi

retribuiti conferiti dall'Autorità giudiziaria (tabella E).

Ciò premesso, e riconosciuta in via di principio la differenza tra

pensioni cosiddette contributive e pensioni retributive, caratterizzate

queste ultime da un sistema di liquidazione che "prescinde

dall'ammontare delle contribuzioni accreditate sul conto individuale"

(sentenza n. 30 del 1976) va osservato che, nella situazione in esame,

si è dato luogo ad un sistema che ha abolito i conti individuali per

dar luogo ad una gestione collettiva. La natura di gestione collegata

meramente a individuali prestazioni contributive qui non ricorre, ove

si consideri che a costituire il fondo concorrono notevoli apporti,

mediante applicazione di marche, da parte di utenti del servizio

giudiziario per rilascio di certificati (tabella D) e, altresì, che,

per larga parte, si tratta di contributi ripetibili dalla parte

soccombente (tabella D). Pertanto, la pensione viene qui ad assumere

carattere di pensione di categoria, che rientra, nel fine e nei mezzi,

nel quadro generale dell'adempimento dei doveri di solidarietà

sociale, cui si richiama l'art. 2 della Costituzione.

La Cassa Nazionale di Previdenza Avvocati e Procuratori risponde a

questi fini generali nell'ambito della categoria, sicché per essa

resta superato il concetto stesso di semplice mutualità per

espandersi, appunto, in quello della previdenza. E questa Corte, con la

sentenza n. 146 del 1972 ha già precisato che "la previdenza sociale

unitariamente concepita abbraccia tutte le manifestazioni della

mutualità ed attua una collaborazione per la difesa contro

l'invalidità e la vecchiaia. Il contributo va a favore di tutti gli

iscritti".

Ne consegue che l'assunto di irrazionalità, ai sensi dell'art. 3

Cost., del sistema vigente per mancata proporzionale corrispondenza tra

oneri personali contributivi e misura della pensione, non è

accoglibile. Né, per ritenere il contrario, ha rilievo il paragone,

accennato particolarmente nella ordinanza del pretore di Firenze,

secondo cui altri sistemi previdenziali (I.N.P.S. - Casse di previdenze

per professionisti diversi) riconoscono proporzionalità tra

contribuzioni e pensioni. Difetta, invero, l'omogeneità tra sistema e

sistema. Per l'I.N.P.S. si è nel campo del lavoro subordinato e non di

quello autonomo. Per altre Casse possono sussistere e sussistono

diverse calcolazioni derivanti, sia dalle fonti di finanziamento, sia

dal numero e dall'età degli iscritti. Questa Corte, con sentenza n.

91 del 1972, proprio a proposito della Cassa Nazionale Avvocati e

Procuratori in relazione alle percentuali dovute per incarichi

retributivi conferiti dall'Autorità giudiziaria, ha statuito che ogni

valutazione vada ricondotta all'interno e non all'esterno della singola

categoria.

4. - Con le ordinanze dei pretori di Vercelli, Massa e Firenze,

sempre con riguardo al generale sistema normativo in esame, viene

sollevata sotto diversi profili altra questione di legittimità, in

riferimento all'art. 53 Cost. Sotto un primo profilo si assume che il

sistema di contribuzione indiretta, a mezzo marche, previsto dalla

legge in misura indifferenziata rispetto alle tariffe professionali,

darebbe luogo a pregiudizio per coloro che trattano cause di modesto

valore economico ed, invece, darebbe luogo a vantaggio per coloro che,

svolgendo prevalentemente attività stragiudiziale, sfuggirebbero al

pagamento delle marche, dovute soltanto per l'esercizio del ministero

difensivo davanti agli uffici giudiziari: ciò, quindi, senza che il

contributo venga ad essere corrisposto "in ragione della capacità

contributiva".

Al riguardo, va ricordato, anzitutto, che, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, i tributi "lato sensu" giudiziari

gravanti su soggetti che fruiscono divisibilmente (cioè in modo

misurabile per ogni singolo atto) del servizio giudiziario in rapporto

o all'esercizio del proprio ministero davanti ad organi giurisdizionali

o all'emanazione di provvedimenti giurisdizionali, sono stati ritenuti

esclusi dall'assoggettamento al principio della capacità contributiva,

che ha appunto riguardo soltanto alle contribuzioni relative a

prestazioni di servizi il cui costo non si può determinare

divisibilmente (sent. n. 23 del 1968, relativa al versamento delle

marche cosiddette Cicerone e n. 91 del 1972 relativa al versamento alla

Cassa avvocati di percentuali progressive sulle singole retribuzioni di

incarichi conferiti dall'Autorità giudiziaria). Sono state invece

ritenute incluse nella garanzia del citato art. 53 Cost. quelle

prestazioni contributive che sono caratterizzate dal conseguimento di

finalità generali distinte da quelle particolari relative al

compimento di singoli atti.

La censura sollevata investe le contribuzioni dovute dai

professionisti in relazione alla prestazione della loro attività

professionale, mediante l'applicazione di marche di valore

proporzionale ai diversi gradi di giurisdizione e per ogni grado di

giurisdizione. È chiaro quindi che, nella specie, ci si trova di

fronte ad una contribuzione richiesta in relazione alla prestazione di

un servizio, identificabile in ogni grado della giurisdizione adita, il

cui costo giudiziario viene determinato divisibilmente, in funzione

dell'intervento del singolo professionista. Si è pertanto fuori

dell'ambito di applicazione della invocata garanzia costituzionale,

alla stregua della ricordata giurisprudenza di questa Corte.

Sotto un diverso profilo, si lamenta la violazione dello stesso

art. 53 Cost. perché questa norma esigerebbe il rispetto della

progressività dell'imposizione solo per quanto riguarda le imposte

personali, di carattere globale, e non già per le altre imposte, tra

cui bisognerebbe annoverare la contribuzione diretta, proporzionale al

reddito professionale, così come prevista dalla tabella A allegata

alla legge.

Secondo i criteri già chiariti dalla giurisprudenza di questa

Corte (citata sentenza n. 91 del 1972) questa imposizione, di indubbia

natura tributaria è certamente soggetta alla regola dell'art. 53,

nella quale rientra, osservandola, ed inquadrandosi nel sistema

previdenziale stabilito dalla legge, caratterizzato dal conseguimento

di finalità generali, distinte da quelle particolari (come si è

detto, divisibili), relative al compimento di singoli atti o serie di

atti, e rivestendo così quel carattere di indivisibilità che è stato

ritenuto presupposto necessario per l'operatività del principio di

proporzionalità contributiva sancito dalla Costituzione. Tale

principio, come ha costantemente affermato la giurisprudenza di questa

Corte, riflette il necessario collegamento proporzionale di qualsiasi

forma di imposizione, purché di natura tributaria, con la idoneità

del soggetto passivo all'obbligazione tributaria (sent. nn. 45 del

1964; 16 del 1965; 89 del 1966; 97 del 1968; 91 del 1972) desumibile

dalla concreta esistenza del presupposto economico relativo.

D'altra parte, quest'ultimo è identificabile con qualsiasi indice

concretamente rivelatore di ricchezza (Corte cost. sent. nn. 91, 120,

144 del 1972 e numerose altre) senza che spetti al giudice di

legittimità delle leggi valutare l'entità e la proporzionalità

dell'onere tributario, trattandosi di compito riservato al legislatore,

salvo il controllo sotto il profilo dell'arbitrarietà delle norme. La

pretesa sproporzione fra contribuzione e reddito che deriverebbe dalla

scomposizione settoriale dei proventi del professionista, operata

commisurando le aliquote progressive sul reddito professionale,

indipendentemente dalla considerazione di altri redditi eventuali, non

urta contro i criteri sopra enunciati, trattandosi in ogni caso, di

contribuzioni commisurate progressivamente ad una fonte di ricchezza

concretamente esistente. L'eventuale considerazione globale degli altri

redditi rientra nella valutazione discrezionale del legislatore circa

l'entità e la proporzionalità dell'imposizione che, d'altra parte,

nella specie, come è evidente, non riveste i denunciati caratteri di

arbitrarietà.

5. - Secondo le ordinanze dei pretori di Vercelli, Massa, Pistoia e

Firenze il sistema in esame sarebbe, comunque, in contrasto con l'art.

36 Cost. dando luogo a pensioni al di sotto della sufficienza. Ma a

parte che sia discutibile l'operatività dell'art. 36 fuori dei casi di

lavoro dipendente e fuori dell'ambito concettuale di una retribuzione

differita, quanto si è sopra ritenuto circa il carattere

socio-previdenziale, diffuso, unitario e compensativo della pensione de

qua realizzata a seguito di concorrenti calcoli attuariali, basta a far

ritenere assorbita nel già detto la presente questione. Ciò non senza

rilevare che l'art. 21 della legge in esame consente l'aumento

proporzionale delle quote di pensione, in relazione all'indice di

variazione del costo generale della vita.

Lo stesso deve dirsi a proposito della censura di inadeguatezza del

trattamento per invalidità e vecchiaia parimenti proposta da tutte le

ordinanze in riferimento all'art. 38 secondo comma Cost. Valgono, per

essa, gli uguali motivi d'ordine sistematico sopra delineati.

6. - Altro oggetto di censura, particolarmente formulato nelle

ordinanze dei pretori di Roma e di Trieste, ha riferimento alla

normativa che riguarda sia le pensioni di anzianità attribuite agli

utrasettantenni, sia le pensioni di invalidità, le quali pensioni, se

sia conservata l'iscrizione agli albi, subiscono una decurtazione

(tabella F, nn. 2 e 3): da ciò conseguirebbe la violazione degli artt.

3, primo e secondo comma, Cost. e dell'art. 4, oltre che, di riflesso,

dell'art. 38, secondo comma.

La Corte non ritiene fondato il primo argomento prospettato

nell'ordinanza del pretore di Roma, secondo cui si darebbe luogo a

disparità di trattamento (primo comma art. 3 Cost.) in quanto, per

l'avvocato abbiente e provvisto di altri mezzi di sussistenza, sarebbe

indifferente rinunciare all'esercizio della professione pur di

conservare integra la pensione, a differenza di chi viva esclusivamente

dei propri redditi professionali. Invero, si verrebbe qui ad estendere

la censura oltre i limiti del rapporto pensionistico, con riferimento a

situazioni di mero fatto, soggettive e variabili.

Parimenti non fondato si ravvisa l'altro argomento sottoposto in

relazione all'art. 3, comma secondo, e all'art. 4 Cost. secondo cui la

particolare normativa in esame, scoraggiando gli ultrasettantenni dal

persistere nell'iscrizione all'albo, ostacolerebbe l'estrinsecazione

della libertà del cittadino di partecipare, col proprio lavoro, allo

sviluppo della società. Anche qui si può rispondere che si tratta di

scelte personali e contingenti, che non intaccano i principi contenuti

nelle suindicate norme di natura programmatica.

7. - Con l'ordinanza del pretore di Roma viene sottoposto altro

profilo di illegittimità, con riferimento all'art. 3 Cost. e in

relazione alla normativa che impone la riduzione della pensione di

anzianità qualora il professionista ultrasettantenne mantenga

l'iscrizione all'albo. Si assume che, mentre, da un lato, è stabilita

"a priori" una pensione maggiore per gli ultrasettantenni, in confronto

a quella degli infrasettantenni (che siano iscritti o non iscritti

all'albo), viceversa viene poi equiparato il trattamento pensionistico

degli uni e degli altri (L. 150.000 mensili) qualora perduri per gli

ultrasettantenni l'iscrizione all'albo, presupponendo irrazionalmente

per questi ultimi la conservazione di pari capacità lavorativa

(confronto tra i numeri 1 e 3 della tabella F).

La questione è fondata.

A situazioni, già dapprima riconosciute diseguali per diversità

di età e, come tali, incidenti sulla misura della pensione di base

(rispettivamente, L. 150.000 e L. 220.000) si fa poi seguire un

trattamento inferiore livellato, contrastante con la premessa di una

differente capacità di lavoro produttivo, dovuta al naturale regresso

di questa capacità per l'avanzare dell'età. Il dato esteriore

dell'iscrizione o meno all'albo, privo di per sé solo, di importanza

sintomatica, non può eliminare la suaccennata differenza di base. Né

va trascurato, nel calcolo complessivo tra ricavi ed oneri, la

circostanza che rimane intatto, per l'ultrasettantenne iscritto,

l'obbligo di versare alla Cassa i corrispettivi contributi.

Ciò dà luogo ad una discrasia ed all'alterazione di presupposti

di interna coerenza tra l'una e l'altra disposizione di confronto.

Sicché risulta violato l'art. 3 Cost. sotto il profilo di una non

ammissibile parità di trattamento nonostante situazioni diseguali.

Parimenti risulta di riflesso, violato, in questo caso, secondo in

proposito già prospettato, anche l'art. 38 Cost. in quanto

l'irrazionale abbassamento, per decurtazione, del livello normale della

pensione, viene ad alterare i confini della congruità e

dell'adeguatezza. anche da rilevare che la precedente legge n. 991 del

1969 sull'adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori non

conteneva alcuna distinzione conseguente, per gli ultrasettantenni,

alle ipotesi di iscrizione o meno agli albi. La differenza di

trattamento disposta dalla successiva legge n. 319 del 1975 non trova

appagante giustificazione negli atti dei lavori parlamentari dai quali

risulta essersi soltanto ritenuto, a sostegno, che il compimento degli

anni settanta costituirebbe sostanzialmente il limite biologico

all'esercizio della attività professionale lavorativa.

Le considerazioni e le conseguenze suesposte valgono ugualmente,

stante l'identità di motivi, per quanto riguarda le pensioni

d'invalidità espressamente richiamate e anch'esse dalla legge

condizionate, nell'ammontare, alla iscrizione o meno negli albi.

8. - Infine, va rilevato che l'ordinanza del pretore di Vercelli

solleva questione di legittimità dell'art. 444 della legge n. 533 del

1973 sulla disciplina delle controversie di lavoro e di assistenza e

previdenza obbligatorie. Ma poiché nei riguardi di questa

disposizione, attributiva di competenza funzionale e territoriale al

pretore quale giudice del lavoro, l'ordinanza non prospetta, né

esplicitamente né implicitamente, alcun motivo, la questione va

dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art.

444 legge 11 agosto 1973, n. 533 (disciplina delle controversie di

lavoro e delle controversie in materia di assistenza e previdenza

obbligatorie), sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di

Vercelli in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della

Costituzione;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità dell'intera

legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche delle norme riguardanti la

previdenza e l'assistenza forense, e tabelle annesse, questione

sollevata con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4,

36, 38 e 53 della Costituzione;

c) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt.4 e 9 della

predetta legge 22 luglio 1975, n. 319, in relazione alla tabella F

allegata (nn. 2 e 3), nella parte in cui, per le pensioni di anzianità

agli ultrasettantenni e per le pensioni di invalidità, è stabilita

una decurtazione di pensione per coloro che conservano l'iscrizione

agli albi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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